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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 24724/2026

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io [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 4 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Foggia, pronunciandosi quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna emessa nei confronti diSettimio [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio sul sito Internet del Ministero della Giustizia, con laquale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della penasubordinato all’adempimento degli oneri risarcitori nei confronti della personaoffesa dal reato, riconosciuto nella stessa decisione, che doveva eseguita, aspese del condannato, a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale diOccorre aggiungere che la pubblicazione della sentenza di condannapronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio conseguiva alla revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concessoal condannato, adottato per effetto dell’inadempimento degli oneri risarcitoriimposti al condannato.2.

Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Foggia proponeva ricorso per cassazione, articolandopromiscuamente un’unica censura.Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimentoimpugnato, per avere il [OSCURATO:PERSONA] del esecuzione, nel disporre la pubblicazionedella sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio con le modalitàindicate nella decisione censurata aveva fatto applicazione della previsionedell’art. 36 cod. pen., che non poteva essere applicata nel caso di specie, attesoil contesto giurisdizionale esecutivo nel quale il provvedimento revocatorio erastato adottato.Ne discendeva che il provvedimento censurato, essendo stato emessonell’ambito di un procedimento esecutivo, rendeva inapplicabile la disposizionedell’art. 36, secondo comma, cod. pen., che riguarda un ambito processualediverso da quello nel quale era stata adottata la decisione controversa.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di2.

Occorre premettere che, con ordinanza emessa il 4 marzo 2026 il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, pronunciandosi quale Giudicedell’esecuzione, disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna emessanei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio sul sito Internet del Ministero dellaGiustizia, con la quale era stato concesso il beneficio della sospensionecondizionale della pena subordinato all’adempimento degli oneri risarcitori neiconfronti della persona offesa dal reato.

La pubblicazione di tale pronunciaconseguiva alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaoriginariamente concesso al condannato, adottato per effetto dell’inadempimentodegli oneri risarcitori imposti al condannato.Nell’emettere il provvedimento impugnato il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Foggia faceva applicazione dell’art. 36, secondocomma, cod. pen., secondo cui la sentenza di condanna è «pubblicata nel sitointernet del Ministero della giustizia […]», prevedendo la pubblicazione qualepena accessoria.Tuttavia, nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di condanna,divenuta irrevocabile, non veniva disposta quale pena accessoria della penaprincipale, irrogata a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, eseguibile ai sensi dell’art. 36cod. pen., ma in conseguenza dell’inadempimento degli oneri risarcitori impostial condannato quale condizione alla quale il riconoscimento della sospensionecondizionale della pena era subordinato.

Ne consegue che veniva adottato unprovvedimento che, tenuto conto della fase esecutiva nella quale il procedimentosi trovava, non consentiva l’applicazione della disciplina dell’art. 36 cod. pen.,esclusivamente prevista quale pena accessoria della pena principale irrogata nelprocesso di cognizione.In questa cornice, deve rilevarsi che il Pubblico ministero può curare lapubblicazione di una sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 36 cod. pen., cosìcome modificato dall’art. 37, comma 18, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle soleipotesi in cui tale adempimento processuale consegua, quale pena accessoriadella sanzione penale principale, all’emissione di una pronuncia di condannadell’imputato.All’esito di questo intervento legislativo, quindi, è venuta meno latradizionale modalità di pubblicazione sui giornali ed è stato modificato l’art. 36,secondo comma, cod. pen., relativamente alle modalità telematiche con cui talepena accessoria deve essere eseguita.Le modifiche introdotte dall’art. 36 cod. pen. appaiono ancora più evidentialla luce della rivisitazione del quarto comma della stessa disposizione, nellaquale è stata abolita l’ultima parte, che prevedeva l’inciso «salva la pubblicazionenei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi dellasentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia».

Neconsegue che, dopo questo intervento novellatore, la pubblicazione dellasentenza avviene esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero dellaGiustizia, ferma restando la natura accessoria di tale sanzione, rimastaimmutata.In altri, termini la pubblicazione telematica della sentenza di condanna miraa rafforzare il carattere afflittivo della pena accessoria, atteso che alladiminuzione o all’eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono lacapillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico, in ragionedel libero accesso ai documenti pubblicati e alla loro indicizzazione da parte deimotori di ricerca, che il precedente sistema non assicurava.Non è, dunque, dubitabile che la pubblicazione di una sentenza sul sitoInternet della Ministero della Giustizia può avvenire esclusivamente qualesanzione accessoria della pena principale irrogata con una pronunciacondannatoria, atteso quanto, da ultimo, affermato da Sez. 2, n. 14768 del21/03/2017, Seck, Rv. 269723 - 01; secondo cui: «In tema di pubblicazionedella sentenza di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 cod. pen. dall’art.37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzioneaccessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoriagià prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampaquella via “internet”, che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché,ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabileai fatti pregressi».Occorre, pertanto, ribadire che le modifiche apportate all’art. 36 cod. pen.dall’art. 37, comma 18, decreto-legge n. 98 del 2011, non hanno introdotto nelsistema penale un nuovo istituto o una nuova sanzione accessoria, ma hannosemplicemente determinato la rimodulazione del contenuto della pena accessoriagià prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampaquella effettuata attraverso la rete Internet, rafforzando, in tale modo, ilcarattere afflittivo di detta pena.

Tutto questo comporta che, laddove lapubblicazione della sentenza di condanna non è stata disposta nel processo dicognizione con le forme dell’art. 36 cod. pen., la stessa non può esseredeliberata in sede esecutiva, essendo tale strumento sanzionatorio previsto dallegislatore per il perseguimento di finalità esclusivamente afflittive, collegateall’irrogazione della pena principale.3.

