Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28195/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Parma, ha rideterminato in due anni e cinque mesi di reclusione e in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogata, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., confermando la condanna degli stessi Guaglione e Muto per tale reato.

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza della motivazione, lamentando che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «opera[to] alcuna considerazione in ordine alla congruità della pena» e avrebbe omesso il necessario «concreto aggancio delle proprie argomentazioni agli atti del processo».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione sull'assunto che la Corte d'appello di Bologna, «pur avendo le parti raggiunto un accordo, avrebbe dovuto affrontare adeguatamente la sussistenza o meno di cause di non punibilità, mentre nella sentenza si rinviene solo un generico richiamo alle argomentazioni del primo Giudice».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in corso di massimazione) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

Ciò rammentato, si deve rilevare che i due motivi dei proposti ricorsi - con i quali i ricorrenti lamentano, in modo, peraltro, del tutto generico, il Guaglione, l'asserita omessa «considerazione in ordine alla congruità della pena» e il vizio della motivazione, e il Muto la mancata valutazione della «sussistenza o meno di cause di non punibilità», non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ulltimo comma.

Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Parma, ha rideterminato in due anni e cinque mesi di reclusione e in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogata, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., confermando la condanna degli stessi Guaglione e Muto per tale reato. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza della motivazione, lamentando che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «opera[to] alcuna considerazione in ordine alla congruità della pena» e avrebbe omesso il necessario «concreto aggancio delle proprie argomentazioni agli atti del processo». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione sull'assunto che la Corte d'appello di Bologna, «pur avendo le parti raggiunto un accordo, avrebbe dovuto affrontare adeguatamente la sussistenza o meno di cause di non punibilità, mentre nella sentenza si rinviene solo un generico richiamo alle argomentazioni del primo Giudice». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in corso di massimazione) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che i due motivi dei proposti ricorsi - con i quali i ricorrenti lamentano, in modo, peraltro, del tutto generico, il Guaglione, l'asserita omessa «considerazione in ordine alla congruità della pena» e il vizio della motivazione, e il Muto la mancata valutazione della «sussistenza o meno di cause di non punibilità», non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ulltimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
Sentenza Cassazione n. 28195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris