CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05,11953 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in merito alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 15/2;2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 17/6/2020, che aveva I condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. v pen. alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1 \Th 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Rileva in particolare come la Corte di appello di Perugia abbia escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo considerato il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 164 cod. pen. Lamenta in proposito che la motivazione della sentenza impugnata è totalmente mancante sul punto dell'invocato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. Ed invero, il Mirmina - condannato nel presente procedimento alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa - ha beneficiato della sospensione condizionale della pena solo una volta, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di giorni ventotto di reclusione e lire ottantamila di multa del 15/7/1991, sostituita la pena cletentiva con quella pecuniaria di lire settecentomila di multa; le altre due annotazioni sul certificato del [OSCURATO:PERSONA] sono relative ad un reato poi depenalizzato (emissione di assegni a vuoto) ed a una sentenza dichiarativa di fallimento. Contesta, infine, la qualificazione della recidiva specifica - non ravvisandosi a carico dell'imputato precedenti per reati della stessa indole - e la mancata disapplicazione della recidiva semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, nel caso di specie il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato che gli elementi valutati per ritenere le circostanze attenuanti di cui all'art. 648, comma secondo (attualmente quarto) e all'art. 62 n. 4 cod. pen., tra i quali anche il comportamento serbato dall'imputato, sono gli stessi che avrebbero potuto rilevare per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali non sono stati ravvisati ulteriori elementi rilevanti - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, 7M\ ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 1.2 Fondato, invece, risulta il secondo motivo nella parte in cui censura la omessa motivazione sul punto della invocata sospensione condizionale della pena. Ed invero, [OSCURATO:PERSONA] - condannato nel presente procedimento alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa - ha beneficiato della sospensione condizionale della pena solo una volta, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di giorni ventotto di reclusione e lire ottantamila di multa del 15/7/1991, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria di lire settecentomila di multa, ragion per cui astrattamente avrebbe potuto godere del beneficio in discorso; le altre due annotazioni sul certificato del [OSCURATO:PERSONA] sono relative ad un reato poi depenalizzato (emissione di assegni a vuoto) ed a una sentenza dichiarativa di fallimento, di talché non sarebbero ostative ad un eventuale nuovo riconoscimento. In particolare, quanto all'aboliti° criminis, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio crinninis" (nella specie, emissione di assegni a vuoto) non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena» (Sez. 6, n. 16363 del 5/2/2008, Scaccini, Rv. 239555 - 01; Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007, Colombo, Rv. 238876 - 01 e da ultimo Sez. 1, n. 22277 del 2/7/2020, Fialdini, Rv. 279438 - 01, secondo cui «I-abolito criminis" fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena»). Orbene, la Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello, non ha motivato sulle ragioni del diniego, omettendo anche graficamente la motivazione. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze affinché valuti la richiesta del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rispetto alla questione relativa alla corretta qualificazione della recidiva contestata, invece, come ha rilevato anche la Corte territoriale, detta circostanza aggravante è stata ritenuta nninusvalente nel giudizio di comparazione con le riconosciute circostanze attenuanti, per cui la sua qualificazione non ha influito sulla quantificazione della pena. D'altro canto, il ricorrente non ha indicato un ulteriore interesse alla doglianza. P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di r