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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 08538/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24591/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. (PEC:) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8854/11/17 depositata in data 16/10/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole per IVA e IRES relativa ai periodi d'imposta 2006 - 2009; la CTP di Napoli rigettava il ricorso; la contribuente gravava tal pronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ha proposto ricorso a questa Corte la società; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 19 aprile 2018, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente Agenzia delle Entrate ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; - non sussistono i requisiti per il c.d.

"raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari (ircbutti--si-ve0 Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i c 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24591/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. (PEC:) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8854/11/17 depositata in data 16/10/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole per IVA e IRES relativa ai periodi d'imposta 2006 - 2009; la CTP di Napoli rigettava il ricorso; la contribuente gravava tal pronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ha proposto ricorso a questa Corte la società; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 19 aprile 2018, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente Agenzia delle Entrate ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; - non sussistono i requisiti per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari (ircbutti--si-ve0 Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i c 3
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