CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 47336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palmi, che dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 2/5/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 16/3/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, quale terza interessata, nella qualità di amministratrice della società Via! [OSCURATO:SOCIETA], deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. In particolare, la difesa contesta la sussistenza del fumus commissi delicti ed evidenzia che l'odierna ricorrente è la amministratrice di fatto e di diritto della società sequestrata, come si evince dalla produzione delle fatture che coprono un arco temporale che va dalla costituzione della società al 2023, dunque, anche successivo all'arresto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che quest'ultimo ha prestato attività lavorativa nella società in quanto autorizzato dal magistrato di sorveglianza; che [OSCURATO:PERSONA] - che è stato prima dipendente, poi dal 2021 socio della Tecnos s.r.I., impresa che opera nel settore della termoidraulica - per un limitato periodo ha coadiuvato la ricorrente nella gestione della società, circostanza questa che spiega perché avesse la delega ad operare sui conti correnti della Via! [OSCURATO:SOCIETA]; che - contrariamente a quanto assunto dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di sequestro - il trasferimento degli automezzi dalla ditta individuale Via! Trasporti di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], alla Via! [OSCURATO:SOCIETA] non è stato fittizio e avvenuto senza pagamento di corrispettivo, ma è stato effettuato sulla base di una scrittura privata di compravendita intercorsa tra le due ditte a fronte del pagamento del prezzo di 90.960 euro, disposto con bonifici bancari; che la cessione dei mezzi dalla Via! Trasporti alla Via! [OSCURATO:SOCIETA] non è stata effettuata per aggirare la interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta individuale, ma per evitare il tracollo economico a seguito del provvedimento di sospensione dell'impresa, avendo l'azienda dipendenti che andavano retribuiti e contratti e commesse da onorare; che la ricorrente, avendo ottenuto nel 2019, unitamente al fratello Alessandro, la somma di 70.000 euro a titolo di risarcimento, ha utilizzato la sua parte per restituire al fratello Vincenzo la somma di 50.000, che questi le aveva prestato nell'aprile del 2018 per la costituzione della Via! [OSCURATO:SOCIETA], circostanza questa che smentisce l'assunto accusatorio secondo il quale la Palmieri non avesse le risorse economiche per l'acquisto degli automezzi; che altrettanto irrilevante è la circostanza che la Palmieri risiede in Calabria e non in Lombardia, dove opera la società in sequestro, atteso che sul posto ci sono i collaboratori; che analogamente non rileva il dato per cui in sede di esecuzione del provvedimento ablatorio la ricorrente non era stata in grado di indicare l'esatta ubicazione degli automezzi, posto che di tali incombenze si occupavano i dipendenti della società che avevano mansioni operative. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla motivazione in punto di periculum in mora. Evidenzia in proposito che il provvedimento impugnato omette di dar conto delle esigenze cautelari che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca; che, invece, anche nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca occorre motivare in ordine al periculum, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Ellade; che, nel caso di specie, né il Giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale del riesame, danno conto della necessità di anticipare gli effetti della confisca, posto che non indicano perché i beni in sequestro, nelle more del giudizio di merito, potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati; che per converso l'inesistenza del pericolo si ricava dalla circostanza per cui la Via! [OSCURATO:SOCIETA] ha continuato ad operare anche dopo l'arresto dei fratelli Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], senza aver alienato o occultato i beni strumentali; che il contratto di comodato di alcuni automezzi è stato stipulato in funzione di una collaborazione lavorativa con la Euroservice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto premesso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'itinerario logico seguito dal giudice (Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sezione 2, n. 5807/2017 cit.; Sezione 3, n. 4919/2016 cit.; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.1 Va, altresì, premesso che l'odierna ricorrente, in quanto non indagata, ma soggetto terzo al quale appartiene il compendio in sequestro, non può far valere motivi che attengono alla sussistenza della configurabilità del reato ed agli altri presupposti che legittimano il provvedimento (Sezione 3, n. 36347 del 11/7/2019, Pica, Rv. 276700 - 01; Sezione 6, n. 42037 del 14/9/2016, Tessarolo, Rv. 268070 - 01), essedo il suo intervento limitato a far valere questioni che attengono alla titolarità effettiva e non solo formale dei beni sequestrati, all'assenza di rapporti di collegamento con gli indagati ovvero di una interposizione nel loro interesse o, infine, alla legittima acquisizione dei beni. 1.2 Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. 1.3 II primo motivo è inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, dovendo essere escluso che - a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il Tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti - si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi, ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza. In altri termini, la difesa denuncia il travisamento della prova, ma nella sostanza propone una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti. Ed invero, il provvedimento impugnato ha ritenuto la fittizietà della intestazione della società in sequestro alla odierna ricorrente sulla base di un robusto quadro probatorio, mutuato dalla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 19/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed ha dato conto dettagliatamente dei motivi che hanno condotto a disattendere le censure formulate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]: così, ha evidenziato che la disponibilità della Via! [OSCURATO:SOCIETA] in capo ad entrambi gli imputati si desume da plurimi elementi, quali i) la delega ad operare sul conto corrente in favore di [OSCURATO:PERSONA], già dalla nascita della società, pur in assenza del conferimento di qualsivoglia potere gestorio; l'epoca di costituzione della Via! [OSCURATO:SOCIETA], in stretta correlazione temporale con l'interdittiva antimafia che ha attinto la Via! Trasporti facente capo formalmente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], ma nella sostanza gestita da quest'ultimo e dal fratello Alessandro; iii) il passaggio di tutti i beni strumentali dalla ditta individuale alla società di cui si chiede il dissequestro; iiii) il rinvenimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di documentazione contabile relativa all'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] srls, segnatamente appunti concernenti il riepilogo delle entrate e delle uscite, degli stipendi, la situazione delle fatture emesse e ricevute, insomma una sorta di contabilità parallela; in,,) il bonifico effettuato in data 8/4/2019 in favore della Via! [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di 50.000 euro, così fornendo alla società la provvista per assolvere a gran parte dei pagamenti di lì a poco effettuati in favore della Via! Trasporti (il primo di tali bonifici, invero, reca la data del 18/4/2019); miti) le risultanze della attività di captazione, che hanno registrato numerose conversazioni tra entrambi i fratelli ed i dipendenti o i trasportatori, nelle quali i due Palmieri danno istruzioni sui viaggi da eseguire, conversazioni che dunque provano come i due fratelli dalla fine del 2018 e fino al loro arresto, avvenuto alla fine del 2021, abbiano gestito la Via! [OSCURATO:SOCIETA], continuando ad operare nel settore dei trasporti una volta abbandonata la Via! Trasporti. Ebbene, il contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, che dimostra la gestione diretta di Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] della società in sequestro, è totalmente pretermesso dalla difesa, per cui sotto tale aspetto il motivo di ricorso è anche aspecifico. Non solo, perché il Tribunale affronta compiutamente anche il tema della sproporzione dei redditi molto modesti percepiti dalla odierna ricorrente nel periodo 2013/2018 con l'impegno finanziario affrontato per la costituzione della società e per l'acquisto dei mezzi, evidenziando come la documentazione prodotta dalla difesa, relativa al risarcimento dei danni ottenuto, non attesti la capacità reddituale necessaria. Ed invero, la somma incassata dalla Palmieri data 22/1/2019, per cui è successiva ai due bonifici effettuati il 4/12/2018 ed il 7/1/2019 dal proprio conto corrente verso quello della [OSCURATO:PERSONA] srls, il primo di 16.000 euro, il secondo di 30.000 euro, dunque, del tutto incompatibili con la somma di euro 13.475/25 percepita complessivamente nel periodo 2013/2018. Anche quest'ultimo dato è completamente tralasciato dalla difesa, per cui il motivo anche sotto questo profilo è aspecifico. 1.4 n secondo motivo è inammissibile perché aspecifico, atteso che non si confronta con la articolata motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari. In particolare, il periculum in mora è stato individuato dal Tribunale nella condotta tenuta dai due fratelli Palmieri, costantemente improntata alla pratica dell'intestazione fittizia, come dimostrano le analoghe vicende che hanno riguardato la Via! Trasporti, società fittiziamente intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], di talchè ha ritenuto concreto il pericolo che gli imputati - che gestiscono tuttora la società, nonostante lo stato di detenzione, sol che si consideri che l'odierna ricorrente ha dimostrato di essere ignara delle vicende operative della Via! Trasporti, seguite da dipendenti che curano gli aspetti operativi della piccola società in modo indipendente dalle iniziative e dalla volontà della Palmieri, che peraltro vive in Calabria - possano porre in essere ulteriori iniziative elusive, analoghe a quelle già adottate con riferimento ai beni della Via! Trasporti. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d