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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34115/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti per sovrapponibili motivi in relazione al reato di cui al capo B, sono palesemente generici nel censurare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di calunnia e le sue ragioni ;non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla accertata manifesta falsità della accuse mosse dai ricorrenti al Colombo in ragione della attribuibilità, sulla base delle videoriprese, ad entrambi i predetti di una deliberata aggressione ai danni del Colombo; Ritenuto che la seconda censura mossa dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni di cui al capo 1 è genericamente proposta rispetto alla ineccepibile valutazione espressa a riguardo dalla sentenza impugnata sul pieno concorso della ricorrente alla aggressione portata ai danni del Colombo (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti per sovrapponibili motivi in relazione al reato di cui al capo B, sono palesemente generici nel censurare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di calunnia e le sue ragioni ;non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla accertata manifesta falsità della accuse mosse dai ricorrenti al Colombo in ragione della attribuibilità, sulla base delle videoriprese, ad entrambi i predetti di una deliberata aggressione ai danni del Colombo; Ritenuto che la seconda censura mossa dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni di cui al capo 1 è genericamente proposta rispetto alla ineccepibile valutazione espressa a riguardo dalla sentenza impugnata sul pieno concorso della ricorrente alla aggressione portata ai danni del Colombo (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202
Sentenza Cassazione n. 34115/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris