CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo il 20.10.2023 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo tg. GL11ELN di proprietà dell'imputata, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, cod. strada. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'illegittima applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, in quanto disposte nei confronti di cittadina straniera residente in Romania, titolare di patente straniera e di autovettura immatricolata all'estero. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. I rilievi della difesa ricorrente in ordine alla immatricolazione in Stato estero del veicolo oggetto di confisca ed in ordine all'emissione straniera della patente di guida di cui la ricorrente è titolare non incidono sulla correttezza logico- giuridica della sentenza impugnata, in relazione alle applicate sanzioni amministrative accessorie. Quanto alla patente straniera, infatti, il caso è disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 135 cod. strada, secondo cui la sospensione o la revoca della patente straniera si converte nella misura della inibizione alla guida nel territorio italiano per un certo periodo di tempo. Quanto al veicolo, la circostanza che lo stesso non sia immatricolato in Italia non ne impedisce la confisca, ponendosi semmai una questione di esecuzione della relativa sanzione amministrativa accessoria, problematica che si pone su un piano diverso rispetto a quello della statuizione della misura ablativa in riferimento, la quale consegue per legge al reato accertato in sentenza. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de