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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21326/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza di Trento ai sensi dell'art. 16 d.lvo n. 286/1998; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di una rete di legami sul territorio nazionale; rilevato che, sul punto, l'ordinanza ha dato atto che la madre dell'istante non risiede stabilmente in Italia, mentre i parenti dimoranti in Italia non hanno, in realtà, mantenuto stabili contatti con l'istante medesimo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza di Trento ai sensi dell'art. 16 d.lvo n. 286/1998; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di una rete di legami sul territorio nazionale; rilevato che, sul punto, l'ordinanza ha dato atto che la madre dell'istante non risiede stabilmente in Italia, mentre i parenti dimoranti in Italia non hanno, in realtà, mantenuto stabili contatti con l'istante medesimo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 21326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris