CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03286/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 31870/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Borsi n. 4, presso o studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente all'incidentale- avverso la sentenza n. 735/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: [OSCURATO:PERSONA], vantandosi creditore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di 1.000.000,00 di euro versato allo stesso in base ad un contratto di condivisione di intenti relativo alla edificazione di un complesso immobiliare, agì in revocatoria (ex art. 2901 c.c.) nei confronti del detto [OSCURATO:PERSONA], delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] (moglie separata del convenuto) per sentir dichiarare l'inefficacia di atti dispositivi con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito propri immobili nelle due società e aveva riconosciuto alla Favarato l'usufrutto su un altro compendio immobiliare, in esecuzione di impegni assunti in sede di separazione consensuale; il tutto sull'assunto che detti atti dispositivi fossero pregiudizievoli rispetto alla possibilità di soddisfare il proprio credito restitutorio e risarcitorio sul patrimonio del disponente; il [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda; in corso di causa intervennero nel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che anche nei loro confronti venisse dichiarata l'inefficacia degli atti dispositivi del [OSCURATO:PERSONA]; si costituì in giudizio anche la Favarato resistendo alla domanda che la riguardava; il Tribunale di Venezia accolse parzialmente le sole domande dell'attore, dichiarando inefficaci gli atti dispositivi posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] e I.P.C. (escludendo invece l'inefficacia dell'atto di costituzione dell'usufrutto in favore della Favarato); pronunciando sull'appello principale del Biancat e su quelli incidentali del [OSCURATO:PERSONA] e delle banche, nonché (previa riunione dei giudizi) sul separato appello proposto dalle società [OSCURATO:PERSONA] e I.P.C., la Corte di Appello di Venezia ha rigettato tutte le impugnazioni, confermando la sentenza di primo grado; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a otto motivi; le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno notificato, con unico atto, controricorso adesivo contenente ricorso incidentale basato su quattro motivi; il Biancat ha resistito, con distinti controricorsi, sia al ricorso principale che a quello incidentale; tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato, quanto al ricorso_principale, che: il primo motivo deduce la nullità della sentenza per error in procedendo, la violazione degli art. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché «motivazione apparente»: assume il ricorrente che la Corte territoriale ha giustificato in modo meramente apparente la ricorrenza del presupposto di una valida ragione di credito, «considerato che le obbligazioni facenti capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] non erano ancora scadute all'epoca della proposizione dell'azione e che il relativo credito non era mai stato accertato (essendo tuttora pendente il relativo giudizio avanti la Corte di Appello di Venezia [....])»; col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., rilevando che la Corte di Appello «si è spinta a dire che sul credito addotto dal signor Biancat a fondamento dell'actio pauliana "si è già pronunciato il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1148/14"», inducendo «chi legge a pensare che la fondatezza delle ragioni addotte dal signor Biancat riposi per l'appunto sull'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale lagunare», che tuttavia non è definitivo, dal momento che la pronuncia non è mai passata in giudicato; il terzo motivo («nullità della sentenza di secondo grado per error in procedendo - violazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - errata applicazione degli istituti del giudicato formale e sostanziale») insiste nel rilevare che, riferendosi all'accertamento contenuto nella sentenza n. 1148/2014 del Tribunale di Venezia, la Corte territoriale ha ricollegato allo stesso «gli effetti propri della res iudicata», commettendo un error in procedendo tale da determinare la radicale nullità della sentenza;i tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione fra le censure- sono infondati, in quanto: il ricorrente contesta la parte della sentenza in cui si afferma che «correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto che merita di essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c. anche un credito controverso, quale è quello in esame, sul quale peraltro, si è già pronunciato il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1148/14 che ha dichiarato risolto il contratto stipulato in data 14 aprile 2009 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato il primo a restituire al secondo la somma di euro 1 milione»; con tale affermazione la Corte ha correttamente riaffermato il principio consolidato secondo cui la tutela revocatoria può essere accordata anche a fronte di un credito litigioso (cfr., per tutte, Cass. n. 5619/2016 e Cass. n. 23208/2016), tale espressamente qualificando quello del Biancat; va escluso, invece, che siano stati attribuiti effetti di giudicato alla pronuncia del Tribunale di Venezia n. 1148/14, in quanto il rilievo della Corte -introdotto dall'avverbio "peraltro"- non riconosce affatto efficacia di giudicato alla sentenza, ma vale esclusivamente ad evidenziare un elemento sintomatico della non palese pretestuosità della pretesa creditoria (comunque espressamente definita «credito controverso» a pag. 14 e «credito litigioso» a pag. 21); il quarto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in punto di sussistenza dell'eventus damni: premesso di aver sempre dedotto di non poter essere considerato inadempiente rispetto agli accordi assunti col Biancat nell'aprile 2009 e che l'atto di conferimento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] era stato compiuto con il beneplacito del Biancat, il ricorrente evidenzia che le circostanze da lui allegate non erano state mai contestate dall'attore, «con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 c.p.c.», e conclude che «ciò dimostra la mancanza del presupposto per la sussistenza del credito che si vorrebbe tutelare attraverso l'accoglimento dell'azione revocatoria, ossia l'inadempimento imputato al dott. [OSCURATO:PERSONA]»; il motivo è inammissibile, in quanto: gli assunti del ricorrente sono svolti senza osservare la prescrizione di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c. in punto di trascrizione e di localizzazione degli atti richiamati e, segnatamente, in relazione al tenore delle deduzioni del Biancat da cui emergerebbe la mancata contestazione delle affermazioni e allegazioni avversarie; la censura non si correla alla ratio della decisione e alla stessa struttura/finalità del giudizio revocatorio, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] mira a sostenere l'inesistenza di propri inadempimenti tali da comportare la risoluzione degli accordi del 2009, senza considerare che il tema dell'inadempimento e dell'eventuale risoluzione del contratto di intenti è estraneo al presente giudizio, che non ha ad oggetto l'accertamento del credito, ma, sul presupposto dell'esistenza di un credito anche litigioso, mira alla conservazione della garanzia derivante dal patrimonio del debitore mediante la comminatoria dell'inefficacia degli atti dispositivi; col quinto motivo, vengono contestate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2901, 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., «in relazione alla presunta sussistenza dell'eventus damni, sotto altro profilo»: il ricorrente contesta l'affermazione della sussistenza dell'eventus damni in relazione ai beni conferiti nella società [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che al Biancat «un danno sarebbe derivato pressoché sicuramente dal permanere dei cespiti nel patrimonio personale dell'odierno deducente (stante il concorso di altri creditori personali del dott. [OSCURATO:PERSONA]), non certo dal trasferimento della relativa proprietà a una persona giuridica finalizzata alla mera amministrazione e gestione conservativa di tali beni»; aggiunge che, dolendosi di aver patito danni da un'operazione (il conferimento di immobili in società) che pure aveva condiviso ed approvato, il Biancat aveva «trasgredito i canoni generali di buona fede contrattuale che riposano sugli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché il generale divieto di venire contra factum proprium»; il motivo è inammissibile in quanto è basato su argomentazioni di matrice fattuale che non risultano basate su accertamenti compiuti nella sentenza impugnata e che non possono trovare spazio in sede di legittimità e, altresì, in quanto non è pertinente alla ratio della decisione, basata sul rilievo -decisivo e corretto- che il conferimento di beni nella società aveva privato il patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] di beni immobili su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi, tenuto conto che, «ai fini della revocatoria è sufficiente anche solo una modifica della consistenza del patrimonio del debitore» e che, «nel caso in esame il danno sussiste perché i beni immobili sono usciti dal patrimonio del debitore Li, mentre la persistenza della proprietà dei beni immobili in capo al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito per il Biancat una garanzia patrimoniale certa»; il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 2901 c.c. e 115 c.p.c. «in relazione alla presunta sussistenza dell'eventus damni con riguardo all'atto dispositivo in favore di I.P.C. s.r.I.»: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale «ha espresso un ragionamento del tutto generalizzante, tralasciando alcune circostanze di fatto decisive, dimostrate in causa e comunque pacifiche ex art. 115 c.p.c.»; rileva, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] «non è stato "depauperato dei beni immobili conferiti in società", dal momento che ha conservato il controllo dei cespiti, sub specie di una notevole partecipazione societaria» e che «il conferimento dei cespiti in [OSCURATO:SOCIETA]. non ha integrato un investimento degli stessi secondo canoni di rischio, dal momento che l'oggetto sociale dell'ente contempla la mera amministrazione e gestione della società»; il motivo è inammissibile perché è svolto con riferimento a elementi fattuali e a una dedotta situazione di non contestazione che risultano prospettati in difetto di autosufficienza e, altresì, perché deduce valutazioni del tutto inconferenti rispetto alla ratio della decisione, che ha ravvisato il pregiudizio per il creditore nel fatto che «la perdita del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] sussiste, perché è stato depauperato dei beni immobili conferiti in società»; col settimo motivo -«nullità della sentenza di secondo grado per error in procedendo - violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - motivazione apparente sotto altro profilo (presunta sussistenza del requisito dell'eventus damni, nell'accezione di "pericolo di danno")»-, il ricorrente afferma che «l'apoditticità e genericità del principio espresso dal Collegio giudicante in secondo grado con riguardo alla pretesa ricorrenza dell'eventus damni non soddisfano, al punto da rendere del tutto apparente la motivazione»; lamenta che la Corte non ha preso posizione sul rilievo che i credito non avrebbe potuto comunque essere soddisfatto per la presenza di iscrizioni ipotecarie e per l'esiguo valore dei beni; conclude che la Corte di Appello avrebbe dovuto dar conto dell'avvenuta valutazione dell'esistenza di «un pericolo di danno certo ed effettivo [...] che tenesse conto dell'esistenza di ipoteche e del valore residuo dei compendi»; il motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata ha esaminato il motivo dedotto dall'appellante e ha motivato (correttamente) nel senso che, quand'anche il valore dei beni sia esiguo rispetto al preteso credito da garantire, «comunque va tutelata la possibilità per il creditore di soddisfarsi sugli stessi»; in tal modo esprimendo una motivazione correlata al motivo di appello e tutt'altro che apparente; l'ottavo motivo denuncia nullità della sentenza per error in procedendo, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., motivazione apparente, «sotto altro profilo (esame del requisito soggettivo dell'azione revocatoria)»: assume il ricorrente che anche in relazione all'elemento soggettivo, la Corte di Appello si è limitata a reiterare le considerazioni svolte dal primo giudice, «motivando quindi solo apparentemente la propria decisione»; sostiene che, poiché la domanda di risoluzione proposta dal Biancat risaliva al luglio 2012 ed era -quindi- successiva agli atti dispositivi del novembre e dicembre 2011, avrebbe dovuto rilevare il consilium fraudis del [OSCURATO:PERSONA], che non era stato invece dimostrato; aggiunge che, comunque, la motivazione è meramente anche in riferimento alla scientia damni del [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la Corte d'Appello «non ha indicato quali elementi fattuali della fattispecie concretamente esaminata deponevano -a suo dire- nel senso di rendere "evidente" [...] la pretesa consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di rendere maggiormente difficile l'eventuale soddisfacimento del credito alla base delle azioni revocatorie»; il motivo è infondato, in quanto la Corte di Appello ha motivato nel senso che le ragioni di credito poste a base della revocatorie andavano retrodatate all'epoca del contratto rimasto inadempiuto (da ciò conseguendo la non necessità di accertare il consilium fraudis, dato che gli atti dispositivi erano successivi) e, quanto alla scientia damni, ha affermato (correttamente) la sufficienza della «semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore», concludendo che tale consapevolezza andava riconosciuta in capo al [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso principale va pertanto -nel complesso- rigettato. Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: le ricorrenti incidentali dichiarano di aderire al ricorso principale e censurano, a loro volta, la sentenza per avere disatteso l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo al Biancat (primo motivo), per avere ritenuto sussistente il credito del medesimo Biancat (secondo motivo) e per avere ritenuto ricorrenti gli elementi dell'eventus damni (terzo motivo) e della scientia damni (quarto motivo); l'interesse a proporre il ricorso -che è tardivo rispetto al termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza- non è sorto per effetto dell'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] (non diretta contro le società [OSCURATO:PERSONA] e I.P.C.), ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza ed era pertanto originario; ne consegue che il ricorso "incidentale" avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'art.334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva; ciò in conformità ad un indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10367/2004, Cass. n. 6807/2007, Cass.n. 7049/2007, Cass. n. 1120/2014, Cass. n. 20040/2015 e Cass. n. 17614/2020) che è stato di recente confermato da Cass., S.U. n. 23903/2020, a mente della quale le forme e i termini stabiliti dall'artt.334 c.p.c. operano «esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.»; il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile. Considerato, inoltre, che: le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali nei confronti del Biancat; sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l'inammissibilità di quello incidentale; condanna il ricorrente principale a rifondere le spese in favore del Biancat, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge; condanna le ricorrenti incidentali, in solido, al pagamento delle spese in favore del Biancat, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa