CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 067ZGHS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, tenuto conto che il ricorrente si era impossessato del bene oggetto della rapina, del quale la persona offesa era tornata in possesso, peraltro non integralmente (quanto agli occhiali) solo dopo l'intervento della polizia, così essendo stato ottenuto, sia pure per breve tempo, il possesso della cosa sottratta con violenza idoneo alla consumazione piena del reato; che, con riguardo al secondo motivo, la Corte di appello, reputando grave il fatto per il danno procurato e l'entità della violenza esercitata nei confronti della vittima, non ha applicato la diminuente del fatto di lieve entità e la motivazione sul punto attinge al merito del giudizio non rivedibile; che, in relazione al terzo motivo, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, risulta aspecifico, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685- 01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della suddetta attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede, se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione, come si è detto trattando del precedente motivo (si vedano le pagg. 6 e 7, ove si sono indicate quali conseguenze ostative alla configurabilità della speciale tenuità: la particolare gravità della condotta, l'intensità del dolo, nonché le conseguenze dannose derivatene, non circoscritte al solo profitto economico, comunque non di speciale tenuità); ritenuto che ile stesse ragioni hanno sorretto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte anche preso atto e superato le diverse argomentazioni difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 P.Q.M