CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia del 3 luglio 2022, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., di somme di denaro, beni immobili, beni mobili registrati e oggetti di valore, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per i delitti di dichiarazione infedele, contrabbando, trasferimento di valori e autoriciclaggio) anche per interposta persona (individuata, appunto, nella Spagnoli), sequestro disposto sino alla concorrenza di C 141.768.131. [OSCURATO:PERSONA], oltre a rivestire la qualità di terza interessata, risulta indagata nel medesimo procedimento per il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., in relazione a una cospicua parte delle somme di provenienza delittuosa oggetto dell'autoriciclaggio commesso dal [OSCURATO:PERSONA], avendole impiegate nel finanziare le attività dell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] (capo 6). Il Tribunale di Brescia riteneva sussistenti sia il fumus del delitto di autoriciclaggio contestato al [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al presupposto delitto di dichiarazione infedele); sia la sproporzione reddituale rispetto agli acquisti dei beni oggetto di apprensione, sia il periculum in mora. 2. Ha proposto ricorso la difesa della Spagnoli deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 240 bis, cod. pen. e carenza di motivazione, in relazione all'individuazione del periodo di ragionevolezza temporale che legittima il disposto sequestro; il Tribunale aveva confermato l'individuazione, già operata dal provvedimento genetico, di tale periodo in relazione all'epoca di commissione del delitto di dichiarazione infedele, che non assumeva alcun rilievo poiché non previsto nell'elencazione dei reati, in forza dei quali è legittimato il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 240 bis, cod. pen. e carenza di motivazione, con riguardo alla valutazione del profilo della sproporzione reddituale; il provvedimento aveva computato tra i beni da giustificare anche beni acquistati in epoca anteriore al periodo di ragionevolezza temporale; in particolare, il provvedimento aveva tenuto conto, quali beni compresi nel patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], anche di somme di denaro costituite in trust in epoca anteriore al periodo temporale individuato (che era stato fissato a partire dal 2012), così violando i criteri logici di determinazione della base reddituale su cui operare la valutazione della sproporzione tra impieghi e fonti di reddito, trattandosi di componente di ricchezza patrimoniale che trovava origine in fatti anteriori al periodo temporale in considerazione. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 240 bis, cod. pen. e carenza di motivazione, in punto di calcolo della ritenuta sproporzione, omettendo di considerare tra le fonti reddituali il reddito non dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione del divieto di duplicazione dell'ablazione mediante la confisca. Il Tribunale aveva messo in rilievo esclusivamente la caratteristica del [OSCURATO:PERSONA], quale evasore totale, senza apprezzare i criteri che regolano l'applicazione della norma dell'art. 240 bis cod. pen., come modificata dalla I. 161/2017 (con cui è stata esclusa la possibilità - per il soggetto attinto dal provvedimento ablativo - di giustificare la disponibilità di beni e valori facendo riferimento al denaro che risulti provento o reimpiego di evasione fiscale, criteri che impongono il rispetto del principio di irretroattività della disposizione penale sfavorevole); in ogni caso, non aveva considerato il Tribunale che profitto o provento del reato di evasione fiscale è solo l'imposta evasa, e non anche l'intero ammontare del reddito non dichiarato, ciò che rendeva illegittimo il calcolo della sproporzione operato. Osserva la ricorrente che, inoltre, l'ammontare del reddito lecitamente realizzato si desumeva dal contenuto dell'autonomo provvedimento di sequestro preventivo disposto per la futura confisca del profitto del reato fiscale poiché, esclusa la somma ivi determinata, risultava con evidenza che la parte di reddito lecitamente realizzata era di gran lunga superiore agli impieghi contestati come indice della sproporzione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 240 bis, cod. pen. e carenza di motivazione, quanto al profilo della dimostrazione della qualifica della ricorrente quale soggetto interposto del [OSCURATO:PERSONA] rispetti a specifiche categorie di beni; il provvedimento non aveva fornito, come imposto dalle regole sull'onere probatorio, la dimostrazione dell'effettiva disponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto di sequestro e pacificamente rinvenuti, al contrario, nella materiale disponibilità della Spagnoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Va preliminarmente osservato che, alla stregua della prospettiva della tesi di accusa e del contenuto del provvedimento di sequestro oggetto di impugnazione (come descritto a pag. 1 del provvedimento del Tribunale del riesame e come attestato dal dispositivo del decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia del 13 luglio 2022, che riguarda il sequestro di beni "dei quali [OSCURATO:PERSONA] (scilicet, Lanfranco) risulta titolare o aver la disponibilità anche per interposta persona"), i beni sottoposti a vincolo attraverso lo strumento del sequestro per sproporzione si assumono ricadere nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], raggiunto dall'incolpazione cautelare di autoriciclaggio che costituisce il presupposto fattuale e logico del provvedimento di sequestro disposto ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (pag. 4 del provvedimento impugnato). Muovendo da siffatta ricostruzione in fatto, la posizione assunta dall'odierna ricorrente è quella del soggetto terzo - considerata la contestazione cautelare da cui trae origine il provvedimento ablativo (restando, dunque, irrilevante a questi fini che la Spagnoli sia indagata per altro fatto di reato, rispetto al quale non risulta emessa misura cautelare reale ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.) - cui la legge riconosce la legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro.Il perimetro dei motivi che il terzo può articolare, a sostegno dell'impugnazione avverso i provvedimenti in materia cautelare reale, è stato fissato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che, a dimostrazione del diritto alla restituzione dei beni oggetto di sequestro, il terzo può dedurre, in sede di merito e di legittimità, esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 - 01). In particolare, con riguardo all'ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies dl. 306/1992, si è affermato che la legittimazione del terzo « a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire» (Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390 - 01). [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento, non potendosi seguire il diverso avviso espresso più recentemente (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv 281362-01) sul presupposto della necessità di assicurare "adeguata tutela alla condizione del terzo", rispetto ad ipotesi - quale quella del soggetto che non abbia avuto possibilità di contraddire nel giudizio di cognizione o di applicazione delle misure di prevenzione - che non ricorrono nella specie (avendo avuto, al contrario, il terzo la possibilità di interloquire sin dalla fase del giudizio incidentale riguardante appunto la misura cautelare). 1.2. Conseguentemente, i motivi proposti relativamente al profilo dell'individuazione del periodo della c.d. ragionevolezza temporale (primo motivo), al calcolo della sproporzione dipendente dall'individuazione del dedotto periodo (secondo motivo) e per ciò che attiene all'errata inclusione di redditi di provenienza lecita del [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo ai fini della valutazione della sproporzione (terzo motivo), si collocano al di fuori dell'area delle censure che il terzo può formulare avverso il provvedimento di sequestro. 1.3. E' invece ammissibile, oltre che fondato, il quarto motivo di ricorso. La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha affermato la qualità di soggetto interposto della Spagnoli, in primo luogo, è fondata - in modo errato - esclusivamente sul profilo della sproporzione tra la capacità reddituale della ricorrente e il valore dei beni a lei formalmente intestati; infatti, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies dl. 306/1992 nei confronti del terzo estraneo alla commissione del reato, oltre al tema della sproporzione tra i redditi del terzo ed i beni a lui riferibili, «grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito» (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699 - 01); e ciò in quanto è necessario che attraverso tale prova «possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene» (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711 - 01). Inoltre, la motivazione risulta meramente apparente quanto al decisivo aspetto della dimostrazione dell'effettiva disponibilità di quei beni da parte del [OSCURATO:PERSONA], avendo fatto riferimento il Tribunale del riesame a circostanze fattuali di contenuto generico e senza riferirsi ai singoli beni attinti dal provvedimento, tenuto conto delle specifiche censure sollevate in sede di riesame dalla difesa della ricorrente, rispetto alle quali il provvedimento non ha indicato per ciascuna categoria di beni (mancando qualsivoglia valutazione relativamente alle somme di denaro e ai beni immobili di proprietà esclusiva della ricorrente), e con argomenti non congetturali (come invece accaduto per la disponibilità di beni mobili personali e di valore), i dati fattuali dimostrativi dell'effettiva disponibilità di quei beni da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il provvedimento impugnato deve pertanto esser annullato, affinché il Tribunale del riesame proceda a nuovo giudizio sullo specifico punto della disponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei beni formalmente intestati alla ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza i