CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25183/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](pec [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Ritenutoche, Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 17/5/2021, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoGianluca Iob al risarcimento, in favore [OSCURATO:PERSONA], dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza dell’inesatto e negligenteadempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (al quale [OSCURATO:PERSONA] è succeduto mortis causa ), delle proprie obbligazioni connesse all’incaricoassunto da [OSCURATO:PERSONA] per la difesa del Frattasio nel quadro di una controversia instaurata dinanzi alla Commissione tributaria provincialeper l’annullamento di un avviso di accertamento tributario notificatoa carico del Frattasio; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse rilevato l’effettiva sussistenza dell’illecito contestato a carico di [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo omesso di informare il Frattasio della decisione negativa assunta Commissione tributaria provinciale (debitamente comunicata allo Iob), in tal modo impedendone la prosecuzionedel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale ed, eventualmente, alla Corte di cassazione, al fine di ottenere l’annullamentodel ridetto avviso di accertamento: annullamento che, sullabase di una valutazione prognostica formulabile ex ante , sarebbe stato ragionevolmente conseguito nei termini di una concreta e significativaprobabilità; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; AntonioFrattasio resiste con controricorso, cui ha fatto seguito del depositodi memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare tutte le censure avanzate dallo Iob in sede d’appello e, segnatamente, della doglianzariferita alla tardività dell’allegazione (avanzata dal Frattasio in primo grado solo in sede conclusionale) relativa all’eventuale rilevabilitàdal Frattasio, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, della questione concernente la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dei termini di notificazione: allegazione, quest’ultima, ritenuta da entrambi i giudici del merito decisiva ai fini del riscontro dellaresponsabilità risarcitoria dello Iob; sottoaltro profilo, il ricorrente contesta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della questione concernente la non ravvisabilitàdella responsabilità professionale dello Iob in relazione alla mancata coltivazione di una determinata strategia processuale, peraltro del tutto priva, secondo la consolidata giurisprudenza dell’epoca, di alcuna possibilità di essere condivisa dal giudice tributario; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come , secondo l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, deve ritenersi configurabile l a decisione implicitadi una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) odi un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) daparte del giudice di merito, quando tali questioni o eccezioni risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico - giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione deve ritenersi censurabile mediante ricorso per cassazione , non già per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione,sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di meritosi riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023, Rv. 667614 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 - 01) ; nelcaso di specie, la decisione implicitamente assunta dal giudice a quo – consist ita nell’escludere la tardività dell’allegazione o dell’argomentazione sostenuta dal Frattasio in sede conclusionale dinanzi al giudice di primo grado – non risulta adeguatamente censurata in questa sede, essendosi lo Iob limitato unicamente a trattare l’argomentazione relativa alla pronosticabilità ex ante del prevedibile carattere vincente della questione della nullità dell’avviso di accertamento (ossia il merito delle questioni sollevate in sede conclusionale di primo grado dal Frattasio) e non già, ex professo , il tema dell’erroneità della decisione d’appello circa la ritenuta non tardivitàdell’allegazione (o argomentazione) sostenuta dal Frattasio in sedeconclusionale dinanzi al giudice di primo grado ; leconsiderazioni qui argomentate devono ritenersi peraltro estese anchealla pretesa mancata pronuncia del giudice d’appello in ordine alla non ravvisabilità della responsabilità professionale dello Iob in relazione alla mancata coltivazione di una determinata strategia processuale; in relazione a tale questione, infatti, deve ritenersi del tutto improprio il richiamo operato dall’odierno ricorrente alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendo ravvisarsi, anche in questo caso,il ricorso di un’implicita pronuncia contraria della corte territoriale aventead oggetto la piena censurabilità della mancata coltivazione, da Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri partedel professionista, di una determinata strategia processuale, là dovesi tratti di determinare la concretezza, o il carattere significativo, di una determinata chance di successo processuale da parte del danneggiato impossibilitato ad agire in giudizio per responsabilità del professionista; varràperaltro considerare come, al di là dell’eventuale esattezza delrichiamo del ricorrente all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della corte territoriale, entrambe le decisioni (implicitamente) assunte dal giudice d’appello debbano ritenersi corrette sul piano giuridico, dovendo ritenersi , da un lato, che nessuna tardività può essere imputata all’ avvenuta indicazione, in sede conclusionale di primo grado (in relazione alla domanda di danni per responsabilità professionale),di una mera argomentazione in iure circa le ipotetiche considerazioni svolgibili al fine di lasciar emergere la fruttuosità dell’eventuale impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale ( resa im possibile per responsabilità del difensore), e, dall’altro,che nessuna preclusione può essere opposta alla valutabilità giudizialedella strategia processuale