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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 33927/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11914-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio professionale -controricorrente- e INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 2785/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositatail 28 /1 0 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabriaaveva parzialmente accolto l’appello della Concessionaria avverso la sentenza n. 750/ 3/201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria, a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali, declinando la giurisdizione per i crediti di natura non tributaria (INPS); ilcontribuente resiste con controricorso, l’INPS è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo l ’Agenzi a ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 60, comma 1 lett. e, DPR 600/73 e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto irrituale la notifica delle cartelle di pagamento nn. 03020130020120879000 e n. 03020150001121551000, atteso il mancato espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità c.d.

«relativa» del destinatario, sebbene l’appellante avesse documentato, sin dal primo grado di giudizio,che la notifica delle suddette cartelle erastata effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del1973 per irreperibilità c.d.

«assoluta» del destinatario;

1.2. nella specie, i Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata ritenuta « illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria relativamente a n. 2 cartelle per imposte erariali, tributi locali e tasse per le quali non …(era)…stata fornita la prova di tutti gli adempimenti previsti dall’art 140 cpc e precisamente, ricorrendo l'irreperibilità relativa del destinatario, la prova, oltre che del deposito dell'atto presso la casa comunale, anche della spedizione della raccomandata contenente la notizia del deposito e che la raccomandata informativa fosse pervenuta nella sfera di conoscenza del ricorrente»;

1.4. ciò posto, la censura della ricorrente è inammissibile, atteso che, pur essendo formulata con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge processuale, mira, in realtà, a criticare l'accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alle modalità di notifica delle suddette cartelle esattoriali, ovvero in merito all’irreperibilità cd.

«relativa» e non «assoluta» del destinatario, avendo lamentato un’inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio al riguardo;

1.5. all’eventuale riqualifica zione de l motivo di censura sub speci e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., osta, inoltre, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co., cod.proc. civ.) , applicabile ratione temporis trattandosi di appello successivo all'11settembre 2012;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2946 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile anche ai crediti erariali il termine di prescrizione quinquennale; 2.2.la censura è fondata;

2.3. con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve,eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato;

2.4. in altri termini è stato ribadito come l'effetto della c.d.

«conversione»del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo;

2.5. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo(cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018);

2.6. va, tuttavia, posto in rilievoche, secondo un’altrettanto consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già altermine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c.

“per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ” , bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. , in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non puòconsiderarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno,da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza deipresupposti impositivi»; 2.7.da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, exart. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, adesempio, l'art.3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributiprevidenziali) e salvo l'actio judicati;

2.8. la sentenza impugnata, laddove afferma che il credito scaturente dalle cartelle esattoriali relative a mancato pagamento di imposte erariali (IVA- IRPEF - IRAP ), in quanto non impugnate, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è attenuta ai suddetti principi atteso che il credito IVA-IRPEF-IRAP è soggetto alla prescrizione decennale;

3.1. con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2946 ed art. 2948, n. 4), cod. civ.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente applicato,agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali,il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono;

3.2. con il quarto motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 2946 c.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che i tributi erariali e le sanzioni relative al mancato pagamentodi tributi erariali si prescrivano nel termine di cinque anni;

3.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

3.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 2095/2023 , 30901/2019) gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale;

3.5. questa Corte ha altresì affermato il principio secondo cui, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, come nella fattispecie, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.(cfr. Cass. nn. 7486/2022, 15665/2014);

3.6. sulla scorta dei suddetti principi di diritto, che il Collegio condivide, la sentenza impugnata risulta pertanto conforme a diritto con riguardo all’affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzionied interessi, parimenti oggetto delle cartell e impugnat e;

4. da ultimo, va dato atto che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, le pretese di cui allecartelle nn. 03020020011886643000, 03020031001252667000, 03020040017804641000, 03020040018785686000, 03020060022399009000, 03020100008999552000, 03020100009313227000 sono state annullate ex art. 4, primocomma, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 convertito in Legge 17/12/2018 n. 136, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte quadella presente controversia;

5. per quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, respinti i rimanenti motivi, e la causa rimessa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respintii rimanenti motivi; dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle nn . 03020020011886643000, 03020031001252667000, 03020040017804641000, 03020040018785686000, 03020060022399009000, 03020100008999552000, ; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriain diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11914-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio professionale -controricorrente- e INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 2785/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositatail 28 /1 0 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabriaaveva parzialmente accolto l’appello della Concessionaria avverso la sentenza n. 750/ 3/201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria, a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali, declinando la giurisdizione per i crediti di natura non tributaria (INPS); ilcontribuente resiste con controricorso, l’INPS è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo l ’Agenzi a ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 60, comma 1 lett. e, DPR 600/73 e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto irrituale la notifica delle cartelle di pagamento nn. 03020130020120879000 e n. 03020150001121551000, atteso il mancato espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità c.d. «relativa» del destinatario, sebbene l’appellante avesse documentato, sin dal primo grado di giudizio,che la notifica delle suddette cartelle erastata effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del1973 per irreperibilità c.d. «assoluta» del destinatario; 1.2. nella specie, i Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata ritenuta « illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria relativamente a n. 2 cartelle per imposte erariali, tributi locali e tasse per le quali non …(era)…stata fornita la prova di tutti gli adempimenti previsti dall’art 140 cpc e precisamente, ricorrendo l'irreperibilità relativa del destinatario, la prova, oltre che del deposito dell'atto presso la casa comunale, anche della spedizione della raccomandata contenente la notizia del deposito e che la raccomandata informativa fosse pervenuta nella sfera di conoscenza del ricorrente»; 1.4. ciò posto, la censura della ricorrente è inammissibile, atteso che, pur essendo formulata con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge processuale, mira, in realtà, a criticare l'accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alle modalità di notifica delle suddette cartelle esattoriali, ovvero in merito all’irreperibilità cd. «relativa» e non «assoluta» del destinatario, avendo lamentato un’inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio al riguardo; 1.5. all’eventuale riqualifica zione de l motivo di censura sub speci e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., osta, inoltre, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co., cod.proc. civ.) , applicabile ratione temporis trattandosi di appello successivo all'11settembre 2012; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2946 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile anche ai crediti erariali il termine di prescrizione quinquennale; 2.2.la censura è fondata; 2.3. con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve,eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato; 2.4. in altri termini è stato ribadito come l'effetto della c.d. «conversione»del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo; 2.5. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo(cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018); 2.6. va, tuttavia, posto in rilievoche, secondo un’altrettanto consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già altermine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ” , bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. , in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non puòconsiderarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno,da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza deipresupposti impositivi»; 2.7.da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, exart. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, adesempio, l'art.3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributiprevidenziali) e salvo l'actio judicati; 2.8. la sentenza impugnata, laddove afferma che il credito scaturente dalle cartelle esattoriali relative a mancato pagamento di imposte erariali (IVA- IRPEF - IRAP ), in quanto non impugnate, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è attenuta ai suddetti principi atteso che il credito IVA-IRPEF-IRAP è soggetto alla prescrizione decennale; 3.1. con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2946 ed art. 2948, n. 4), cod. civ.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente applicato,agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali,il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono; 3.2. con il quarto motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 2946 c.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che i tributi erariali e le sanzioni relative al mancato pagamentodi tributi erariali si prescrivano nel termine di cinque anni; 3.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 3.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 2095/2023 , 30901/2019) gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale; 3.5. questa Corte ha altresì affermato il principio secondo cui, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, come nella fattispecie, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.(cfr. Cass. nn. 7486/2022, 15665/2014); 3.6. sulla scorta dei suddetti principi di diritto, che il Collegio condivide, la sentenza impugnata risulta pertanto conforme a diritto con riguardo all’affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzionied interessi, parimenti oggetto delle cartell e impugnat e; 4. da ultimo, va dato atto che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, le pretese di cui allecartelle nn. 03020020011886643000, 03020031001252667000, 03020040017804641000, 03020040018785686000, 03020060022399009000, 03020100008999552000, 03020100009313227000 sono state annullate ex art. 4, primocomma, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 convertito in Legge 17/12/2018 n. 136, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte quadella presente controversia; 5. per quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, respinti i rimanenti motivi, e la causa rimessa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respintii rimanenti motivi; dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle nn . 03020020011886643000, 03020031001252667000, 03020040017804641000, 03020040018785686000, 03020060022399009000, 03020100008999552000, ; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriain diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di l
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