CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 25201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 28/11/2019; il condannato non aveva risarcito la parte civile, obbligo al quale la sospensione era condizionata; il pagamento avrebbe dovuto intervenire immediatamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nel caso di specie, il pagamento era stato parziale e tardivo. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'inadempimento era stato del tutto parziale (euro 18.000 a fronte di euro 18.570 stabiliti dalla sentenza di condanna); per di più, la somma liquidata in sentenza era inferiore e la parte non corrisposta era dovuta a titolo di interessi. Inoltre, le quattro richieste di differimento, all'esito delle quali Locoro aveva versato la somma, erano dovute alla difficoltà per il condannato di accantonare la somma e alla difficoltà, per la Banca, di mettergliela a disposizione. La Corte territoriale, comunque, aveva ritenuto tardivo l'adempimento dopo avere concesso i quattro rinvii chiesti dal ricorrente. Le difficoltà derivavano dalla situazione pandemica in atto. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è possibile solo se l'inadempimento deriva da fatti addebitabili al condannato. La Corte territoriale, per disporre la revoca, avrebbe dovuto valutare l'impossibilità assoluta per il condannato di adempiere. Sussisteva, quindi, un vizio della motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'ordinanza dà atto dell'adempimento parziale e tardivo del risarcimento del danno cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza, tuttavia, affrontare il tema dell'impossibilità del condannato di adempiere integralmente e tempestivamente. Questa Corte ha costantemente affermato che l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (da ultimo, Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587). Nel corso del procedimento instaurato a seguito della richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio, la Corte territoriale ha ripetutamente rinviato la decisione sulla base delle prospettazioni dell'interessato, che rappresentava le difficoltà intervenute per ottenere il versamento di tale somma. L'ordinanza impugnata dà atto di tali rinvii, ma tralascia di valutare se gli stessi derivassero da impossibilità di ottemperare o se il ritardato pagamento fosse attribuibile a colpa del condannato; analogamente deve osservarsi quanto alla circostanza che il pagamento non è stato integralmente satisfattivo. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio allo stesso giudice per la valutazione dei motivi del ritardo nel pagamento e della sua natura parziale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]