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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 35723/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 24 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; fatti commessi in Cosenza il 29 marzo 2019 e il 6 ottobre 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nelle domande del 29 marzo 2019 e del 6 ottobre 2020 finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza, ha consapevolmente omesso di dichiaracii aver riportato una precedente condanna, divenuta irrevocabile nel 2015, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 629 cod. pen. e 7 del decreto legge n. 152 del 1991, venendo in rilievo un'informazione rilevante ai fini del conseguimento del beneficio economico.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che la condotta dell'imputato si è estrinsecata in plurime dichiarazioni fraudolente (di tipo omissivo), rese in un esteso arco temporale.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione degli art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, che l'esistenza del grave precedente a carico dell'imputato e la sua assenza di resipiscenza, comprovata dalla commissione dei reati per cui si è proceduto, escludevano l'applicabilità dell'invocata sanzione sostitutiva.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 24 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; fatti commessi in Cosenza il 29 marzo 2019 e il 6 ottobre 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nelle domande del 29 marzo 2019 e del 6 ottobre 2020 finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza, ha consapevolmente omesso di dichiaracii aver riportato una precedente condanna, divenuta irrevocabile nel 2015, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 629 cod. pen. e 7 del decreto legge n. 152 del 1991, venendo in rilievo un'informazione rilevante ai fini del conseguimento del beneficio economico. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che la condotta dell'imputato si è estrinsecata in plurime dichiarazioni fraudolente (di tipo omissivo), rese in un esteso arco temporale. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione degli art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, che l'esistenza del grave precedente a carico dell'imputato e la sua assenza di resipiscenza, comprovata dalla commissione dei reati per cui si è proceduto, escludevano l'applicabilità dell'invocata sanzione sostitutiva. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30
Decreto Cassazione n. 35723/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris