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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04656/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi degli artt. 624 e 625 comma primo, n. 2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

2.1. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.).

2.2. Nella specie la persona offesa in data 27 febbraio 2023, presentandosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena provvedeva alla remissione della querela precedentemente sporta in data 22 maggio 2015, remissione contestualmente accettata dal difensore dell'odierno ricorrente, all'uopo munito di procura speciale.

2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nella specie, sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

In tal senso conclude anche la memoria del difensore dell'imputato.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi degli artt. 624 e 625 comma primo, n. 2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.). 2.2. Nella specie la persona offesa in data 27 febbraio 2023, presentandosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena provvedeva alla remissione della querela precedentemente sporta in data 22 maggio 2015, remissione contestualmente accettata dal difensore dell'odierno ricorrente, all'uopo munito di procura speciale. 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nella specie, sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). In tal senso conclude anche la memoria del difensore dell'imputato. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. C
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