CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 07580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 marzo 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati riuniti di resistenza e lesioni, ritenuta la recidiva contestata e con la riduzione per il rito, ha applicato all'imputato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena concordata di 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione; considerato che con il ricorso proposto dal difensore il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e plurimi vizi della motivazione per inidoneità della prova e mancanza dell'elemento oggettivo del reato di resistenza, per essersi l'imputato limitato a porre in essere una resistenza passiva senza compiere alcun atto di violenza; rilevato che con dichiarazione depositata in data 8 novembre 2022 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso; ritenuto che il ricorso era originariamente inammissibile perché proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi di merito, attinenti alla responsabilità dell'imputato, non deducibili in quanto rinunciati; rilevato, pertanto, che l'originaria inammissibilità del ricorso rende inefficace la rinuncia all'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 615-bis cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende„ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos