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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23511/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che il primo motivo di doglianza appare improponibile in quanto formulato in punto di fatto e su questioni di stretto merito, estranee alla verifica processuale di legittimità; il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché con esso il ricorrente si duole della misura della pena, senza allegare profili di illegalità; il terzo è, infine, palesemente infondato (termine massimo di prescrizione decorso dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello e in questa sede ininfluente, attesa l'inammissibilità degli altri motivi).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consiglie ensore [OSCURATO:PERSONA] idente Or d oni Giorgi\:) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] 16%1U ci n---------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che il primo motivo di doglianza appare improponibile in quanto formulato in punto di fatto e su questioni di stretto merito, estranee alla verifica processuale di legittimità; il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché con esso il ricorrente si duole della misura della pena, senza allegare profili di illegalità; il terzo è, infine, palesemente infondato (termine massimo di prescrizione decorso dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello e in questa sede ininfluente, attesa l'inammissibilità degli altri motivi). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglie ensore [OSCURATO:PERSONA] idente Or d oni Giorgi\:) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] 16%1U ci n---------
Sentenza Cassazione n. 23511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris