CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con sede inMolfetta (BA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, in persona del suoliquidatore e legale rappresentante pro tempore Maria NicolettaAzzollini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta (BA), alla viaVittorio Emanuele n. 28.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano,alla via [OSCURATO:PERSONA] sul Muro, 9, - che agisce per il tramite e perconto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consigliod’Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come modificata eintegrata con delibera del Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], - in persona del procuratore speciale dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] FrancoNumero registro generale 26285/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 21840/2026d’Onofrio.Data pubblicazione 26/06/2026-controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n.1397/2025, depositata il giorno 08/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese