CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 18953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1364 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Catania, alla via Umberto, n. 296, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1832 - 22/28.10.2020 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 30.9.2013 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la "SI.RA.R." [OSCURATO:SOCIETA] che con preliminare del 27.9.2012 la s.r.l. convenuta aveva promesso di venderle ed ella attrice aveva promesso di acquistare l'unità immobiliare al 30 piano dell'edificio in Catania, alla via Giuffrida, n. 8 (in n.c.e.u. al fol. 69, part. 16141, sub 18). [OSCURATO:SOCIETA] che con accordo integrativo del 14.12.2012 si era rideterminato il prezzo in euro 210.000,00, si era differito al 30.4.2013 il termine per la stipula' del definitivo e si era dato atto dell'avvenuto versamento da parte della promissaria acquirente della somma di euro 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, sicché il saldo sarebbe stato da versare al definitivo. Indi esponeva che a seguito di ispezioni presso la competente conservatoria si era accertato che l'immobile era gravato da iscrizione di ipoteca in favore della "[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa" per l'importo di euro 1.100.000,00 e che in data 29.4.2013 la promittente venditrice non era comparsa dinanzi al notaio per la stipula del definitivo. Chiedeva dichiararsi e darsi atto della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, 2° co., cod. civ. dal preliminare, cui aveva fatto luogo con raccomandata del 23.5.2013, e condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali sino al soddisfo. 2. Si costituiva la "SI.RA.R." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'avversa domanda.3. All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza n. 202/2020 il tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 50.000,00, oltre interessi, nonché le spese di lite. 4. Proponeva appello la "SI.RA.R." s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 1832/2020 la Corte d'Appello di Catania rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese di lite. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d'appello, che era stato acquisito ampio riscontro dell'addotto grave inadempimento dell'appellante. Evidenziava, in ordine al secondo motivo d'appello, che la promissaria acquirente con raccomandate del 2.4.2013 e del 22.4.2013 aveva ribadito il proprio interesse al rispetto del termine del 30.4.2013 fissato per la stipula del definitivo, sicché non si giustificava l'assunto dell'appellante secondo cui si era limitata a richiedere un breve differimento del termine, da reputarsi comunque non essenziale, per la stipula. 6„ Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "SI.RA.R." s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 8. La ricorrente ha depositato memoria.9. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1456 e 1457 cod. civ. Deduce che la corte di merito non ha operato alcuna valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ascrittole, segnatamente non ha operato alcun riscontro ermeneutico, alla luce delle espressioni adoperate dai contraenti, in ordine alla addotta - con il secondo motivo di appello - non essenzialità del termine fissato per la stipula del definitivo. 10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde le argomentazioni di cui alla memoria che la s.r.l. ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere. 10. Il motivo di ricorso è dunque privo di fondamento e da respingere. 11. Una duplice preliminare puntualizzazione si impone. Da un canto, la disciplina del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente; ne consegue che il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr. Cass.(ord.) 8.8.2019, n. 21209). D'altro canto, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401), recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiata da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso". 12. Ebbene, da siffatte puntualizzazioni discende il seguente postulato. L'esperito motivo di ricorso si qualifica essenzialmente - e nonostante le indicazioni di cui alla rubrica - ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., siccome, in sostanza, attinge ed afferisce al giudizio "di fatto" ("non è sufficiente il semplice ritardo (...)": così ricorso, pag. 4; "la Corte territoriale ha ritenuto di poter qualificare il termine ad adempiere come essenziale solo ed esclusivamente sulla base della volontà manifestata dalla Romeo con le raccomandate del 2.4.2013 e 22.04.2013 (...)": così ricorso, pag. 5) espresso dalla corte distrettuale in ordine all'identificazione dell'appellante, qui ricorrente, come parte contraente gravemente inadempiente. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 13. Sulla scorta dell'operata qualificazione si rappresenta quanto segue. 14. E' da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte di Catania ha ancorato il suo dictum. Invero, la Corte etnea ha specificato, in sede di disamina del primo motivo d'appello, che l'appellante non solo non aveva informato controparte dell'esistenza di un'ipoteca giudiziale sull'immobile promesso in vendita, ma neppure era comparsa dinanzi al notaio, nel giorno e nell'ora stabiliti, ai fini della stipula del definitivo. Ed ha soggiunto che non valeva né ad escludere né ad attenuare la gravità dell'inadempimento la circostanza per cui la promittente venditrice avesse ottenuto in data 25.7.2013 la liberazione dell'immobile dall'iscrizione ipotecaria, siccome a tal ultima data il termine per la stipula del definitivo era abbondantemente decorso e la promissaria acquirente aveva già legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso. Ulteriormente, la Corte siciliana, in sede di disamina del secondo motivo d'appello, non ha propriamente ritenuto "essenziale" il termine per la stipula del definitivo; ne ha viceversa - ed in sostanza - nel quadro della descritta valutazione di più ampio spettro all'uopo operata, riscontrato l' "importanza" in rapporto all'interesse della promissaria acquirente ai fini dell'affermazione della legittimità del recesso dal contratto - correlato alla stipulazione della caparra - della medesima [OSCURATO:PERSONA]. Cosicché a nulla vale addurre che il termine per la stipula del definitivo non è mai stato considerato espressamente come essenziale dai contraenti, viepiù che il medesimo termine era già stato prorogato (cfr. ricorso, pagg. 5 - 6); e che, "non avendo la Corte territoriale qualificato essenziale il termine, nella fattispecie non poteva in alcun modo riscontrare aliunde la gravità dell'inadempimento" (così memoria, pag. 1). 15. E' da escludere, in pari tempo, che la Corte di Catania abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua, ovvero la gravità dell'inadempimento ascritto alla promittente venditrice. Si tenga conto che, qualora, come nella specie, l'inadempimento sia totale e riguardi una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto, non è necessaria alcuna specifica valutazione della gravità dell'inadempimento medesimo, essendo tale gravità implicita nella circostanza stessa dell'omesso adempimento (cfr. Cass. 7.10.1972, n. 2921; Cass. 19.1.1973, n. 205). 16. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente si duole altresì per l'asserita, erronea valutazione delle risultanze di causa (la corte di merito "ha tralasciato di dare il giusto rilievo alla circostanza che la SI.RA.R. aveva già fornito al Notaio i necessari documenti per il rogito": così ricorso, pag. 6). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 17. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo. 18. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "SI.RA.R" s.r.I., a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI s