CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32272-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 32272/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 1276/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/08/2018 R.G.N. 45/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza in data 14 agosto 2018, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dei trasporti della città di Cosenza, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società, avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione; in particolare, la Corte, non condividendo l’iter motivazionale del primo giudice, ha ritenuto non correttamente individuato il discrimine fra le due qualifiche professionali in rilievo, essendosi il Tribunale limitato a riportare le rispettive declaratorie contrattuali, senza enuclearne i tratti distintivi e non avendo individuato la centralità della complessità delle mansioni quale nucleo della differenza fra i due profili; per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].; CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 1987 relativo ai pubblici servizi di trasporto, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione del medesimo Accordo nonché, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; con il terzo motivo si denunzia l’error in procedendo con riguardo all’interpretazione del CCNL, nonché vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono infondati; deve essere preliminarmente rilevato, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); va, poi, sottolineato come la Corte abbia correttamente compiuto il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato che, come noto, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante, Cass. n. 32707 del 2019); è da premettere, al riguardo, che l'osservanza dei c.d. criterio "trifasico", nel giudizio relativo all'attribuzione di un inquadramento superiore a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito si debba attenere pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (si veda, sul punto, Cass. n. 18943 del 2016); su tale premessa non pare dubbio che la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottragga alle censure che le sono state mosse con il motivo in esame, atteso che: a) la Corte ha esaminato concretamente e in maniera compiuta le attività svolte dal lavoratore; b) ha fatto espresso riferimento alle declaratorie contrattuali "delle due categorie a confronto", già oggetto di completo richiamo da parte del Tribunale nella sentenza oggetto di gravame; c) ha dimostrato di avere ben presenti i tratti differenziali che distinguono il terzo dal quinto livello, indicandone specificamente natura e rilievo; non coglie nel segno la censura di parte ricorrente là dove sottolinea il mancato raffronto fra le due figure professionali in quanto alla base dell’iter decisionale del giudice di secondo grado è posta in primo luogo l’insufficienza del riferimento al grado di autonomia allo scopo di distinguere le due qualifiche e, invece, la necessità di far ricorso – come suggerito da entrambe le parti – al differente contenuto professionale delle attività svolte dal lavoratore che la declaratoria professionale del terzo livello definisce “complesse” e, come tali, richiedenti “il possesso di adeguata preparazione professionale”; in particolar modo, la Corte territoriale, nel rinvenire anche nella declaratoria del quinto livello, tra i tratti caratterizzanti la professionalità dei suoi appartenenti, la “preparazione professionale”, ha sottolineato come soltanto con riguardo al terzo livello, appunto, tale preparazione debba essere “adeguata” in luogo della “particolare” preparazione richiesta per il quinto; ma ha aggiunto la Corte che, in un contesto in cui la linea di demarcazione è affidata ad aggettivi pressoché simili (professionalità “adeguata” e “particolare”) o dal significato non oggettivamente apprezzabile (attività “complesse”) è necessario far ricorso agli specifici profili professionali indicati nel CCNL come corrispondenti ai vari livelli rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (sul punto, fra le altre, Cass. n. 3216 del 2016); escluse, quindi, le figure professionali implicanti espressamente l’esercizio di compiti di coordinamento di altro personale, che lo stesso dipendente aveva negato di aver svolto, l’ultima figura, di lavoratore specializzato nell’uso del “linguaggio di programmazione” ed in genere il programmatore ed il coordinatore di stazione, sono stati dalla Corte ritenuti accomunati dall’operare applicando tecniche e conoscenze “specialistiche” acquisite mediante “notevoli esperienze maturate nel settore” quanto al coordinatore di stazione, ovvero “mediante programmi di addestramento e qualificazione ed esperienza” quanto al programmatore; ha ritenuto, quindi, la Corte che l’univoca indicazione che poteva trarsi da tali previsioni fosse connessa ad una complessità tale o perché collegata a responsabilità di coordinamento di altri lavoratori, ovvero all’impiego di conoscenze “specialistiche” e, in quanto tali, “adeguate”, dovendo intendersi in questo modo i tratti definitori della generica declaratoria che, quindi, riconduce al terzo livello i lavoratori “che svolgono attività complesse richiedenti il possesso di una adeguata preparazione professionale”; ha concluso, conseguentemente, il giudice di secondo grado che tali elementi definitori, cui il Tribunale non aveva prestato attenzione, devono reputarsi estranei all’attività che il ricorrente aveva svolto occupandosi della “gestione” dei titoli di viaggio, con ciò dovendosi intendere, secondo quanto risultante dall’istruttoria svolta, attività consistenti nell’ordinare i titoli alla tipografia quando scendevano “sotto scorta”, nel custodirli in cassaforte e nel compiere ulteriori attività accessorie, prive di quel carattere di specialistica complessità richiesto dalla previsione contrattuale; deve concludersi, quindi, che, avendo la Corte correttamente compiuto l’accertamento trifasico alla stessa demandato, ogni ulteriore valutazione deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali pe