CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 01/03/2019, il Tribunale di Udine aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante e amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 12/10/2012, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, con le circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Trieste, con sentenza deliberata il 10/05/2022, ha assolto l'imputato da uno dei fatti di bancarotta patrimoniale (la distrazione di beni mobili), ha rideterminato la pena principale in anni 3 e mesi 6 di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura coincidente con la pena principale, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 2639 cod. civ. e 216, 217, 219, 222 I. fall., nonché vizi di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita al ricorrente. Anche in una visione complessiva degli elementi valutati ai fini dell'attribuzione della qualifica gestoria, gli stessi non rispondono ai canoni di cui all'art. 2639 cod. civ. Il commercialista Rivaldo ha riferito che Burigatto gli consegnava la documentazione contabile, ma non si tratta di attività significativa ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, mentre il teste Ponte ha solo riferito di essere entrato in contatto con la fallita attraverso l'imputato, ma ciò non è indicativo dell'attività svolta nella società. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo alla deposizione del teste Vignotto, che ha svolto una consulenza per conto della fallita, e per quelle dei testi Marcon, Lorenzin e Zoratto, mentre del tutto travisata è la testimonianza di Bozzar, che evidenzia il ruolo di amministratore in capo al legale rappresentante Fantin, rispetto al quale Burigatto ha svolto solo alcune attività di supporto. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 2262, 2303 cod. civ., 216, 217, 219 e 222 I. fall., art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello ha erroneamente applicato i princìpi in materia civilistica e fiscale in relazione alla contabilizzazione dei prelievi del ricorrente. La presenza di prelievi non contabilizzati non può essere imputata al conto crediti verso soci, mentre la voce perdite di esercizio e quella prelievi titolare/socio devono assumere la qualifica di componenti del patrimonio netto e non comportano alcun tipo di obbligo immediato in capo al titolare/socio. I prelievi titolare/socio non sono qualificabili come crediti vantati nei confronti del titolare/socio ed è errata la ricostruzione del curatore fatta propria dai giudici di merito, che hanno erroneamente considerato i prelievi effettuati come indici dell'attività distrattiva posta in essere dal ricorrente, laddove la documentazione prodotta dimostrava che i prelievi erano tesi a onorare debiti della società e di Fantin. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 219 I. fall. e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, in quanto la Corte di appello ha fatto riferimento non già alla diminuzione della massa attiva determinata dal comportamento del fallito, ma all'ammontare del valore dei beni e delle somme sottratte, senza verificare se da tale sottrazione fosse derivata l'incapacità della massa attiva di coprire il passivo. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. In limine, mette conto ribadire che la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice (quale Burigatto in [OSCURATO:SOCIETA].) può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 I. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un'indebita ingerenza nell'amministrazione della società (ai sensi dell'art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, I. fall.; b) ex art. 216 I. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo status di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 223 I. fall., l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale; c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 I. fall., quale concorrente extraneus nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica (Sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, dep. 2017, Palumbo, Rv. 269594). I giudici di merito hanno fatto riferimento all'ipotesi sub b), attribuendo a Burigatto il ruolo di amministratore di fatto della fallita. Attribuzione fondata su plurimi dati probatori: la delega al ricorrente che gli consentiva di operare sui conti; la testimonianza del commercialista della società Rivaldo, che ha riferito di aver avuto rapporti, per quanto di competenza, solo con Burigatto; i testi della difesa Vignotto, Marcon, Lorenzin e Zoratto, che avevano avuto a che fare solo con Burigatto (per la parte commerciale, la discussione della proposta, etc.);i1 teste della difesa Bozzar, secondo cui Burigatto trovava i lavori e organizzava il lavoro, mentre Fantin lavorava e gli dava la busta paga. Osserva quindi la sentenza impugnata che, dagli elementi raccolti, emergeva che Burigatto svolgeva compiti di amministratore di fatto, in collaborazione e divisione dei compiti con il legale rappresentante; in particolare, Burigatto, in piena autonomia, si occupava di settori fondamentali per la gestione della società, quali il contatto con i clienti (ma anche con i professionisti per consulenze), gli accordi commerciali (comprensivi di materiali, prezzi e misure dei lavori), l'operatività bancaria, i rapporti con il commercialista per la tenuta della contabilità. Le censure del ricorrente non inficiano la motivazione sul punto della sentenza impugnata, in quanto esse muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191230). 3. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La Corte distrettuale ha rilevato che, in base alle indagini bancarie, sono risultati prelievi operati da Burigatto negli anni 2009 e 2010 per la somma complessiva di 220 mila euro, mentre dalla documentazione prodotta dalla difesa è emerso che 21 ricevute risalenti al 2009 riguardano la somma complessiva di 22 mila euro, mentre i 38 documenti relativi al 2010 si riferiscono a somme pari a 38 mila euro. Osserva al riguardo la sentenza impugnata che la documentazione è inidonea a provare l'assunto difensivo (ossia che i prelievi servivano a pagare i dipendenti) per la mancanza di certezze in ordine alla provenienza, alla veridicità e alla pertinenza dei pagamenti, mentre, anche se si trattasse di prove convincenti, esse non sarebbero in grado di giustificare neppure il 25% delle somme contestate come distratte. Il ricorso omette in toto di confrontarsi con i dati richiamati dalla sentenza impugnata e con il ragionamento probatorio articolato sulla base di essi, risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). In buona sostanza, il ricorso fa leva sulle appostazioni contabili dei prelievi, ma - anche a prescindere dal rilievo che già l'imputazione dà atto del mancato aggiornamento delle scritture contabili successivamente al 31/12/2008 (ossia, proprio nel periodo in cui si registrarono i prelievi) - le deduzioni non scalfiscono le conclusioni dei giudici di merito, basate sugli accertamenti contabili e sulla puntuale disamina della documentazione fornita dalla difesa. Il che rende ragione anche della manifesta infondatezza del motivo. 4. Il terzo motivo non è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274). Ora, nel caso di specie, a fronte di prelievi distrattivi per un importo di almeno 220 mila euro, il danno patrimoniale causato ai creditori è efficacemente descritto dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), lì dove sottolinea che i prelievi avevano sostanzialmente svuotato la società. Il ricorso trascura il dato relativo all'entità dei prelievi e non valuta gli effetti che determinarono sulla società e, dunque, sui creditori; il che rende ragione dell'infondatezza del motivo. 5. Il quarto motivo è infondato. A fronte dei rilievi del giudice di primo grado, che aveva giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando l'entità dei prelievi distrattivi e i relativi effetti, l'atto di appello si limitava a evocare le prove fornite circa la natura di tali prelievi, sicché del tutto congruamente la Corte di appello ha rilevato la mancata allegazione di elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini dell'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento de