CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],976 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 2743/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 2534/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15584/2021Numero di raccolta generale 20371/20261. Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito peDrat a pubblicazione 17/06/2026omissione contributiva (contributi alla gestione separata perl’anno 2008) svolta da ingegnere, iscritto all’Alboprofessionale e a INARCASSA ove aveva versato solo ilcontributo integrativo, anche dipendente CNR ed ASI(Agenzia spaziale italiana, e per l’effetto iscritto ad exINPDAP) che aveva eccepito la prescrizione estintiva,l’insussistenza dell’obbligo contributivo e d’iscrizione allagestione separata e l’illegittimità delle sanzioni, la Corte diappello di Roma, confermando la decisione di prime cure,ha riconosciuto l'obbligo d’iscrizione alla gestione separataper i redditi 2008, ritenuto il termine prescrizionale sospesofino alla scoperta del dolo (per omessa compilazione quadroRR e mancata contestazione) e ravvisato, infine, quanto allesanzioni, il regime proprio della fattispecie di evasionecontributiva.2. Ricorre avverso la sentenza l’ingegnere in epigrafe indicato,con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato conmemoria; INPS ha conferito solo ha conferito solo delega incalce alla copia notificata del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Le censure affidate a due motivi, attingono la decisione inpunto di decorso della prescrizione e nell’an dell’obbligazionecontributiva, e come in molteplici ricorsi in materiasottoposti allo scrutinio di legittimità, non infirmanol’orientamento consolidato e non suscettibile diriconsiderazione neanche alla luce dei rilievi svolti anche conla memoria illustrativa.4. Richiamando, pertanto, i principi affermati, tra moltissime,da Cass. n. 10744/2025, i cui snodi argomentativis’intendono qui integralmente riprodotti, va riaffermaNutmae rola re gistro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026sussistenza dell’obbligazione contributiva e, quaNnumtoer o dai ral ccolta generale 20371/2026decorso della prescrizione, vertendosi in tema di contribuDtait a pubblicazione 17/06/2026del 2008, risulta dal ricorso che sono stati richiesti conlettera del 2 luglio 2014 ed il termine per il pagamento deicontributi era stato spostato al 6 luglio 2009 dal DPCM 4giugno 2009, con la conseguenza che nessuna prescrizioneera maturata in continuità con la giurisprudenza della Corteche ha ritenuto che il dies a quo vada fissato al momento dipagamento dei contributi, come prorogato dai DPCMsuccedutisi nel tempo, in tale senso corretta la motivazionedella sentenza impugnata che ha concluso nel senso del noncompiuto decorso della prescrizione nel terminequinquennale (argomentato, invece, dalla Corte di merito,per l’intervenuta sospensione per effetto della omessacompilazione del quadro RR).5. Resta da aggiungere che le sanzioni civili sono riferite adepoca antecedente l'entrata in vigore del D.L. n.98 del 2011e va, dunque, richiamata la sentenza della CorteCostituzionale n. 55 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 18, co. 12 del D.L. n.87 del 2011,convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architettinon iscritti a Inarcassa, per essere contemporaneamenteiscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, aisensi dell'art. 21 L. n.6 del 1981, tenuti all'obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dalpagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzionicivili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodoanteriore alla sua entrata in vigore.6. L’applicazione di tale declaratoria al caso di specie, aiN sumeenros rie gistro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026dell'art. 136 Cost., implica che l'importo delle sanzioNnumi ecroiv dii lrai ccolta generale 20371/2026non è dovuto. Data pubblicazione 17/06/20267. Conclusivamente, rigettati i motivi, la sentenza va cassatain parte qua nel capo relativo alle sanzioni e, decidendo sulricorso, deve dichiararsi l’ingegnere in epigrafe indicato nontenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla suaiscrizione alla Gestione separata per l’anno 2008.8. Le spese dell'intero processo sono compensate in relazionealla sopravvenienza della decisione della CorteCostituzionale n. 55 del 2024. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, rigettati i motivi, cassa in partequa la sentenza impugnata e dichiara [OSCURATO:PERSONA] nontenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla suaiscrizione alla Gestione separata per l'anno 2008. Compensa lespese dell'intero processo.Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 20371/2026Data pubblicazione 17/06/2026