CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntonio [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 338/2024 depositatail 17/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17574/2024Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 21750/2026Data pubblicazione 25/06/2026Svolgimento del processo1. La vicenda processuale origina con l’ opposizione a decreto ingiuntivon. 7423/2016, emesso in data 29/03/2016 dal Tribunale di Roma neiconfronti degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], su ricorso presentato daDoBank S.p.A. (nella veste di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].), con ilquale era stato loro ingiunto di pagare quali garanti, in solido con lasocietà debitrice principale, la somma complessiva di € 177.108,90,quale saldo debitorio riportato dal mutuo chirografario, concesso allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:PERSONA] banking S.p.A. (ora UnicreditS.p.A.), e dal c/c ordinario n.ro 30093599, intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]presso la filiale della [OSCURATO:SOCIETA] ag. 06822 – Roma. A sostegno dellapretesa creditoria, l’istituto di credito aveva depositato le duefideiussioni che ciascuno dei signori [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, in data26/11/2008, in favore della banca, a garanzia delle obbligazioniscaturenti dai due contratti stipulati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva ingiudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., chechiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. spiegava intervento ex art. 111 c.p.c., dichiarandodi aver acquistato pro soluto, in data 20.07.2020, dalla UnicreditS.p.A., i crediti vantati nei confronti della DL e dei signori Francesco eMarco [OSCURATO:PERSONA].2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2285/2021, respingeval’opposizione sul presupposto che le fideiussioni costituissero contrattiautonomi di garanzia, recando chiaramente sia l’obbligo di pagamentoa prima richiesta, nonché l’impossibilità di proporre le eccezioni tipichedel fideiussore, tra cui quella di cui all’art. 1957 c.c.3. Avverso la sentenza citata proponevano separati appelli sia FrancescoDi Leo sia [OSCURATO:PERSONA], poi riuniti.4. Entrambi gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado, inprimo luogo, per aver qualificato i contratti oggetto della controversiaNumero registro generale 17574/2024Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 21750/2026Data pubblicazione 25/06/2026come “contratti autonomi di garanzia” invece che come “fideiussioni”.Entrambi gli appellanti invocavano, altresì, la nullità delle fideiussioniomnibus rilasciate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per conformità al “ModelloABI” dichiarato illegittimo dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato con provvedimento del 02/05/2005. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ClaudioDi Leo sollevava l’ulteriore eccezione di nullità delle pattuizionicontenute agli artt. 5 e 6 dei Contratti, contenenti la deroga all’art.1957 c.c. sottoscritte dal garante [OSCURATO:PERSONA], giacché inviolazione dell’art. 33 e/o 36 del Codice del Consumo.5. La Corte d’Appello di Roma rigettava entrambi gli appelli e condannavagli appellanti alle spese.6. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorsoaffidato a tre motivi, impugnano la sentenza della Corte d’appello diRoma n. 338/2024 pubblicata il 17/01/2024 chiedendo la cassazione.Le intimate [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., eGuber [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. non hannosvolto attività difensiva.Motivi della decisione7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360, n. 5 c.p.c.l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero lapretermissione del fatto storico processuale costituito dall’aver gliappellanti dedotto la natura di “fideiussioni”, e non di contrattiautonomi di garanzia, con riferimento a tutti i contratti versati in atti enon solo a quelli contenenti fideiussioni omnibus. Violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c.8. Si dolgono che la corte di merito abbia accolto il motivo di gravame conil quale gli appellanti avevano dedotto la qualificazione di tali contratticome “fideiussioni” e non come “contratti autonomi di garanzia”, comeaveva invece statuito il Tribunale di Roma in primo grado, limitandoquesta riqualificazione alle sole fideiussioni omnibus agli atti (due fra iNumero registro generale 17574/2024Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 21750/2026Data pubblicazione 25/06/2026quattro contratti oggetto del giudizio), ritenendo erroneamente chesolo con riferimento ad esse gli appellanti avessero sollevato ladoglianza, mentre riguardava anche le due fideiussioni -specifiche-collegate al mutuo chirografario.9. