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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10125/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Noia, in data 28/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] previa riqualificazione ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90 DPR n. 309 del 1990; visto il ricorso delle difese di [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza si osserva che: - il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva è inammissibile in quanto la Corte di appello ha rettamente motivato facendo riferimento, non solo ai plurimi precedenti penali, ma anche alla loro natura e consistenza tanto che gli stessi si rivelano significativi dell'aumentata pericolosità criminale; la motivazione in tal senso resa, non illogica e completa, non è sindacabile in cassazione; - il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è inammissibile, in quanto reiterativa di analoga censura formulata in sede di gravame ed a cui la Corte di appello ha correttamente risposto facendo presente come le stesse spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente - che facevano accenno alla necessità di superare una contestuale precaria situazione economica - deponessero per la costante entrata economica logicamente in contrasto con l'invocata attenuante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis D E f3 IN T rfk r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Noia, in data 28/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] previa riqualificazione ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90 DPR n. 309 del 1990; visto il ricorso delle difese di [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza si osserva che: - il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva è inammissibile in quanto la Corte di appello ha rettamente motivato facendo riferimento, non solo ai plurimi precedenti penali, ma anche alla loro natura e consistenza tanto che gli stessi si rivelano significativi dell'aumentata pericolosità criminale; la motivazione in tal senso resa, non illogica e completa, non è sindacabile in cassazione; - il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è inammissibile, in quanto reiterativa di analoga censura formulata in sede di gravame ed a cui la Corte di appello ha correttamente risposto facendo presente come le stesse spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente - che facevano accenno alla necessità di superare una contestuale precaria situazione economica - deponessero per la costante entrata economica logicamente in contrasto con l'invocata attenuante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis D E f3 IN T rfk r
Sentenza Cassazione n. 10125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris