CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 14637/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 189, comma 6^ e 7^ C.d.S. e 590 cod. pen., per non avere, in occasione di un incidente stradale dal medesimo cagionato, cui conseguivano lesioni in capo a [OSCURATO:PERSONA], ottemperato all'obbligo di fermarsi, fornire le proprie generalità e prestare assistenza. Formula tre motivi di impugnazione. Con il primo fa valere la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale applicato d'ufficio la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la sussistenza dei presupposti. Richiama la giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., per non avere il giudice di secondo accolto l'istanza di rinnovazione istruttoria, a mezzo dell'escussione del tecnico di parte in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, rivolta a dimostrare l'incompatibilità delle lesioni riportate dalla parte offesa, consistite in un colpo di frusta, con l'urto laterale. Con il terzo motivo fa valere la violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, per avere la Corte ritenuto la responsabilità dell'imputato, in ordine al sinistro, mal valutando le prove, dalle quali emergeva che gli air bag delle due autovetture non si aprirono, a conferma della lievità dell'impatto e che l'auto della persona offesa, visionata da un agente della Polstrada, un'ora dopo il sinistro presentava solo lievi scalfitture. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è inammissibile. Con riferimento al primo motivo è sufficiente osservare che la doglianza non è stata proposta con l'appello e che anche aderendo alla tesi propugnata -su cui peraltro si registrano orientamenti difformi- mancano nel ricorso, né sono rinvenibili nella sentenza, elementi idonei a far ritenere la lieve entità dell'offesa arrecata. Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte congruamente motivato sulla necessità di introdurre la richiesta di escussione del consulente nei termini di cui all'art. 468 cod. proc. pen. e sulla non decisività della prova la cui ammissione è stata invocata. Il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato che la doglianza proposte in questa sede altro non sono che la ripetizione dei relativi motivi di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguata risposta sotto il profilo della ricostruzione del fatto ed alla compatibilità delle lesioni riportate dalla persona offesa con le modalità di accadimento del sinistro. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] M4r [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]