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronunciasull’eccezione ex art. 1957 c.c. ritualmente e inequivocabilmenteformulata dagli opponenti/appellanti. Violazione dell’art. 112 c.p.c.10. Si dolgono che, nonostante l’accoglimento della prima doglianzadegli appellanti sulla natura non autonoma delle fideiussioni omnibus,la corte di merito non abbia pronunciato sulla dedotta intervenutadecadenza, in capo alla banca creditrice, ex art. 1957 c.c., dall’eserciziodell’azione per il recupero del credito nei confronti dei fideiussori.11. Lamentano che il denunciato vizio di error in procedendo ha rilievonel giudizio, giacché -come emergente dagli stessi documenti prodottidall’opposta- al momento della richiesta di emissione del decretoingiuntivo il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 cod. civ. -seppur come derogato (36 mesi in vece di 6) dalle pattuizionicontrattuali rinvenibili in atti- era invero decorso.12. Si dolgono non essersi considerato che tale eccezione è stataritualmente ed inequivocabilmente sollevata sin dall’atto di opposizionea decreto ingiuntivo e mai rinunciata.13. Con il terzo motivo, il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia,ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza peromessa pronuncia sull’eccezione ex art. 1957 c.c. ritualmente einequivocabilmente formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] insede di discussione dell’appello ex art. 281 sexies c.p.c. nelle notescritte. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 33 e 36 del D.lgs.206/2005.Numero registro generale 17574/2024Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 21750/2026Data pubblicazione 25/06/202614. Si dolgono che la corte di merito non abbia pronunciato in ordinealla domanda di accertamento della nullità, per violazione dellanormativa a tutela del consumatore, sollevata - con riferimento semprealle clausole delle fideiussioni che derogavano all’art. 1957 c.c. – dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA], poiché il carattere abusivo della clausolapoteva arguirsi per il fatto che non era socio di maggioranza dellasocietà garantita né vi aveva mai rivestito la carica di amministratore,essendo all’ epoca socio di minoranza impiegato in altra società.15. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.16. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato chenell’impugnata sentenza non si rinviene alcuna pronunzia riguardantegli altri due contratti di fideiussione (aventi ad oggetto fideiussionispecifiche e non omnibus come quelle considerate dalla corte di merito)collegati al contratto di mutuo e oggetto di discussione quanto allaqualificazione errata di garanzia autonoma attribuita dal giudice diprime cure.17. Il giudice di seconde cure, a correzione della pronunzia del giudice diprime cure, ha riformato sotto questo profilo la sentenza di primogrado solo con riguardo alle fideiussioni omnibus, non tenendo inconsiderazione che la censura in appello riguardava tutte le fideiussionirilasciate dai ricorrenti, e dunque anche quelle specifiche.18. Con particolare riferimento al 2° motivo va posto in rilievo chenell’impugnata sentenza nulla risulta argomentato in ordine alladedotta intervenuta decadenza, in capo alla banca creditrice, ex art.1957 c.c., dall’esercizio dell’azione per il recupero del credito neiconfronti dei fideiussori.19. La corte d’appello, infatti, non ha considerato il contenuto testualedella clausola, giacché nei contratti in atti la deroga all’art. 1957 c.c.non era assoluta, come erroneamente indicato dalla corte di merito,Numero registro generale 17574/2024Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 21750/2026Data pubblicazione 25/06/2026bensì limitata all’estensione del termine decadenziale dai 6 mesi(previsti dal codice) ai 36 mesi stabiliti pattiziamente e, sul punto, ifideiubenti avevano dedotto che l’azione di recupero del credito daparte della [OSCURATO:SOCIETA]. era iniziata ben oltre il termine di 36 mesidalla scadenza di tutte le obbligazioni garantite.20. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che nonevince alcuna statuizione in ordine alla specifica eccezione di nullitàdella clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. formulata dalla (sola)parte appellante [OSCURATO:PERSONA], in sede di discussione ex art.281 sexies c.p.c., sotto il profilo dell’applicabilità al medesimo delladisciplina consumeristica e del carattere abusivo della clausola di queltenore inserita nella fideiussione, e ciò con riguardo alla specificadeduzione di essere un consumatore per non essere mai stato socio dimaggioranza o amministratore della società debitrice principale.21. L’eccezione, del tutto trascurata dal giudice di seconde cure, potevalegittimamente essere sollevata anche solo in sede conclusionale delsecondo grado di giudizio, trattandosi di una c.d. “nullità di protezione”rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo in cui sia parte unconsumatore ( Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 ) e larilevanza della questione era data dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] dedotto di rivestire, alla data di stipula delle fideiussioni, laqualifica di “consumatore” ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”), in quanto lo stesso non era né era mai statoamministratore della società garantita ([OSCURATO:SOCIETA].) ma soltanto suo sociodi minoranza, come rilevabile dalla visura storica della società versatain atti.22. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversaNumero registro generale 17574/2024Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 21750/2026Data pubblicazione 25/06/2026composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.23. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]