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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02258/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di RAFFAELECANTONE, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2010, la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] aveva assol to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per non aver commesso il fatto, dall’imputazione di concorso nel duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 1990.

Il primo Giudice aveva, invece, dichiarato responsabile dei medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA], già autore di un precedente tentato omicidio in danno diDi [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 12 anni di reclusione, con applicazione - i n prevalen za sulle aggravanti contestate - delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 8,decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nel dettaglio, la Corte di assise aveva riten uto non raggiunta la prova della partecipazione agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] , qual e di esecutore materiale , e di [OSCURATO:PERSONA],quale mandante, avendo reputato inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ricezione dell’incarico omicidiario d a parte di [OSCURATO:PERSONA] e avendo considerato non riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi, tenuto conto diquanto riferito al riguardo da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] .

I nfatti , mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato che, nel corso dell’agguato alle due vittime, [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato l’autovettura utilizzata dai killer e [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso i colpi di arma da fuoco, Ferrara aveva, invece,affermato che l’autista era stato [OSCURATO:PERSONA] e che sia quest’ultimo, sia [OSCURATO:PERSONA] avevano sparato, evidenziando solo quest ’ ultimo dichiarante che , all ’ epoca, [OSCURATO:PERSONA] diffidava di [OSCURATO:PERSONA].

I noltre, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva individua to la causale dell’omicidionella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto cedere al sodalizio una parte del denaro conseguito a titolo di indennizzo per l’espropriazione di alcuni suoi terreni, gli altri dichiaranti non avevano confermato tale causale.

Non rilevante, ai fini del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta la circostanza che, sulla base delle dichiar azioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato, in altro giudizio,per il duplice omicidio.

2. Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto appellosia il Pubblico ministero, che aveva censurato l ’ assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; sia la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva critica to i l mancat o riconoscimento delle attenuantigeneriche nella massima estensione e l’entità della pena inflittagli .

Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte di assise di appello di Napoli,dopo avere proced uto alla rinnovazione dell ’ istruttoria dibattimentale mediante audizione di [OSCURATO:PERSONA], FrancescoDella Corte e [OSCURATO:PERSONA], aveva confermatola sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];e aveva, invece, riformatola sentenza appellata sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la penain 11anni di reclusione, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo , escluse le aggravanti contestate in relazione all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] eapplicata la disciplina della continuazione,alla pena dell’ergastolo.

Secondo la Corte di appello , le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte circa le dinamiche dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA],riferitegli in più occasioni da llo stessoCantone, erano idonee a riscontrare il racconto di [OSCURATO:PERSONA], che essendo risultato attendibile quanto allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione delittuosa, doveva ritenersi tale anche in relazione al la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

L e dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dovevano, inoltre, ritenersi riscontrate da quanto riferito aDomenico [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due affiliati deceduti, sia da [OSCURATO:PERSONA] e da llo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte territoriale doveva, poi, farsi applicazione dell’aggravante della premeditazione - sulla base della preparazione e organizzazione dell ’ agguato nonché della predisposizione di armi e veicoli –e d i quella de i motivi abietti , essendo l ’ omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fin alizzato ad affermare la supremazia del clan dei Casalesi sul territorio.Su tali basi, doveva essere inflitta la pena dell ’ ergastolo, tenuto conto della gravità del reato e della negativa personalità dell’imputato, emergente dal certificato del casellario giudiziale,in cui erano riportate condanne per gravi delitti.

3. Con sentenza n. 48567in data 30 giugno 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la sentenza di appello, rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto nuovamente disporre l’audizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tenuto conto chela sentenza di appello avev a condannato [OSCURATO:PERSONA], in riforma del la sentenza di proscioglimento di primo grado,sulla base di una prova dichiarativa di contenuto decisivo,la quale era stata oggetto di rilettura alla luce del complessivo compendio probatorio.

In particolare, laCorte di appello aveva superato il contrasto, ritenuto dal Giudice di primo grado, tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e il racconto di [OSCURATO:PERSONA] circa i ruoli assunti,nell’azione omicidiaria,da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e circa il contesto di ipotetica diffidenza nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stessoCantone;e, a tal fine, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano rappresentato una prova decisiva, tenuto conto che entrambi i G iudici di merito a veva no riconosciuto ad esse unrilievo centrale.

