CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - condannato in espiazione della pena dell'ergastolo anche per reati ostativi ex art. 4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. pen., - volta all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà. Osserva che il condannato non ha ancora espiato la entità di pena indicata all'art. 50, comma 5, Ord. pen. per potere accedere alla misura alternativa richiesta. Infatti, il Rossa deve espiare, oltre ai venti anni stabiliti per i condannati all'ergastolo, la pena relativa ai reati ostativi, determinata in 8 anni, dovendo il computo del termine di ammissibilità essere eseguito a decorrere dalla data di espiazione del titolo ostativo, in quanto la relativa pena risulta già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo, che non può essere ricomposto per effettuare il compito del limite minimo di pena espiata richiesto nella specie dall'art. 50 Ord. pen. Invece, allo stato, il condannato ha espiato complessivamente anni 25 mesi 9 e giorni 9, considerati anche i giorni ottenuti a titolo di liberazione anticipata. 2. Ricorre il Rossa, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente interpretato l'art. 50, comma 5, Ord. pen.. Tale disposizione condiziona l'accesso al beneficio penitenziario richiesto esclusivamente all'espiazione della pena di anni venti e non già anche all'espiazione della ulteriore pena eventualmente in esecuzione per reati ostativi. E pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che la decorrenza della pena dell'ergastolo, cui occorre aver riguardo a fini dell'accesso del condannato alla semilibertà, si computa nel caso di cumulo con pene detentive temporanee dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'interpretazione del Tribunale di sorveglianza in ordine al disposto dell'art. 50, comma 5, in relazione al regime di cui all'art. 4-bis ord. pen., comma 1 ed in specie in ordine al dies a quo dal quale si deve calcolare, ai fini dell'ammissibilità, l'avvenuta espiazione della pena di anni 20 per i condannati all'ergastolo anche per reati ostativi. In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis Ord. pen. sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, RV. 251860). Quanto alla determinazione del quantum di pena espiata, richiesto ai fini dell'ammissibilità ad alcuni benefici penitenziari come la semilibertà, laddove la pena in esecuzione comprenda anche quella inflitta in relazione ad un reato ostativo, deve ritenersi ormai definitivamente superata l'opzione ermeneutica, fondata sul il principio del favor rei, secondo la quale mantenendo anche in questa ipotesi il rapporto esecutivo la sua unitarietà il limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, deve essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione (Sez. 1, n. 45735 del 14/11/2001, Caroppo, Rv. 220374). E E' prevalsa nelle decisioni più recenti di questa Corte l'interpretazione secondo la quale, una volta operato lo scioglimento del cumulo al fine del superamento del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, prima parte, Ord. pen. il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari, risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo, a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297-01; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539-01; Sez. 1, n. 1446 de! 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954 - 01; ,Sez. 1, n. 49364 26/11/2009, Paviglianiti, Rv. 245645 - 01; Sez. 1, n. 19789 del 01/04/2008, Ferrentino, Rv. 239991-01).) Siffatta interpretazione è coerente con il sistema di concessione della semilibertà e degli altri benefici penitenziari delineato delle disposizioni generali contenute nell'art. 4-bis Ord. pen. ed in quelle speciali contenute negli articoli successivi che disciplinano l'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati c.d. ostativi. Se l'accesso al beneficio diviene possibile attraverso la favorevole interpretazione dello scioglimento del cumulo, escludendo la pena relativa al reatb ostativo se interamente espiata, non è ragionevole ne' coerente con la ratio della disciplina vigente per i condannati per reati ostativi, che la stessa pena venga utilmente calcolata ai fini della determinazione del quantum espiato per l'ammissibilità del beneficio. Pertanto, il limite minimo di pena espiata previsto in venti anni dall'art. 50, comma 5, Ord. pen. per la concessione della semilibertà ai condannati in esecuzione della pena dell'ergastolo anche per reati ostativi, deve essere calcolato con decorrenza dalla data di espiazione del titolo ostativo. A tale principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, l'ordinanza impugnata si è rettamente attenuta, risultando palesemente immune dalle censure al riguardo sviluppate nel motivo unico di ricorso, ogni ulteriore questione assorbita. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.186 del 2000), di una somma in favore della cassa delle ammende iella misura • che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom