CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45354/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per furto aggravato. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze che non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrentfal pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile iericorsh e condanna i.fricorrentieal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ria Ciampi [OSCURATO:PERSONA] A - 9 D 02