CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 ottobre 1987
Cassazione n. 35219/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/04/2025 del tribunale di Avellino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. Marco dall'Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Avellino, adito con istanza di riesame da [OSCURATO:PERSONA] quale indagato e terzo interessato, avverso un decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale disposto in ordine all'ipotesi di reato ex art. 44 lett. b) DPR 380/01 e 181 Dlgs. 42/04, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, il vizio di violazione di legge in relazione alla decisione di inammissibilità del ricorso proposto, assunta dal tribunale del riesame per assenza di procura speciale conferita dallo [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, al suo difensore. Si osserva che nessuna distinzione ex art. 322 cod. proc. pen. sussiste tra l'indagato e il terzo interessato quanto alla facoltà di proporre riesame e si sostiene che comunque lo [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, aveva rilasciato corretta procura speciale al suo difensore conferita anche per il procedimento di riesame. 4. Con il secondo solleva il vizio di motivazione laddove si è rilevato che il ritenuto difetto di legittimazione non potesse essere sanato previa concessione di un termine ex art. 182 comma 2 cod. proc. civile. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine agli art.369 e 369 bis cod. proc. pen., posto che la notifica della convalida del sequestro preventivo in uno con il verbale di sequestro era intervenuta nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] solo quale indagato e non quale Sindaco, senza avvisi e garanzie ex artt. 369 cod. proc. pen. e 369 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e secondo motivo, tra loro omogenei, sono inammissibili. Va affermato che correttamente il Tribunale di Avellino ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale, così come previsto dall'art. 100 c.p.p.. Difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti eventualmente riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Di tali principi giurisprudenziali disciplinanti, sulle base delle previsioni di sistema contenute nelle norme di procedura civile e penale, la rituale rappresentanza e costituzione in giudizio del terzo interessato alla restituzione di un bene sequestrato, si è fatta corretta applicazione nel provvedimento impugnato. 1.2. Quanto poi alla specifica questione inerente la mancata applicazione, nel caso di specie, della previsione contenuta nell'art. 182 c.p.p., comma 2, il Collegio ritiene che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale; ciò, in quanto, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t., Rv. 271722 - 01; sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839), per la suddetta procedura è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito di derogare in assenza di una espressa previsione in tale senso. La diversa affermazione di questa Corte (sez. 3 n. 11966 del 16/12/2010, Rv. 249766), come pure altra decisione successiva della sesta sezione penale (sez. 6, n. 1289 del 20.11.2012, rv. 254287), non paiono essersi confrontate con la sopra esposta argomentazione in forza della quale deve ribadirsi l'impossibilità di sanare, in una procedura incidentale finalizzata alla revoca di una misura cautelare reale, il difetto di rappresentanza del terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro. 1.3. Con particolare riguardo poi, alla tesi della sussistenza, in ogni caso, di una procura speciale, da identificarsi nell'atto di procura pure rinvenuto dal tribunale ma non recante alcuna indicazione per la specifica proposizione della domanda di riesame, anche essa appare manifestamente infondata: non solo a fronte del limite vigente per l'impugnazione di misure cautelari reali, proponibile solo per vizi di violazione di legge e di assenza di motivazione, laddove nel caso in esame si censura, piuttosto, l'articolazione logica di quest'ultima, ma anche perché il tribunale ha chiaramente e correttamente evidenziato, ancor prima del rilievo della assenza di riferimenti formali al procedimento di riesame, che l'atto in questione non reca alcuna indicazione rivelatrice della intenzione di conferire mandato per la predetta procedura. Tantomeno, giova rilevarlo, nella qualità di terzo interessato. Dato, questo, di per sé ostativo a qualsivoglia individuazione, anche in via di favor, di una volontà di conferire procura per avanzare richiesta di riesame ed in linea con il principio, che va ribadito, per cui la "procura speciale" di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato per proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. (Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 259019 - 01). 1.4. Il ricorrente ha depositato ordinanza di ufficio marittimo non utilizzabile sia perché afferisce ad una valutazione in fatto qui comunque non ammissibile sia in assenza di ogni analitica illustrazione sulla rilevanza specifica rispetto al sequestro. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e