4. Con sentenza in data 11 aprile 2025, emessa in sede di rinvio, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena dell’ergastolo.

Secondo la Corte, infatti: 1) tutti i dichiaranti hanno ricondotto il duplice omicidio alla volontà del clan de i Casalesi, secondo quanto riferito, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; 2) le dichiarazioni accusatorie, provenienti da fonti diverse e particolarmente qualificate, sono convergenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo esse riportato, a proposito dell’omicidio, ciò che proprio l ’ imputato aveva confidato a i due collaboratori; 3) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Della Corte s i riscontrano reciprocamente, avendo entrambi riferito che l ’ esecuzione dell ’ omicidio venne affidata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], i quali agirono in esecuzione deicomandi ricevut i da [OSCURATO:PERSONA]; 4) le dichiarazioni dei collaboratori hanno , inoltre, una valenza individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , dato che provengono da [OSCURATO:PERSONA], che organizzò il delitto affidando l’incarico a [OSCURATO:PERSONA] e allo stessoCantone, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Della Corte , c ui [OSCURATO:PERSONA] confessò di aver partecipato al delitto ; 5) n essun elemento p uò far sospettare che,tra i collaboratori, vi siano state intese precostituite o un reciproco allineamento dei rispettivi racconti , né che vi sia stato alcun inquinamento probatorio, dal momento che ciascuno di essi ha riferito sulla vicenda con coerenza rispetto alle originarie propalazioni, rese in contesti assolutamente diversi e a distanza di tempo;6) i dati informativi non provengono da una stessa fonte, dato che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato il racconto che gli fece [OSCURATO:PERSONA] su come fu commesso l’agguato, mentre [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato ciò che, in contesti diversi, disse loro RaffaeleCantone; 7) anche [OSCURATO:PERSONA] mostrato di conoscere i responsabili del duplice omicidio ed è stato preciso quando ne ha riferito la dinamica, fornendo informazioni specifiche sul tipo di armi usate dai killer (un fucile e una pistola) e riscontrat e dalle risultanze balistiche;8) il contrasto tra il racconto di [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara e a Della Corte , che pone [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell’auto, e quello di [OSCURATO:PERSONA] , che su de relato di Biondinoha, invece, riferito che [OSCURATO:PERSONA] guida va la vettura, valorizzato dal prim o Giudice per l a decisione assolutori a , non inficia il giudizio di responsabilità formulato a carico dell’imputato, posto chetutte le dichiarazioni dei collaboratori lo hanno indicato concordemente come uno degli esecutori materiali del duplice omicidio.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza emessa in sede rescissoria per il tramite del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

5.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192, commi3 e 4, c od. p roc. p en. in relazione al delitto contestato al capo A ) , con conseguente manifesta illogicità della motivazione in relazione alla piena attendibilità diDe [OSCURATO:PERSONA] circa i l momento esecutivo del l ’ agguato nonché alla valutazione deiracconti di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, d i [OSCURATO:PERSONA] e d i RaffaeleFerrara come idonei a costituire pieno riscontro de lla presenza e de l ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , in caso di ribaltamento , all’esito del giudizio diappello, della decisione liberatoria di primo grado , i giudici hanno l’obbligo di adottare una « motivazione rafforzata » , dovendo dimostrare specificamente l’insostenibilità,sul piano logico e giuridico , degli argomenti più rilevanti posti a fondamento della pronuncia assolutoria.

Nel caso di specie, i contributi diFrancesco Della Corte, d i [OSCURATO:PERSONA] e la « rimeditazione » di quello fornito da Ferrara non s arebbero dotati di una maggiore persuasività rispetto agli elementi valutati nelprimo giudizio con riferimento alla presenza e al ruolo diCantone nel duplice omicidio.

La rinnovata audizione della principale fonte informativa, costituita da [OSCURATO:PERSONA], a vrebbe rivelato ulteriori profili di divergenza rispetto alle versioni precedenti del medesimo loquens , oltre che rispetto al narrato d e i propalanti “ utilizzati ” a riscontro , mina ndo l ’ intrinseca attendibilità del suo racconto.

Al fine di superare il contrasto tra le dichiarazioni di Ferrara e quelle di [OSCURATO:PERSONA],inoltre, la Corte p artenope a finirebbe per affermare l ’ inattendibilità d el primo,il cui narrato fini rebbe per risultare distonico rispetto al la versione de gl i altri c ollaboratori , sicché esso non potrebbe costituire idoneo riscontro individualizzante alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] DeSimone.Dunque, la sentenza di appello procede rebbe a un frazionamento della versione offerta d a Ferrara (affidabile solo per quanto riferito de relatoda [OSCURATO:PERSONA]), con modalità che però non sarebbero consentite, tenuto conto dell’esistenza di un nesso di interferenza logica tra il contesto che avrebbe portato alla individuazione di Cantonecome esecutore dell’omicidio e il ruolo che egli avrebbe svoltonell’esecuzione del delitto.

La soluzione del Collegiodi merito, inoltre, prescinderebbe da un confronto ragionato con il percorso argomentativo della Corte di a ssise sammaritana , secondo cui la ricostruzione d i Ferrara non s arebbe compat i bile con quella d e l chiamante in correità, essendo il riscontro limitato alle indicazioni nominative, senza estendersi al contesto che avrebbe portato alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come co-esecutore, oltre che al ruolo svoltoda costui.

Infatti, mentre secondo [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] « non erano [ ... ] gente alle prime armi o inesperte » , tant’è che egli non aveva sentito il bisogno di chiedere contezza dei particolari della esecuzione, essendo comunque soddisfatto dell ’ esito positivo , secondo Ferrara, invece,[OSCURATO:PERSONA] diffidava di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai commesso omicidi in prima persona,sicché quella sarebbe stata per lui l’occasione di essere ammesso al giuramento,fino a quel momento preclusogli perché un parente suo lavorava nellapolizia.

Discordanze, quelle rilevate, che a veva no indotto la Corte sammaritana a ipotizzare che i due propalanti si riferissero aomicidi diversi.

E del resto ciò parrebbe avvalorato dal fatto mentre la Corte avrebbe ammesso che nel 1990, all’epoca dei fatti,[OSCURATO:PERSONA], come riferito da Ferrara, non era stato ancora stato ammesso al giuramento, [OSCURATO:PERSONA] aggiungerebbealle versioni precedenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato giuramento a partire dall’85-86; distonie sulle quali la sentenzanon motiverebbe affatto.

Quanto al secondo elemento di contrasto , relativo a l ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione del delitto, come autistao come killer, l’affermazione del Collegio di merito secondo cui tale punto non sarebbe decisivo , per avere tutti i collaboratori di giustiziaindicato in [OSCURATO:PERSONA] uno degli assassini di [OSCURATO:PERSONA], non solo vanificherebbel’esigenza di una motivazione rafforzata, ma non coglierebbe la portata dei rilievi difensivi.

Infatti, l ’ impossibilità di appurare la specifica condotta di partecipazione al delitto riflette rebbe l ’ assenza di convergenza sul punto delle fontidichiarative e, ancor prima, l ’inaffidabilità di ciascuna di esse , soprattutto conriguardo a Ferrara e Della Corte , i quali , pur riferendo quanto appreso de relato dalla medesima fonte (il che sollev erebbe , tra l ’ altro, un problema di autonomia reciproca) , compirebbero una ricostruzione non sovrapponibile (posto che, secondoFerrara, [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe riferito di aver sparato,mentre secondo Della Corte,[OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe svelato di aver guidato).

Il ricordo di Della Corte, oltretutto, sarebbeoltremodo vago e insicuro, collocando egli nella vettura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e forse anche Marano ; con una ricostruzione che la Corte rileggerebbe , illogicamente, affermando che quando Della Corteparlò di « macchina della morte » intendeva riferi rsi non alla vettura usata dai killerbensì all’azione organizzata.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA],chiamante in reità de relato, non sarebbe dato comprendere quale sia la fonte direttadella sua conoscenza, avendo la sentenza ipotizzato che egli abbia partecipato alle riunioni nel corso delle quali Della Corte avrebbe raccolto le confidenze d i [OSCURATO:PERSONA] , fermo restando che essendo il collaboratoreincerto sul fatto che all’omicidio avesse partecipato [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], il suo contributo sarebbeprivo della precisione necessaria a sostanziare un valido riscontro individualizzante.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 577, primo comma,nn. 3 e 4, 62 - bis , 69 e 133 c od. p en. nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di estensione all’imputato delle aggravanti contestate, nonché per apparenza dellamotivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alriconoscimento delle circostanze aggravanti, motivat o con il fatto che Ferrara avrebbe riferito in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in esecuzione di unmandato delittuoso dei vertici del clan merita ndo l ’ affiliazione formale attraverso il giuramento, si ribadisce la divergenza tra le dichiarazioni di Ferrara e quelle di altri propalanti in relazione alcontesto che avrebbe portato alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come co-esecutore, tanto che la stessa Corte territoriale avrebbe riconosciuto l’inaffidabilità del collaboratore sul punto,con consegue nte contraddittorietà motivazionale.

In questo modo , la sussistenza della premeditazione non sarebbe ancorata a comprovate emergenze probatorie, ma verrebbe formulata in termini di verosimiglianza, non potendo il cosiddetto «agguato» ritenersi sufficiente a dimostrare la premeditazione in a s s enza degli elementi cronologico eideologico.

Del pari, quanto al l ’aggravante dei cd. motivi abietti, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui p ossa affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA] avesse la consapevolezza del movente, o, comunque, avesse aderitoal movente dei complici.

Rispetto alle attenuanti generiche, sarebbe irragionevole il riferimento alla commissione di precedenti delittida parte dell’imputato, posto che , all ’ epoca dei fatti,[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incensurato ; così come il logico sarebbe il non aver preso in considerazionela notevole distanza nel tempo dei fatti, la giovane età del ricorrente alladata di consumazione dei delitti, nonché le gravi condizioni di salute incui [OSCURATO:PERSONA] , allo stato, verserebbe .

3. In data 10 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Muovendo dall’analisi del primo motivo, giova premettere un breve riepilogo dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle chiamate in reità e in correità e in materia di motivazione rafforzata.

2.1. L’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta la disciplina in materia di valutazione probatoria delle dichiarazioni del coimputato, che nella presente vicenda processuale costituiscono il precipuo tessuto probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale disposizione processuale, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni dei soggetti coimputati o imputati di reato connesso o collegato è condizionata all’esistenza di «... altri elementi di prova, che ne confermano l’attendibilità», costituenti adeguato riscontro al contenuto di quelle propalazioni.

Queste ultime, peraltro, posseggono una valenza probatoria che può connotarsi in maniera differente a seconda che si sia al cospetto di «chiamate in correità», allorché il dichiarante riferisca il proprio diretto coinvolgimento nel fatto oggetto dell’imputazione e, a seguire, il ruolo di compartecipi assunto da altri soggetti, o che si tratti, invece, di «chiamate in reità » , che ricorr ono quando il dichiarante indichi come autori del fatto terzi soggetti, senza che il primo si attribuisca il ruolo di « partecipe» dello stesso.

In fatti , se le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell’art. 192 devono essere, sempre e comunque, sottoposte a un duplice penetrante controllo, volto ad accertare tanto l’attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l’affidabilità ab extrinsecodelle accuse formulate, è nel caso della chiamata in reità che questo procedimento di verifica deve essere condotto con particolare rigore.

Infatti, mentre la «chiamata in correità»contiene, in sé, un primo e fondamentale indice di attendibilità intrinseca, consistente nel disvelamento della propria responsabilità (cd. parte confessoria) sullo specifico fatto contestato, e di regola consente, prospettando in via diretta le modalità di realizzazione del fatto, una più ampia e approfondita ricerca dei necessari riscontri, la «chiamata in reità», invece, avendo a oggetto fatti relativi esclusivamente a terze persone (come tali non suscettibili di riverberarsi in pregiudizio del chiamante) ed essendo tendenzialmente de relato, reca in sé tutti i “rischi” insiti nella trasmissione di una conoscenza da un soggetto a un altro, connessi alla possibilità della imprecisione del racconto, alla differenza percettiva tra il vissuto e il narrato, con le inevitabili conseguenze in tema di capacità di rievocazione mnemonica.

