CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto la richiesta di ottemperanza e di sostituzione del commissario ad acta formulata da [OSCURATO:PERSONA]; l'ottemperanza riguardava il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Trieste del 19/01/2021, che aveva sancito il diritto al lavoro del detenuto, ristretto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., «in relazione ai posti di lavoro e alle mansioni individuate secondo le procedure indicate nell'art. 20 O.P. esercitabili nell'ambito degli spazi della sezione speciale...». In seno al provvedimento, il Tribunale ha respinto la richiesta del detenuto di svolgere l'attività di distributore del sopravvitto/della spesa, ritenendo che detta domanda esulasse dal giudizio di ottemperanza instaurato. 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 35 bis, comma 5 ord. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento è connotata da apparenza per avere il Tribunale di Sorveglianza accolto la richiesta di ottemperanza e, poi, di fatto, escluso in automatico la mansione di distributore di sopravvitto/spesa, in assenza di ragioni di sicurezza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di ottemperanza formulata dall'[OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'esecuzione della precedente ordinanza del 19 gennaio 2021, con la quale era stato riconosciuto in capo al detenuto il generale diritto al lavoro ai sensi dell'art. 20 ord. pen., senza tuttavia individuare alcuna specifica mansione lavorativa. È stata invece respinta - con motivazione puntuale - la domanda volta allo svolgimento dell'attività di distributore del sopravvitto/spesa, ritenuta estranea all'ambito del giudizio di ottemperanza, dovendo le mansioni essere individuate dall'amministrazione secondo le procedure previste dall'ordinamento penitenziario. Va ricordato, sul punto, che il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non consente l'introduzione di domande nuove, né la rivalutazione del contenuto dell'originaria decisione, essendo finalizzato esclusivamente a garantire l'esecuzione del provvedimento favorevole al detenuto già emesso dal magistrato di sorveglianza (Sez. 1, 16/11/2022, n. 49717, n.m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996). Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente tendeva, in realtà, a ottenere l'attribuzione di una mansione specifica mai riconosciuta nel provvedimento presupposto. Il ricorso proposto nell'interesse del detenuto si appalesa pertanto aspecifico, poiché si limita a reiterare la richiesta di attribuzione della specifica mansione di distributore del sopravvitto/spesa, senza confrontarsi con la ratio dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato come tale pretesa travalicasse l'oggetto dell'ottemperanza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca