CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 07806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/5/2021 del G.u.p. del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, cagionamento doloso del fallimento ed operazioni dolose nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel 2011. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce difetto assoluto di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. la quale non aveva costituito oggetto dell'accordo stipulato con il pubblico ministero. Con il secondo motivo deduce invece l'erronea qualificazione ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall. dei fatti di cui al capo 3) dell'imputazione, posto che dalla mera lettura di quest'ultimo si evince come oggetto di contestazione sia esclusivamente la falsa appostazione nel bilancio relativo all'esercizio del 2009 di crediti fittizi, condotta astrattamente integrante il diverso reato di bancarotta impropria da reato societario di cui al n. 1) del comma 2 dell'articolo citato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. E' infatti fondato il primo motivo, atteso che la commisurazione delle pene accessorie fallimentari non aveva costituito oggetto dell'accordo stipulato dall'imputato con il pubblico ministero. Correttamente, stante la loro obbligatorietà e la misura della pena principale concordata (superiore ai due anni), il giudice ne ha disposto l'applicazione, ma ha omesso qualsiasi motivazione sulla determinazione della loro durata e ciò nonostante questa sia stata calcolata in misura quasi doppia a quella della menzionata pena principale. Va allora ribadito che quando il giudice del patteggiamento applica una pena accessoria non concordata dalle parti ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile oltre i limiti di cui all'art.448, comma 2-bis c.p.p., riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). 3. Inammissibile è invece il secondo motivo. In tal senso va anzitutto ricordato come la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Non di meno, anche in tal caso è onere del I ricorrente evidenziare l'effettivo interesse coltivato attraverso l'impugnazione, che non può essere quello della mera corretta qualificazione giuridica del fatto qualora questa non abbia effettiva incidenza sulla determinazione della pena patteggiata, posto che i reati previsti, rispettivamente, dal n. 1) e dal n. 2) del secondo comma dell'art. 223 legge fall. condividono la medesima cornice edittale. Interesse che in maniera del tutto generica ed astratta è stato prospettato dal ricorrente evocando la mancata verifica da parte del giudice dell'effettivo superamento delle soglie di tipicità del fatto previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. nel testo vigente all'epoca della consumazione dei fatti contestati al capo 3) dell'imputazione, giacchè in alcun modo viene eccepito che effettivamente le false appostazioni contestazioni abbiano determinato un risultato inferiore a quello indicato dalle menzionate soglie. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 24/1/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE DEP