CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trani in data 1 aprile 2019, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per avere frequentato un individuo sottoposto a misura di prevenzione; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato quanto al profilo della responsabilità osservando che le tre accertate frequentazioni dell'imputato (sottoposto alla sorveglianza speciale) con l'altra persona erano sufficienti a configurare il reato contestato e che, quanto all'elemento soggettivo, dalla intrinsichezza dei fatti era emersa la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che l'altro soggetto fosse sottoposto a misura di prevenzione; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella operata dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2