Deve, per altro verso, rilevarsi che la sentenza di merito presupposta ilTribunale di Foggia aveva ordinato la pubblicazione della decisione entro undeterminato termine, subordinando la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio alla pubblicazione del provvedimentogiurisdizionale, che non aveva luogo.Ne discende che, non essendosi verificata la condizione alla quale era statasottoposta la sospensione condizionale della pena, il Pubblico ministero chiedevala revoca del beneficio sospensivo, in conseguenza della quale il Giudicedell’esecuzione concedeva un nuovo termini per la pubblicazione, che avrebbedovuto avere luogo sul sito internet del Ministero della Giustizia, senza tenereconto del fatto che l’istanza revocatoria era stata avanzata ai sensi del combinatodisposto degli artt. 165 e 168, primo comma, n. 1, cod. pen.In questa cornice, deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione nell’eserciziodelle sue funzioni, dispone del «potere-dovere di interpretare il giudicato e direnderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tuttigli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalitàesecutive e, in particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revocadei benefici condizionati» (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063- 01); profilo revocatorio, quest’ultimo, che è certamente rilevante rispetto allasequenza procedimentale all’esito della quale veniva richiesta la revoca dellasospensione condizionale della pena riconosciuta a D’Ambrosio, con la quale ilTribunale di Foggia non si confrontava.Questo potere-dovere, del resto, è connaturato alla funzione giurisdizionalepropria del giudice dell’esecuzione, atteso che – come affermato in un risalenteintervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 4687 del 20/12/2005,dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610 - 01) – una volta «dimostrato che la leggeprocessuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice èconferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesimaIl giudice dell’esecuzione, dunque, era legittimato a intervenire sul giudicatoformatosi sulla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, atteso che la revoca del beneficiosospensivo subordinato concesso al condannato veniva richiesta per la mancatapubblicazione del provvedimento irrevocabile.Tuttavia, il Tribunale di Foggia non poteva intervenire sul giudicato formatosinei confronti del condannato, attivando un percorso processuale, incentrato sullaprevisione dell’art. 36 cod. pen., estranea al processo esecutivo, riguardando talefattispecie l’applicazione di una sanzione penale accessoria e non giàl’adempimento dell’obbligo al quale era stato subordinato il beneficio sospensivocontroverso, che ricade nel diverso ambito processuale prefigurato dal combinatodisposto degli artt. combinato disposto degli artt. 165 e 168, primo comma, n. 1,cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, infatti, avrebbe dovuto attivare un differentepercorso processuale, valutando le ragioni dell’inadempimento della condizionealla quale era subordinato il beneficio sospensivo, che comporta una verificafinalizzata a valutare «se dagli atti emergano elementi che consentano didubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando talielementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione» (Sez. 2,n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041 - 01).4.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per indaginipreliminari del Tribunale di Foggia, che dovrà essere eseguito nel rispetto deiprincipi che si sono richiamati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per leindagini preliminare del tribunale di foggiaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 4 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Foggia, pronunciandosi quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna emessa nei confronti diSettimio [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio sul sito Internet del Ministero della Giustizia, con laquale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della penasubordinato all’adempimento degli oneri risarcitori nei confronti della personaoffesa dal reato, riconosciuto nella stessa decisione, che doveva eseguita, aspese del condannato, a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale diOccorre aggiungere che la pubblicazione della sentenza di condannapronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio conseguiva alla revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concessoal condannato, adottato per effetto dell’inadempimento degli oneri risarcitoriimposti al condannato.2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Foggia proponeva ricorso per cassazione, articolandopromiscuamente un’unica censura.Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimentoimpugnato, per avere il [OSCURATO:PERSONA] del esecuzione, nel disporre la pubblicazionedella sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio con le modalitàindicate nella decisione censurata aveva fatto applicazione della previsionedell’art. 36 cod. pen., che non poteva essere applicata nel caso di specie, attesoil contesto giurisdizionale esecutivo nel quale il provvedimento revocatorio erastato adottato.Ne discendeva che il provvedimento censurato, essendo stato emessonell’ambito di un procedimento esecutivo, rendeva inapplicabile la disposizionedell’art. 36, secondo comma, cod. pen., che riguarda un ambito processualediverso da quello nel quale era stata adottata la decisione controversa.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di2. Occorre premettere che, con ordinanza emessa il 4 marzo 2026 il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, pronunciandosi quale Giudicedell’esecuzione, disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna emessanei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio sul sito Internet del Ministero dellaGiustizia, con la quale era stato concesso il beneficio della sospensionecondizionale della pena subordinato all’adempimento degli oneri risarcitori neiconfronti della persona offesa dal reato. La pubblicazione di tale pronunciaconseguiva alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaoriginariamente concesso al condannato, adottato per effetto dell’inadempimentodegli oneri risarcitori imposti al condannato.Nell’emettere il provvedimento impugnato il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Foggia faceva applicazione dell’art. 36, secondocomma, cod. pen., secondo cui la sentenza di condanna è «pubblicata nel sitointernet del Ministero della giustizia […]», prevedendo la pubblicazione qualepena accessoria.Tuttavia, nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di condanna,divenuta irrevocabile, non veniva disposta quale pena accessoria della penaprincipale, irrogata a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, eseguibile ai sensi dell’art. 36cod. pen., ma in conseguenza dell’inadempimento degli oneri risarcitori impostial condannato quale condizione alla quale il riconoscimento della sospensionecondizionale della pena era subordinato. Ne consegue che veniva adottato unprovvedimento che, tenuto conto della fase esecutiva nella quale il procedimentosi trovava, non consentiva l’applicazione