CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento penale nei confronti di Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] /k 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati a loro contestati: 1) artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 380 del 2001, per avere, in concorso tra loro, quali proprietari e committenti, realizzato uno sbancamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e sismico, in assenza di autorizzazioni; 2) artt. 110 e 734 cod. pen., per avere, con le condotte di cui sopra, alterato le bellezze naturali del luogo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (il 29 ottobre 2017, con consumazione interrotta dal sequestro del 9 novembre 2017). 2. Avverso la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento nella parte in cui, pur dichiarando prescritto il reato di cui al capo 1) della rubrica, ha omesso di disporre la confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere abusivamente realizzate. Il ricorrente richiama la giurisprudenza europea e interna in tema di confisca per lottizzazione abusiva, affermando che la stessa è consentita, previo accertamento della responsabilità penale, anche nel caso in cui il reato sia dichiarato prescritto. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente muove dall'erroneo presupposto che il fatto contestato al capo 1) sia un reato di lottizzazione abusiva, ovvero la prima delle fattispecie punite dall'art. 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 380 del 2001, mentre - dalla semplice lettura dell'imputazione - emerge che si tratta seconda delle fattispecie punitAdalla richiamata lettera c): «La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso». Per tale ultima fattispecie, di abuso edilizio in zona vincolata, il comma 2 del richiamato art. 44 non prevede la confisca dei terreni e delle opere, che è espressamente limitata al caso di lottizzazione abusiva. Anche a prescindere da queste assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che il reato contestato al capo 1) è prescritto il 9 novembre 2022, ovvero in un momento nel quale la prova non era stata assunta nel contraddittorio dibattimentale e non si era giunti, dunque, all'accertamento della responsabilità penale; con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio giurisprudenziale - richiamato dal ricorrente - secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870 - 01). P.Q.M. Dichiara in