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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17666/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 5 maggio 2022, in parziale riforma della pronunciata emessa dal Tribunale di Pescara in data 7 ottobre 2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990), B) (art. 629 cod. pen.), C) (artt. 56, 629 cod. pen.) e D) (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 390/1990), e riduceva la pena inflitta dal Tribunale, a fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., limitatamente ai delitti in materia di stupefacenti.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi B) e C) in quanto fondata sulle dichiarazioni della persona offesa ancorché inattendibili, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità sul punto.

In particolare, la Corte territoriale ha correttamente vagliato la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonostante l'iniziale ritrosia a riferire, anche a fronte dei riscontri indiretti offerti dalle indagini effettuate con riguardo alla movimentazione bancaria del conto intestato alla persona offesa (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. anche in relazione ai delitti di cui ai capi B) e C), è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto ostative al riconoscimento della invocata circostanza attenuante la significativa entità delle somme reclamate (ed in un caso conseguite dall'agente) e la ripetitività della condotta criminosa, sicché le doglianze dedotte si traducono in argomentazioni volte a proporre una valutazione alternativa del disvalore complessivo del fatto, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità (pag. 6 della pronuncia gravata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla eccessiva quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Infatti, la Corte territoriale ha rilevato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, tanto da ritenere "esclusa la possibilità di concedere al prevenuto alcun beneficio, e segnatamente, quello della sospensione condizionale della pena" (si rilevi come, in sede di appello, l'imputato aveva chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio in misura tale da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).

Peraltro, in tale prospettiva, deve evidenziarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 5 maggio 2022, in parziale riforma della pronunciata emessa dal Tribunale di Pescara in data 7 ottobre 2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990), B) (art. 629 cod. pen.), C) (artt. 56, 629 cod. pen.) e D) (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 390/1990), e riduceva la pena inflitta dal Tribunale, a fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., limitatamente ai delitti in materia di stupefacenti. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi B) e C) in quanto fondata sulle dichiarazioni della persona offesa ancorché inattendibili, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente vagliato la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonostante l'iniziale ritrosia a riferire, anche a fronte dei riscontri indiretti offerti dalle indagini effettuate con riguardo alla movimentazione bancaria del conto intestato alla persona offesa (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. anche in relazione ai delitti di cui ai capi B) e C), è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto ostative al riconoscimento della invocata circostanza attenuante la significativa entità delle somme reclamate (ed in un caso conseguite dall'agente) e la ripetitività della condotta criminosa, sicché le doglianze dedotte si traducono in argomentazioni volte a proporre una valutazione alternativa del disvalore complessivo del fatto, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità (pag. 6 della pronuncia gravata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla eccessiva quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, tanto da ritenere "esclusa la possibilità di concedere al prevenuto alcun beneficio, e segnatamente, quello della sospensione condizionale della pena" (si rilevi come, in sede di appello, l'imputato aveva chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio in misura tale da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena). Peraltro, in tale prospettiva, deve evidenziarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa
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