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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettef~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila di condanna per detenzione illecita di stupefacente e ricettazione.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Beya, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo carenza di motivazione per non avere adeguatamente valutato l'assenza di notizie di reato dal 2015 al 2021, erroneamente segnalate dalla Questura di Pescara con la nota del 2022 citata dall'ordinanza , che, unitamente alla non eccessiva gravità dei fatti la cui condanna è in esecuzione, avrebbe consentito una prognosi favorevole di reinserimento sociale.

E insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato su peramento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e cli risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi ,siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Niucera).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo,, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024).

3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi.

Invero, dopo avere dato atto correttamente dell'assenza di carichi pendenti e della commissione di reati dal 1991 al 2015 (Violazione del t.u. sugli stupefacenti, furto, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, lesioni personali) e dunque del lungo arco temporale e della varietà dei reati commessi, nonché della presenza di segnalazioni per reati più recenti (nel 2021 per traffico di sostanza stupefacente), ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali, sulla base degli elementi negativi presi in considerazione, non ha ritenuto di ammettere il condannato all'affidamento in prova.

A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sic:ari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, facendo leva su una diversa lettura delle circostanze di fatto prese in considerazione e svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove ritiene, con una motivazione assolutamente equilibrata e non manifestamente illogica, allo stato, più adeguata la misura alternativa della detenzione domiciliare, «per il carattere contenitivo della misura medesima, durante la quale il soggetto potrà, attraverso una scrupolosa osservanza delle prescrizioni, dare piena dimostrazione di effettivo ravvedimento, avendo la contemporanea opportunità di perseguire evidenti obiettivi di reinserimento sociale».

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettef~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila di condanna per detenzione illecita di stupefacente e ricettazione. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Beya, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo carenza di motivazione per non avere adeguatamente valutato l'assenza di notizie di reato dal 2015 al 2021, erroneamente segnalate dalla Questura di Pescara con la nota del 2022 citata dall'ordinanza , che, unitamente alla non eccessiva gravità dei fatti la cui condanna è in esecuzione, avrebbe consentito una prognosi favorevole di reinserimento sociale. E insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato su peramento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e cli risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi ,siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Niucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo,, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi. Invero, dopo avere dato atto correttamente dell'assenza di carichi pendenti e della commissione di reati dal 1991 al 2015 (Violazione del t.u. sugli stupefacenti, furto, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, lesioni personali) e dunque del lungo arco temporale e della varietà dei reati commessi, nonché della presenza di segnalazioni per reati più recenti (nel 2021 per traffico di sostanza stupefacente), ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali, sulla base degli elementi negativi presi in considerazione, non ha ritenuto di ammettere il condannato all'affidamento in prova. A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sic:ari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, facendo leva su una diversa lettura delle circostanze di fatto prese in considerazione e svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove ritiene, con una motivazione assolutamente equilibrata e non manifestamente illogica, allo stato, più adeguata la misura alternativa della detenzione domiciliare, «per il carattere contenitivo della misura medesima, durante la quale il soggetto potrà, attraverso una scrupolosa osservanza delle prescrizioni, dare piena dimostrazione di effettivo ravvedimento, avendo la contemporanea opportunità di perseguire evidenti obiettivi di reinserimento sociale». 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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