della disciplina dell’art. 36 cod. pen.,esclusivamente prevista quale pena accessoria della pena principale irrogata nelprocesso di cognizione.In questa cornice, deve rilevarsi che il Pubblico ministero può curare lapubblicazione di una sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 36 cod. pen., cosìcome modificato dall’art. 37, comma 18, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle soleipotesi in cui tale adempimento processuale consegua, quale pena accessoriadella sanzione penale principale, all’emissione di una pronuncia di condannadell’imputato.All’esito di questo intervento legislativo, quindi, è venuta meno latradizionale modalità di pubblicazione sui giornali ed è stato modificato l’art. 36,secondo comma, cod. pen., relativamente alle modalità telematiche con cui talepena accessoria deve essere eseguita.Le modifiche introdotte dall’art. 36 cod. pen. appaiono ancora più evidentialla luce della rivisitazione del quarto comma della stessa disposizione, nellaquale è stata abolita l’ultima parte, che prevedeva l’inciso «salva la pubblicazionenei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi dellasentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia». Neconsegue che, dopo questo intervento novellatore, la pubblicazione dellasentenza avviene esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero dellaGiustizia, ferma restando la natura accessoria di tale sanzione, rimastaimmutata.In altri, termini la pubblicazione telematica della sentenza di condanna miraa rafforzare il carattere afflittivo della pena accessoria, atteso che alladiminuzione o all’eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono lacapillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico, in ragionedel libero accesso ai documenti pubblicati e alla loro indicizzazione da parte deimotori di ricerca, che il precedente sistema non assicurava.Non è, dunque, dubitabile che la pubblicazione di una sentenza sul sitoInternet della Ministero della Giustizia può avvenire esclusivamente qualesanzione accessoria della pena principale irrogata con una pronunciacondannatoria, atteso quanto, da ultimo, affermato da Sez. 2, n. 14768 del21/03/2017, Seck, Rv. 269723 - 01; secondo cui: «In tema di pubblicazionedella sentenza di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 cod. pen. dall’art.37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzioneaccessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoriagià prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampaquella via “internet”, che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché,ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabileai fatti pregressi».Occorre, pertanto, ribadire che le modifiche apportate all’art. 36 cod. pen.dall’art. 37, comma 18, decreto-legge n. 98 del 2011, non hanno introdotto nelsistema penale un nuovo istituto o una nuova sanzione accessoria, ma hannosemplicemente determinato la rimodulazione del contenuto della pena accessoriagià prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampaquella effettuata attraverso la rete Internet, rafforzando, in tale modo, ilcarattere afflittivo di detta pena. Tutto questo comporta che, laddove lapubblicazione della sentenza di condanna non è stata disposta nel processo dicognizione con le forme dell’art. 36 cod. pen., la stessa non può esseredeliberata in sede esecutiva, essendo tale strumento sanzionatorio previsto dallegislatore per il perseguimento di finalità esclusivamente afflittive, collegateall’irrogazione della pena principale.3. Deve, per altro verso, rilevarsi che la sentenza di merito presupposta ilTribunale di Foggia aveva ordinato la pubblicazione della decisione entro undeterminato termine, subordinando la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio alla pubblicazione del provvedimentogiurisdizionale, che non aveva luogo.Ne discende che, non essendosi verificata la condizione alla quale era statasottoposta la sospensione condizionale della pena, il Pubblico ministero chiedevala revoca del beneficio sospensivo, in conseguenza della quale il Giudicedell’esecuzione concedeva un nuovo termini per la pubblicazione, che avrebbedovuto avere luogo sul sito internet del Ministero della Giustizia, senza tenereconto del fatto che l’istanza revocatoria era stata avanzata ai sensi del combinatodisposto degli artt. 165 e 168, primo comma, n. 1, cod. pen.In questa cornice, deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione nell’eserciziodelle sue funzioni, dispone del «potere-dovere di interpretare il giudicato e direnderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tuttigli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalitàesecutive e, in particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revocadei benefici condizionati» (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063- 01); profilo revocatorio, quest’ultimo, che è certamente rilevante rispetto allasequenza procedimentale all’esito della quale veniva richiesta la revoca dellasospensione condizionale della pena riconosciuta a D’Ambrosio, con la quale ilTribunale di Foggia non si confrontava.Questo potere-dovere, del resto, è connaturato alla funzione giurisdizionalepropria del giudice dell’esecuzione, atteso che – come affermato in un risalenteintervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005,dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610 - 01) – una volta «dimostrato che la leggeprocessuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice èconferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesimaIl giudice dell’esecuzione, dunque, era legittimato a intervenire sul giudicatoformatosi sulla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, atteso che la revoca del beneficiosospensivo subordinato concesso al condannato veniva richiesta per la mancatapubblicazione del provvedimento irrevocabile.Tuttavia, il Tribunale di Foggia non poteva intervenire sul giudicato formatosinei confronti del condannato, attivando un percorso processuale, incentrato sullaprevisione dell’art. 36 cod. pen., estranea al processo esecutivo, riguardando talefattispecie l’applicazione di una sanzione penale accessoria e non giàl’adempimento dell’obbligo al quale era stato subordinato il beneficio sospensivocontroverso, che ricade nel diverso ambito processuale prefigurato dal combinatodisposto degli artt. combinato disposto degli artt. 165 e 168, primo comma, n. 1,cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, infatti, avrebbe dovuto attivare un differentepercorso processuale, valutando le ragioni dell’inadempimento della condizionealla quale era subordinato il beneficio sospensivo, che comporta una verificafinalizzata a valutare «se dagli atti emergano elementi che consentano didubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando talielementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione» (Sez. 2,n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per indaginipreliminari del Tribunale di Foggia, che dovrà essere eseguito nel rispetto deiprincipi che si sono richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per leindagini preliminare del tribunale di foggiaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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