CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Milano.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi (a) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore RaffaeleGargiulo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; (b) l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli, che, in difesa della parte civile “ZurichInsurance [OSCURATO:PERSONA] spa”, si è riportata alla memoria ed alla nota spese giàdepositate; (c) l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] che, indifesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] perdue condotte di truffa all'assicurazione unificate dal vincolo della continuazione(consumate il 20 febbraio 2018 ed il 30 giugno 2018) e per il reato previstodall'art. 494 cod. pen. perché, al fine di consumare le truffe, induceva in errore ilgestore di telefonia Telecom su chi fosse il reale intestatario dell'utenzatelefonica 081206638, condotta aggravato dall'essere diretta a consumare reatodi truffa all'assicurazione consumato il 9 ottobre 2017.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen. L. 103 del 2017): sideduceva l’omessa dichiarazione di estinzione del reato previsto dall’art. 494cod. pen. per decorso del termine di prescrizione; si allegava che la Corted'appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionaledubitando dell'interpretazione secondo cui la disciplina della sospensione deldella prescrizione nel testo introdotto dalla legge 103 del 2017 deve essereapplicata ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; dunqueper verificare l’effettivo decorso della prescrizione nel caso in esame avrebbedovuto attendersi la pronuncia della Corte costituzionale.2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Invero nel caso di specie il termine di prescrizione del reato descritto al capob) risulta decorso il 7 gennaio del 2026, dunque dopo la pronuncia dellasentenza di appello, anche tenendo in considerazione “solo” i 273 giorni disospensione ordinaria indicati dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenzaimpugnata).A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23marzo 2026 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale,del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1,comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Sez. U,n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4,c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal3 agosto 2027 al 31 dicembre 2019.Applicando alle condotte contestate nel caso in esame anche la sospensioneprescritta dalla legge c.d. “Orlando” la prescrizione non risulta decorsa neanchead oggi.2.2.Violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità per i reati di truffa all'assicurazione: ladocumentazione prodotta nel corso del giudizio di appello avrebbe imposto unadiversa valutazione della versione fornita dall'imputato; segnatamente, sideduceva che il comodato d'uso poteva essere stipulato unicamente dalproprietario del veicolo.2.2.1 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in modoperaltro aspecifico, insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delleprove indicate a sostegno della conferma della responsabilità.Nel caso in esame il ricorrente invocava genericamente la necessità diriconsiderare la capacità dimostrativa delle prove alla luce della documentazioneprodotta.Contrariamente a quanto dedotto Corte d'appello ha rilevato che ladocumentazione allegata dalla difesa, invero analiticamente valutata,dimostrava una intestazione temporanea per comodato della durata di un giornoed ha persuasivamente ritenuto che tale intestazione facesse parte delcomplesso meccanismo fraudolento ideato dal ricorrente; ma quel che più rilevaè che la Corte ha persuasivamente ritenuto che la versione difensiva eraeccentricamente diretta a giustificare la proposta di assicurazioni a prezziparticolarmente bassi laddove la frode contestata era “radicale” in quantofunzionale ad ottenere il pagamento di un premio che veniva integralmentetrattenuto dal ricorrente senza essere versato all'assicurazione.2.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non avrebberopotuto essere denegate valorizzando unicamente un precedente giudiziario.2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato: nel caso in esame, nelrispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza dilegittimità, la Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcunacensura, ha rilevato che l'imputato era stato condannato per condotte identicheconsumate con medesime modalità: tale reiterazione consentiva di effettuare ungiudizio relativo alla sistematicità e professionalità della azione criminosa cheunicamente alla mancata emersione di elementi positivi giustificava il diniegodelle attenuanti invocate.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. L'imputato deve inoltre essere condannato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile “Zurich insurance company [OSCURATO:SOCIETA].”, rappr. ex lege, cheliquida – tenuto conto della richiesta - in complessivi euro 1.755/00, oltreaccessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurichinsurance company [OSCURATO:SOCIETA]., rappr. ex lege, che liquida in complessivi euro1.755/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]