CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11860/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto delle società Fabbrica edile s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale, confermando quella emessa dal giudice di primo grado, ha condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt.10 d.lgs.74/2000 (capo 1), 540 bis cod. pen. (capo 2), 137 comma 1 bis d.lgs.385/1993 (capo 3), 2621 e 2639 cod. civ. (capo 4), 2632 cod. civ. (capo 5) e art. 8 d.lgs.74/2000 (capo 6), in relazione a condotte fittizie volte ad ottenere indebitamente finanziamenti e affidamenti bancari agevolati. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, negando dì essere stato l'amministratore di fatto delle due società che si era accertato essere evasori totali dal 2014 in poi e fittizie; con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, pari quasi al massimo edittale, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 18 e 19 della sentenza gravata, laddove ha richiamato le dichiarazioni rese dai precedenti amministratori di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società Fabbrica edile s.r.l., nonché dall'amministratrice di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. con cui le due società avevano avuto rapporti e dal teste Cairoli, dipendente della Iperspazio 2000 s.r.I., testi che hanno riferito che il ricorrente si occupava della ricerca dei soci, della scelta degli amministratori di diritto prestanome e che egli aveva gestiva, impartendo le sue decisioni, le due società da loro solo formalmente amministrate. Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato che gli amministratori di diritto si succedevano nel tempo senza specifiche ragioni, che erano privi di esperienza e che il Racanello risultava essere nullatenente e senza un reddito da lavoro. Il giudice ha ritenuto che la qualifica di amministratore di fatto sia desumibile anche perché la [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato nel 2014 due bonifici in favore della società [OSCURATO:PERSONA] sa, e che il ricorrente era stato trovato in possesso di una sim svizzera, in quanto aveva trascorso un periodo in Svizzera. Anche la società 3C s.r.I., riconducibile al ricorrente, aveva effettuato bonifici in favore della [OSCURATO:PERSONA] sa.Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato, tra cui figurano diversi reati societari, affermando quindi l'insussistenza di motivi per rideterminare le pena inflitta dal primo giudice, sebbene essa fosse individuata in misura non prossima al minimo edittale. In ordine all'aumento per i reati in continuazione, la Corte territoriale ha condiviso la misura di aumento applicata dal primo giudice, affermandone, con congrua motivazione, l'adeguatezza e proporzione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489). In proposito, si ricorda che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 259899). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione della condotta per un tempo considerevole, alle modalità di realizzazione della condotta e all'assenza di elementi favorevoli all'accoglimento della richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 lu..ì