CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36130/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 e 483 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come la condotta illecita per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando l'intensità del dolo e la strumentalità del fatto alla consumazione di ulteriori reati, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]