adottata da un difensore ( ovvero, nelcaso di specie, la decisione di non agire in sede di impugnazione tributaria per la certezza della sua infondatezza), là dove, proprio l’adozionedi tale strategia processuale, si rivelò tale da evidenziare i profili di negligenza o di imperizia del professionista contestati dal danneggiato; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art - 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la controparte avesse fornito una prova certa e inequivocabile della responsabilità professionale dello Iob sul presupposto di argomentazioni e allegazioni non Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tempestivamente sollevate dall’originario attore e, pertanto, non utilmente valutabili ai fini della decisione, e per avere in tal senso erroneamenteritenuto che la sola eventuale costituzione del Frattasio in sede di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale avrebbescongiurato, sul piano probabilistico, la causazione del danno lamentatoin questa sede; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , anche in relazione alla censura in esame, lacircostanza del l’ avvenuta indicazione, in sede conclusionale di primo grado (in relazione alla domanda di danni per responsabilità professionale),di una mera argomentazione in iure circa le ipotetiche considerazioni svolgibili al fine di lasciar emergere la fruttuosità dell’eventuale impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale(che non fu possibile per responsabilità del difensore ) , non sia val sa a integrare alcuna forma di tardività processualmente rilevante, essendosi tratta to , con riguardo a tali difese, non già dell’introduzionedi fatti nuovi mai precedentemente trattati dalle parti , bensìdell’illustrazione di mere argomentazioni difensive insuscettibil i disoffrire di alcuna preclusion e processual e di sorta; quanto alla circostanza che l’eventuale costituzione in giudizio del Frattasio in sede di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionaleavrebbe determinato una significativa e concreta probabilità disuccesso, è appena il caso di considerare come la corte territoriale abbia specificamente sottolineato la circostanza dell’avvenuta sollevazionedell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento sin dal primogrado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, e come la stessa eccezione fosse stata riproposta dal Frattasio in sede di legittimità dinanzi alla C orte di cassazione , sì che del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto, nell’esercizio della Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri propriadiscrezionalità valutativa, come fosse del tutto prevedibile che , all’eventualecostituzione in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale,si sarebbe accompagnata la reiterazione di quell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento che, sulla base della giurisprudenzadella stessa Commissione tributaria regionale formatasi all’epoca, sarebbe stata verosimilmente premiata da successo ( così come sarebbe comunque stata premiata da successo la sua reiterazionein sede di legittimità, come osservato dalla stessa Corte di cassazionepronunciatasi in quella sede tributaria ) ; devepertanto ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il solo fatto di non aver potuto partecipare al giudiziodinanzi alla Commissione tributaria regionale (tenuto conto dei prevedibili contenuti che si sarebbero accompagnati a detta partecipazione) valse a pregiudicare la possibilità, per il Frattasio, di ottenereun risultato favorevole ; del tutto inconferente , in tal senso, deve ritenersi il richiamo dell’affermazione del primo giudice più volte evocata dall’odierno ricorrente (di per sé, insuscettibile di tradursi in cosa giudicata , in ragione del quantum devolutum in appello ) – secondo cui doveva essereesclusa alcuna relazione di causalità tra la mancata costituzione in giudizio, in sé considerata, e il danno lamentato dal Frattasio – valendoal riguardo la necessità di concretizzare il senso ‘ prospettico ’ di quell’eventuale costituzione dinanzi alla Commissione tributaria regionalein relazione alla prevedibile strategia difensiva che avrebbe assuntoil Frattasio ove costituito in appello ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 2236 c.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente valutato lacondotta professionale dello Iob in contrasto con gli indirizzi della Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giurisprudenza in vigore all’epoca della proponibilità dell’appello dinanzialla Commissione tributaria regionale, tutti intesi ad escludere l’annullabilità dell’avviso di accertamento per tardività della relativa notificazione, in tal modo incorrendo nell’erronea valutazione di tale condottaprofessionale sulla base di elementi di valutazione acquisiti expost, e non già in relazione ai parametri concretamente utilizzabili almomento dell’adozione di tale condotta professionale; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, a ttraverso la discussione della questione didiritto relativa allo stato della giurisprudenza all’epoca della condotta professionaledello Iob, l’odierno ricorrente intend a ridiscutere il merito dellacausa attraverso una diversa lettura dei fatti di causa rispetto a quellafatta propria dal giudice a quo , secondo un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità; varràperaltro considerare come l a lettura interpretativa del giudice d’appello debba ritenersi comunque pienamente corretta, avendo la corte territoriale espressamente sottolineato come, ove l’iniziativa giudiziale del Frattasio fosse stata coltivata dinanzi alla Commissione tributaria regionale , sarebbero rimaste vive chances di successo ragionevolmente e significativamente prospettabili, anche sulla base degli indirizzi della giurisprudenza di merito che andavano consolidandosiall’epoca (senza considerare i successivi sviluppi della giurisprudenza della Corte di cassazione che sarebbero stati eventualmentefruibili in sede di legittimità) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 25183/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura