CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2025
Cassazione n. 14430/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18/04/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASO EPIDENDIOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minacciaaggravata e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nei confrontidella costituita parte civile.2. Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]D’[OSCURATO:PERSONA], il quale svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, sono denunciati erronea applicazione della legge e correlati vizidella motivazione con riguardo alle statuizioni afferenti al mancato riconoscimento della causadi non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.. La Corte di appello– si sostiene – si è affidata a formule stereotipate, sia in merito alla reale offensività del fattoche nella determinazione della pena.2.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo alla motivazione, del tutto apparente, conla quale la Corte di appello ha proceduto alla determinazione del trattamento sanzionatorio,affidato a formule di stile.2.3. Analoghi vizi sono denunciati con il terzo motivo, con cui ci si duole del diniego dellecircostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena,ancorato alla mera circostanza che l’imputato, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, nonabbia mostrato un intento collaborativo, protestandosi innocente e fornendo una versione deifatti parzialmente diversa da quella riportata dalla p.o., in spregio a consolidati principi didiritto.2.4. Con il quarto motivo, è eccepita l’assenza di motivazione in merito alla richiesta,formulata con il gravame, di riconoscimento del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.3. E’ costituita la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Attanasio, che ha depositato, in data 30/12/2025, memoria con cui ha concluso per lainammissibilità o il rigetto del ricorso dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sono fondati il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio con riguardo a tali aspetti. Resta assorbito il secondo motivo, mentre, nel resto, ilricorso non è fondato e merita il rigetto.2. Non è fondato il primo motivo, con il quali si censura la sentenza impugnata riguardoal mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen.. La Corte di appello – si sostiene – si è affidata a formule astratte estereotipate in merito alla reale offensività del fatto.2.1. [OSCURATO:PERSONA] hanno insegnato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiedeuna valutazione complessa, che ha a oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del dannoo del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi unaequilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelleche il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità,dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Le SezioniUnite hanno rilevato che l’art. 131-bis cod.pen. fa riferimento testuale alle modalità dellacondotta, per inferirne che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensìha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione dellecomponenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità,l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre,pertanto, avere riguardo – ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fattostorico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamenterealizzati dall’agente, perchè non è in questione la conformità al tipo ( la causa di non punibilitàpresuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmentetenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l’entità del suo complessivo disvaloree questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componenteoggettiva e soggettiva.( Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Pertanto, il giudiziofinale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tuttele componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primocomma dell’art. 131bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolaretenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quantoal diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusadalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell’art.131-bis cod.pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando, perle modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolaretenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).2.2. A tali coordinate si è attenuta la sentenza impugnata, che ha escluso la possibilità diqualificare il fatto in esame in termini di lieve entità valorizzando, negativamente, l’indoleaggressiva dimostrata dall’imputato nel particolare contesto fattuale di conflitti condominiali,connotato, da futilità dei motivi, in cui si sono svolti i fatti.3. Sono fondati il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente si duole del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, del beneficio della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.3.1. La motivazione è apparente perchè, per negare il riconoscimento delle circostanzeriferisce all’attività difensiva legittimamente posta in essere dall’imputato, nell’esercizio di undiritto costituzionalmente garantito. Invero, se la confessione dell'imputato, tanto più sespontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elementofavorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro, la protesta d'innocenza o la scelta dirimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delleprove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole,non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generichedebbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sial'efficacia delle prove di reità (Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015,Rv. 265592; Sez. 5 n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778).3.2. Con riguardo al beneficio della non menzione, invece, manca del tutto la motivazione.3.2.1. Né può dirsi che vi sia una motivazione implicita, giacchè l’argomentazione dovrebbedesumersi da quella parte di motivazione apparente con la quale sono stati negati gli altribenefici.3.2.2. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, dellalegittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipostrutturalmente diverso e 'scalare', fronteggiante quello della motivazione 'esplicita', mapiuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporreun'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione digiustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logicao giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda.Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma nonil discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non puòmai parlarsi di omessa motivazione; semmai, può emergere un vizio di motivazione. Ove manchiil menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di leggeper l'inesistenza della motivazione (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).3.2.3. Nel caso di specie, manca la motivazione espressa sulla collegata statuizione relativaal diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della penadalla quale trarre, in conseguenza, anche la giustificazione del diniego della non menzione.4.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello chedovrà rivalutare i temi delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionaledella pena e della non menzione della condanna. Resta assorbito il secondo motivo. Nel resto, ilricorso deve essere rigettato.5. Nulla può essere liquidato alla parte civile stante la tardività del deposito delle conclusioninel giudizio di legittimità, in violazione del termine (di quindici giorni) di cui all’art. 611 cod. proc.pen.: la memoria di costituzione è stata, infatti, inoltrata con p.e.c. del 30 dicembre 2025 perl’udienza del 09 gennaio 2026 (Sez. 7 n. 7852 del 16/07/2020 (dep. 01/03/2021),Rv. 281308).Infatti, il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nelprocedimento avanti la Corte di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su taletema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmentedepositata (Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015,Rv. 263641; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012,Rv. 253808). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Nullaper le spese della parte civile.Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026Il relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena