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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17934/2026

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nula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e BarbaraAccattatis Chalons d'Oranges, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 3435/2021 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 24, in data 19/4/2021 e nonnotificata;Numero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi,per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania in data 19 aprile 2021, n. 3435/2021, la quale,in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento perparziale versamento dell’IMU per l’anno 2014, avente ad oggetto taluniimmobili di sua proprietà, ha accolto l’appello del Comune di Napolireputando legittimo l’accertamento relativamente alla tassazione IMUdell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A e riformando sul puntol’impugnata sentenza dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n.6352/2019, che aveva invece riconosciuto l’esenzione oltre cherelativamente al predetto immobile anche rispetto ad altro ubicato nelmedesimo fabbricato.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, nonriconoscendo al contribuente l’esenzione da IMU per l’abitazione principale- relativamente all’immobile, ubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n.89/A, secondo l’opzione manifestata dal medesimo - risultando dalladocumentazione acquisita che il nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] è residentestoricamente, come da dati desunti dall’anagrafe tributaria, pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, e dovendo quindi ritenersi ivi abbiaaltresì la dimora abituale, dal momento che nessuna prova era statafornita per dimostrare che detta dimora fosse da collocarsi altrove e, inparticolare, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A.3.

Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Il ricorrenteha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/20261.Con il primo motivo, il contribuente denuncia “violazione nonchéerronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 132 del codice di rito, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.”, avendo i giudici d’appello del tutto disatteso i motivi diimpugnazione riferiti alla dedotta carenza di motivazione dell’avviso diaccertamento e - in relazione al cespite di cui al punto 5 del prospettoanalitico di calcolo riportato in catasto in categoria B/7 - alla violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, D. Lgs.n. 23/2011 e 7, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 504/1992; afferma chetali eccezioni, ove esaminate, avrebbero comportato l’annullamentodell’atto impositivo e il riconoscimento dell’esenzione IMU per il cespiteiscritto in categoria B/7.1.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Va richiamato il principio per cui, pronunziandosi nel meritodell’appello con decisione sfavorevole al contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravamesulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionaledell’avviso di accertamento.

Si può, quindi, ritenere che vi sia stato unrigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello,secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora ilgiudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapervenuto all'esame del rapporto sostanziale, deve considerarsi, per comeè strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che abbiaritenuto tale eccezione implicitamente infondata.

Il giudizio tributario,infatti, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapportosostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazionedell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio dimerito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con laconseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurrealla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia,Numero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata lagiurisdizione attribuitagli (Cass., Sez. Trib., n. 31827/2024; Cass., Sez.Trib., n. 14562/2025; Cass., Sez. Trib., n. 18941/2025).Tali rilievi escludono la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronunciaex art. 112 cod. proc. civ.

Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, n. 2153/2020; Cass., Sez. 5^, n. 7662/2020;Cass., Sez. 3^, n. 2151/2021; Cass., Sez. Trib., n. 23672/2023; Cass.,Sez.

Trib., n. 22775/2024; Cass., Sez. Trib., n. 19240/2025).2.

Con il secondo motivo, il contribuente censura l’omessamotivazione dell’atto impugnato, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., riproponendo le censure formulate innanzi ai giudici di merito,riferite al difetto di motivazione dell’avviso in rettifica, privo degli elementidi fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.2.1.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.2.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri lasentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento ènecessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmenteil contenuto rilevante, al fine di consentirne la verifica esclusivamente inbase al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un attoprocessuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamenteNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragionigiuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass.,Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass.,Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022,n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12marzo 2024, n. 6501).

Nel caso di specie, in mancanza di trascrizionedell'impugnato avviso di accertamento o di richiamo del relativo contenutoessenziale nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte lapossibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto impositivorispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicaleimpedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto lacerta conoscenza del tenore dell'atto impositivo.2.3.

Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteveicolato mediante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., che consente la deduzione dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio.3.

Con il terzo motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione nonché erronea e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 8, D. Lgs.n. 23/2011, e 7, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 504/1992, censurando lasentenza per non aver esaminato l’eccezione - relativa al cespite n. 5,censito catastalmente in categoria B/7 e quindi esente dal pagamentodell’imposta ai sensi delle norme richiamate - nonostante la riproposizione“con l’atto di appello”.3.1.

Il motivo è ammissibile, contrariamente a quanto opinato dalcomune controricorrente, non essendo necessaria l’impugnazione dellaNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026sentenza con appello incidentale.

Nel processo tributario d'appello, comein quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione dimerito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunquevittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parteripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, puòprocedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principiodell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche contoche, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve esserenotificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine dicostituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzionetra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.(Cass., n. 18119/2021; Cass., n. 2805/2022).

Siffatta eccezione risultarichiamata in ricorso (pag. 8, con riferimento alla pag. 5 dell’atto dicostituzione in appello).3.2.

Ciò premesso, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deveritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezionedella quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fattiintrodotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 6 marzo 2025 n. 5962;Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez.

U., 2 febbraio 2017, n. 2731;Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).3.3.

La censura è fondata e va accolta.3.4.

L’immobile è censito catastalmente nella categoria B/7“Cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto”.Numero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026In base alla previsione dell’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: «Sono esenti dall’imposta: (...)d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchécompatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e leloro pertinenze»; tale esenzione è stata richiamata per l’IMU dalladisposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, a tenore del quale: «Si applicano, inoltre, le esenzionipreviste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) delcitato decreto legislativo n. 504 del 1992».

Dal coordinamento sistematicodelle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazioneesclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficienteper beneficiare dell’esenzione da IMU.3.5.

Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento di questaCorte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo ilcanone 1226 del codex iuris canonici: «Con il nome di cappella privata siintende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al cultodivino in favore di una o più persone fisiche») beneficiano dell'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbiala disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^,28 settembre 2021, n. 26217; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n.11072), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazionecatastale in categoria B/7 (“Cappelle ed oratori non destinati all’eserciziopubblico del culto”).4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione nonché erronea e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, peravere la Commissione tributaria regionale escluso l’esenzione IMU perl’abitazione principale, relativamente all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 89/A, interno 22, valorizzando il requisito della dimora abituale riferitaNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026al nucleo familiare, pur dovendo escludersi la compresenza del nucleofamiliare stesso nel medesimo immobile.

Afferma inoltre che l’art. 13, 5°periodo, cit. non indica per quale dei diversi immobili debba valerel’agevolazione per l’abitazione principale e neppure demanda al Comunedi stabilirlo.4.1.

Il motivo è fondato.4.2.

Giova sul punto richiamare, in sintesi, le riflessioni riepilogate direcente da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., 15 ottobre 2024, n. 26774,ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo diriferimento, ribadendo che:- l’art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato edintegrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011), che così dispone: «L’imposta municipale propria ha perpresupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale ele pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 […].

Per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relativepertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna dellecategorie catastali indicate»;- l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzioneNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categoriecatastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), cosìriformulando l’art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente eche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nelterritorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione conriferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale insede di separazione o divorzio;- tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741,lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”;- l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI - la contemporaneasussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimoraabituale;- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con unintervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2,quarto periodo, d.l. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare, per cui,ora, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.4.3.

È ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casaprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 delNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/20262022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che lanozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laresidenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui ilbeneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente erisiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagraficain diverso Comune (Cass., 6^- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).4.4.

Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delleleggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizipendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass.,Sez. 6^Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301;Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda ilpossessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo diriferimento); non si tratta, infatti, di una c.d.

“seconda casa”, poiché inquest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse,il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordisull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazionestabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che unadeterminazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro,indiscussa l’affectio coniugalis, di residenze disgiunte e a tale possibilitànon si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art.144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1,comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur inNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuenteall’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibiledi residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa èstata invocata.

Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il dirittoall'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate davincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forzadelle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenzaanagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche ilmantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleofamiliare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza ela dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26aprile 2025, n. 10973).4.5.

Per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, è stato quindiescluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazione principalepresupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anchese il coniuge abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 12220/2026;Cass., n. 34036/2025; Cass., n. 32339/2022).4.6.

Nel caso di specie, l’esenzione per l’abitazione principale non èstata riconosciuta dall’ente impositore in relazione all’immobile ubicato inNapoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, risultando invece adibito adabitazione del nucleo familiare, sin dalla sua costituzione in data15/6/1993, l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove il coniuge delcontribuente ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica e sullostesso è beneficiaria delle agevolazioni fiscali previste per le abitazioniprincipali.4.7.

La sentenza impugnata ha motivato l’accoglimento, sul punto,dell’appello del Comune di Napoli, affermando: «…le agevolazioni previsteNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026ai fini ICI (oggi Imu) devono riconnettersi alla nozione di abitazioneprincipale, così come delineata dall’art. 13 co. 2 del d.l. 201/2001, aisensi del quale per abitazione principale si intende “l’immobile iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale ilpossessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente”.

La norma prosegue, poi, prescrivendo che “nel caso incui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale ela residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze inrelazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”….Nel casodi specie, dalla documentazione versata in atti, emerge che il nucleofamiliare ….risiede storicamente, come risulta anche dall’anagrafetributario, presso l’abitazione in via [OSCURATO:PERSONA] 104 e deve ritenersi che iviabbia altresì la propria dimora abituale, dal momento che nessuna prova èstata fornita per dimostrare che la dimora abituale fosse da collocarsialtrove e, in particolare, in via [OSCURATO:PERSONA] 98/A. … ».4.8.Orbene, risulta evidente che la decisione del giudice di appello dimancato riconoscimento dell’esenzione per la medesima ragione ostativafatta valere dall’ente territoriale, non sia conforme a diritto per effettodella sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citatoart. 13 comma 2, pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso dispecie, in quanto il diritto all’esenzione per l’abitazione principaleprescinde dalla residenza del coniuge e del nucleo familiare in altroimmobile, fermo restando che gli altri requisiti previsti dalla norma, ossiaresidenza anagrafica e dimora abituale del possessore, sono da ritenerepacifici (in tal senso, v.

Cass., n. 12220/2026).5.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo eritenuto inammissibile il secondo motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti; la sentenza impugnata deve essere cassataNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensidell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., accogliendo perquanto di ragione l’originario ricorso del contribuente e riconoscendo pergli immobili, di cui all’impugnato avviso di accertamento, ubicati in Napoli,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A e alla [OSCURATO:PERSONA] n. 104, il primo qualeabitazione principale del contribuente, e il secondo quale cappella privatacensita in catasto alla categoria B/7, le esenzioni previste,rispettivamente, dall’art. 13, II comma, quarto periodo, D.L. n. 201/2011,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, edall’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, richiamato per l’IMU dalla disposizionedell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.6.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, inragione del parziale accoglimento del ricorso (all’origine riferito a unapluralità di immobili) e tenuto conto della sopravvenienza, in corso dicausa, della pertinente giurisprudenza di legittimità costituzionale.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato ilprimo e ritenuto inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso del contribuente nei limiti di cui in parte motiva e con riferimentoalle unità immobiliari ivi meglio specificate.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e BarbaraAccattatis Chalons d'Oranges, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 3435/2021 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 24, in data 19/4/2021 e nonnotificata;Numero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi,per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania in data 19 aprile 2021, n. 3435/2021, la quale,in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento perparziale versamento dell’IMU per l’anno 2014, avente ad oggetto taluniimmobili di sua proprietà, ha accolto l’appello del Comune di Napolireputando legittimo l’accertamento relativamente alla tassazione IMUdell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A e riformando sul puntol’impugnata sentenza dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n.6352/2019, che aveva invece riconosciuto l’esenzione oltre cherelativamente al predetto immobile anche rispetto ad altro ubicato nelmedesimo fabbricato.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, nonriconoscendo al contribuente l’esenzione da IMU per l’abitazione principale- relativamente all’immobile, ubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n.89/A, secondo l’opzione manifestata dal medesimo - risultando dalladocumentazione acquisita che il nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] è residentestoricamente, come da dati desunti dall’anagrafe tributaria, pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, e dovendo quindi ritenersi ivi abbiaaltresì la dimora abituale, dal momento che nessuna prova era statafornita per dimostrare che detta dimora fosse da collocarsi altrove e, inparticolare, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A.3. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/20261.Con il primo motivo, il contribuente denuncia “violazione nonchéerronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 132 del codice di rito, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.”, avendo i giudici d’appello del tutto disatteso i motivi diimpugnazione riferiti alla dedotta carenza di motivazione dell’avviso diaccertamento e - in relazione al cespite di cui al punto 5 del prospettoanalitico di calcolo riportato in catasto in categoria B/7 - alla violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, D. Lgs.n. 23/2011 e 7, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 504/1992; afferma chetali eccezioni, ove esaminate, avrebbero comportato l’annullamentodell’atto impositivo e il riconoscimento dell’esenzione IMU per il cespiteiscritto in categoria B/7.1.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Va richiamato il principio per cui, pronunziandosi nel meritodell’appello con decisione sfavorevole al contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravamesulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionaledell’avviso di accertamento. Si può, quindi, ritenere che vi sia stato unrigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello,secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora ilgiudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapervenuto all'esame del rapporto sostanziale, deve considerarsi, per comeè strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che abbiaritenuto tale eccezione implicitamente infondata. Il giudizio tributario,infatti, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapportosostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazionedell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio dimerito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con laconseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurrealla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia,Numero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata lagiurisdizione attribuitagli (Cass., Sez. Trib., n. 31827/2024; Cass., Sez.Trib., n. 14562/2025; Cass., Sez. Trib., n. 18941/2025).Tali rilievi escludono la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronunciaex art. 112 cod. proc. civ. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, n. 2153/2020; Cass., Sez. 5^, n. 7662/2020;Cass., Sez. 3^, n. 2151/2021; Cass., Sez. Trib., n. 23672/2023; Cass.,Sez. Trib., n. 22775/2024; Cass., Sez. Trib., n. 19240/2025).2. Con il secondo motivo, il contribuente censura l’omessamotivazione dell’atto impugnato, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., riproponendo le censure formulate innanzi ai giudici di merito,riferite al difetto di motivazione dell’avviso in rettifica, privo degli elementidi fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri lasentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento ènecessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmenteil contenuto rilevante, al fine di consentirne la verifica esclusivamente inbase al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un attoprocessuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamenteNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragionigiuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass.,Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass.,Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022,n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12marzo 2024, n. 6501). Nel caso di specie, in mancanza di trascrizionedell'impugnato avviso di accertamento o di richiamo del relativo contenutoessenziale nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte lapossibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto impositivorispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicaleimpedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto lacerta conoscenza del tenore dell'atto impositivo.2.3. Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteveicolato mediante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., che consente la deduzione dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio.3. Con il terzo motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione nonché erronea e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 8, D. Lgs.n. 23/2011, e 7, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 504/1992, censurando lasentenza per non aver esaminato l’eccezione - relativa al cespite n. 5,censito catastalmente in categoria B/7 e quindi esente dal pagamentodell’imposta ai sensi delle norme richiamate - nonostante la riproposizione“con l’atto di appello”.3.1. Il motivo è ammissibile, contrariamente a quanto opinato dalcomune controricorrente, non essendo necessaria l’impugnazione dellaNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026sentenza con appello incidentale. Nel processo tributario d'appello, comein quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione dimerito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunquevittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parteripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, puòprocedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principiodell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche contoche, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve esserenotificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine dicostituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzionetra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.(Cass., n. 18119/2021; Cass., n. 2805/2022). Siffatta eccezione risultarichiamata in ricorso (pag. 8, con riferimento alla pag. 5 dell’atto dicostituzione in appello).3.2. Ciò premesso, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deveritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezionedella quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fattiintrodotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 6 marzo 2025 n. 5962;Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731;Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).3.3. La censura è fondata e va accolta.3.4. L’immobile è censito catastalmente nella categoria B/7“Cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto”.Numero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026In base alla previsione dell’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: «Sono esenti dall’imposta: (...)d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchécompatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e leloro pertinenze»; tale esenzione è stata richiamata per l’IMU dalladisposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, a tenore del quale: «Si applicano, inoltre, le esenzionipreviste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) delcitato decreto legislativo n. 504 del 1992». Dal coordinamento sistematicodelle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazioneesclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficienteper beneficiare dell’esenzione da IMU.3.5. Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento di questaCorte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo ilcanone 1226 del codex iuris canonici: «Con il nome di cappella privata siintende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al cultodivino in favore di una o più persone fisiche») beneficiano dell'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbiala disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^,28 settembre 2021, n. 26217; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n.11072), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazionecatastale in categoria B/7 (“Cappelle ed oratori non destinati all’eserciziopubblico del culto”).4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione nonché erronea e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, peravere la Commissione tributaria regionale escluso l’esenzione IMU perl’abitazione principale, relativamente all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 89/A, interno 22, valorizzando il requisito della dimora abituale riferitaNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026al nucleo familiare, pur dovendo escludersi la compresenza del nucleofamiliare stesso nel medesimo immobile. Afferma inoltre che l’art. 13, 5°periodo, cit. non indica per quale dei diversi immobili debba valerel’agevolazione per l’abitazione principale e neppure demanda al Comunedi stabilirlo.4.1. Il motivo è fondato.4.2. Giova sul punto richiamare, in sintesi, le riflessioni riepilogate direcente da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774,ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo diriferimento, ribadendo che:- l’art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato edintegrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011), che così dispone: «L’imposta municipale propria ha perpresupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale ele pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 […]. Per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relativepertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna dellecategorie catastali indicate»;- l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzioneNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categoriecatastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), cosìriformulando l’art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente eche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nelterritorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione conriferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale insede di separazione o divorzio;- tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741,lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”;- l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI - la contemporaneasussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimoraabituale;- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con unintervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2,quarto periodo, d.l. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare, per cui,ora, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.4.3. È ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casaprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 delNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/20262022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che lanozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laresidenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui ilbeneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente erisiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagraficain diverso Comune (Cass., 6^- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).4.4. Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delleleggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizipendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass.,Sez. 6^Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301;Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda ilpossessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo diriferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché inquest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse,il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordisull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazionestabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che unadeterminazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro,indiscussa l’affectio coniugalis, di residenze disgiunte e a tale possibilitànon si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art.144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1,comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur inNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuenteall’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibiledi residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa èstata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il dirittoall'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate davincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forzadelle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenzaanagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche ilmantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleofamiliare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza ela dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26aprile 2025, n. 10973).4.5. Per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, è stato quindiescluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazione principalepresupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anchese il coniuge abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 12220/2026;Cass., n. 34036/2025; Cass., n. 32339/2022).4.6. Nel caso di specie, l’esenzione per l’abitazione principale non èstata riconosciuta dall’ente impositore in relazione all’immobile ubicato inNapoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, risultando invece adibito adabitazione del nucleo familiare, sin dalla sua costituzione in data15/6/1993, l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove il coniuge delcontribuente ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica e sullostesso è beneficiaria delle agevolazioni fiscali previste per le abitazioniprincipali.4.7. La sentenza impugnata ha motivato l’accoglimento, sul punto,dell’appello del Comune di Napoli, affermando: «…le agevolazioni previsteNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026ai fini ICI (oggi Imu) devono riconnettersi alla nozione di abitazioneprincipale, così come delineata dall’art. 13 co. 2 del d.l. 201/2001, aisensi del quale per abitazione principale si intende “l’immobile iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale ilpossessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente”. La norma prosegue, poi, prescrivendo che “nel caso incui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale ela residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze inrelazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”….Nel casodi specie, dalla documentazione versata in atti, emerge che il nucleofamiliare ….risiede storicamente, come risulta anche dall’anagrafetributario, presso l’abitazione in via [OSCURATO:PERSONA] 104 e deve ritenersi che iviabbia altresì la propria dimora abituale, dal momento che nessuna prova èstata fornita per dimostrare che la dimora abituale fosse da collocarsialtrove e, in particolare, in via [OSCURATO:PERSONA] 98/A. … ».4.8.Orbene, risulta evidente che la decisione del giudice di appello dimancato riconoscimento dell’esenzione per la medesima ragione ostativafatta valere dall’ente territoriale, non sia conforme a diritto per effettodella sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citatoart. 13 comma 2, pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso dispecie, in quanto il diritto all’esenzione per l’abitazione principaleprescinde dalla residenza del coniuge e del nucleo familiare in altroimmobile, fermo restando che gli altri requisiti previsti dalla norma, ossiaresidenza anagrafica e dimora abituale del possessore, sono da ritenerepacifici (in tal senso, v. Cass., n. 12220/2026).5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo eritenuto inammissibile il secondo motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti; la sentenza impugnata deve essere cassataNumero registro generale 27163/2021Numero sezionale 4119/2026Numero di raccolta generale 17934/2026Data pubblicazione 04/06/2026in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensidell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., accogliendo perquanto di ragione l’originario ricorso del contribuente e riconoscendo pergli immobili, di cui all’impugnato avviso di accertamento, ubicati in Napoli,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A e alla [OSCURATO:PERSONA] n. 104, il primo qualeabitazione principale del contribuente, e il secondo quale cappella privatacensita in catasto alla categoria B/7, le esenzioni previste,rispettivamente, dall’art. 13, II comma, quarto periodo, D.L. n. 201/2011,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, edall’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, richiamato per l’IMU dalla disposizionedell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.6. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, inragione del parziale accoglimento del ricorso (all’origine riferito a unapluralità di immobili) e tenuto conto della sopravvenienza, in corso dicausa, della pertinente giurisprudenza di legittimità costituzionale. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato ilprimo e ritenuto inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso del contribuente nei limiti di cui in parte motiva e con riferimentoalle unità immobiliari ivi meglio specificate.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo