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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1979

Cassazione n. 42788/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1979 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli denuncia: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73; 2) mancata motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo si risolve nell'espressione di dissenso dalle valutazioni compiute dai giudici d'appello, senza il benché minimo confronto critico con le medesime.

Questi ultimi, all'esito di una valutazione complessiva del fatto, hanno ragionevolmente ritenuto di dare prevalenza al dato quantitativo delle sostanze detenute (pari a 275 dosi di marijuana e 1560 di hashish) ed all'assenza di redditi leciti dell'imputato, coerentemente ritenendone la collocazione ad un livello intermedio della rete di distribuzione di tali sostanze.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche c'è ed è ampiamente persuasiva (precedenti penali, contatti con canali di approvvigionamento significativi, ammissione di responsabilità necessitata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle amm de.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1979 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73; 2) mancata motivazione del diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo si risolve nell'espressione di dissenso dalle valutazioni compiute dai giudici d'appello, senza il benché minimo confronto critico con le medesime. Questi ultimi, all'esito di una valutazione complessiva del fatto, hanno ragionevolmente ritenuto di dare prevalenza al dato quantitativo delle sostanze detenute (pari a 275 dosi di marijuana e 1560 di hashish) ed all'assenza di redditi leciti dell'imputato, coerentemente ritenendone la collocazione ad un livello intermedio della rete di distribuzione di tali sostanze. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche c'è ed è ampiamente persuasiva (precedenti penali, contatti con canali di approvvigionamento significativi, ammissione di responsabilità necessitata). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle amm de. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e esten
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