CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ARMAND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2023 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di partecipazione ad un'associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di uno specifico episodio di acquisto di un quantitativo imprecisato di cocaina da smerciare nella zona di Verbania, condannandolo, unificati i reati dalla continuazione, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti della transnazionalità e del numero delle persone associate, oltre alla diminuzione per il rito, alla pena di anni otto di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena, ha concesso all'imputato l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 confermando, tuttavia, la pena irrogata in primo grado. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione che consta di un unico.articolato motivo. Con detto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in punto di giudizio di contemperamento delle circostanze con riconoscimento della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, senza che alla stessa venisse riconosciuto effetto alcuno sul giudizio di comparazione delle circostanze. Ed inoltre l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 61 bis, 69 e 416 bis 1 cod.pen. Si assume che il riconoscimento della sussistenza di un'attenuante ad effetto speciale, quale quella di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, caratterizzata da spiccata funzione premiale, non può non avere alcun effetto sul giudizio di bilanciamento delle circostanze. Né può sostenersi la correttezza dell'impostazione adottata dalla Corte territoriale facendo leva sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritteicon cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. L'imputato si duole del mancato riconoscimento di alcun effetto in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze della ritenuta ricorrenza da parte del giudice d'appello dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, rimarcando come detta circostanza sia caratterizzata da una spiccata funzione premiale. Ebbene, l'esame di detta doglianza involge il giudizio di bilanciamento delle circostanze come effettuato dal giudice d'appello che, tuttavia, risulta erroneo laddove ha posto in bilanciamento la circostanza della transnazionalità di cui all'art. 61 bis cod.pen. icosì inficiando il relativo giudizio. 2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla Corte d'appello di Roma, con il limite che la nuova quantificazione della pena non risulti deteriore. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così dec o in Roma