In ogni caso, come anticipato, ai fini del riconoscimento del carattere di prova alla chiamata in correità o in reità ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza dei seguentirequisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; 2) l’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del chiamante in correità, attraverso elementi di prova estrinseci, al cui esame, peraltro, deve procedersi soltanto ove positivamente scrutinata la credibilità del dichiarante e l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, fermo restando che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 -01; nella giurisprudenza successiva v.

Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 -01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 -01).

Tali riscontri, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. circolarità probatoria e che non devono necessariamente avere la consistenza di una prova autosufficiente, possono consistere in elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura (dagli elementi di prova rappresentativa, agli elementi di prova logica e indiziari), ivi compresa un’altra chiamata in correità (o in reità); a condizione, in quest’ultimo caso, che siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 -01, nella giurisprudenza successiva in termini Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01; Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948 - 01 ).

Inoltre, va anche ricordato che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la “chiamata” ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503- 01 ).

Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte dell'imputato in relazione al medesimo reato sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggettodella prova, non è ravvisabile alcuna “circolarità”, i dichiaranti sono fontidirette e autonome della circostanza riferita: l'imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi (nelle circostanze che devono essere specificate), ha rivendicato la paternità del reato(così Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA],in motivazione).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infine, l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente, per il principio della cosiddetta «frazionabilità» della valutazione, tutte le altre, a condizione che: non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita -per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara -in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 3/04/2017, Polimeni, Rv. 270153- 01 ; v . altresì Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309- 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 , dep. 2023, Paola,Rv. 284836 - 01 ). 2.2.Sotto altro profilo va anche ricordato, sempre in premessa , che nel caso in cui, come quello di specie, la sentenza di appelloabbia operato una radicale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, essa deve presentare una motivazione cd. rafforzata.

In argomento , la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo chepuò ritenersi ormai consolidato, che tale motivazione consista nel delineare le lineeportanti dell’alternativo ragionamento probatorio e nel confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01), in modo da conferire alla decisione di condanna una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01), senza limitarsi a imporre una diversa valutazione del compendio probatorio solo perchépreferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 -01).

2.3. Tanto osservato, rileva il Collegio che la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio si è complessivamente uniformataai principi sopra riassunti.

Invero, la Corte di appello ha compiuto un vaglio puntuale delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], mandante dell’omicidio, compiendo preliminarmente un approfondito apprezzamento dell ’ attendibilità soggettiva del collaboratore e dell’intrinseca coerenza del suo contributo narrativo (v. pagg. 17 e seguenti della sentenza impugnata); e ne ha, indi, verificato l’attendibilità estrinseca, individuando degli specifici elementi di riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori(come [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA]) , i quali, pur facendo parte del medesimo sodalizio, non avevano concorso nella realizzazione del grave episodio delittuoso e che, dunque, sono stati considerati quali chiamanti in reità che riscontrano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, pur prendendo atto della presenza di alcune discrasie nel racconto dei vari dichiaranti, e in particolare tra il narrato di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Ferrara, nonché tra le dichiarazioni di quest’ultimo e quelle di Della Corte(v. infra ) , la motivazione della sentenza impugnata ha , comunque , evidenziato come esse , anchese in parte divergenti sul ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’azione omicida,non intacchino il nucleo essenziale dei rispettivi raccont i.

Si è detto, infatti, che il racconto di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva sparato, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato il veicolo utilizzato dai killer, sia stato confermato, negli stessi termini,dal solo [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, il qual e , peraltro,riferiva quanto direttamente appreso dall’imputato.

Una versione non collimante con quanto riferito da Ferrara, secondo cuiCantone gli aveva raccontato di averesparato.

Tuttavia,i vari contributi dichiarativi non presentano alcuna discrasia in ordine ad alcunidati fondamental i dell ’ episodio criminoso oggetto del presente giudizio .

In primis, vi èil fatto che il duplice omicidio avesse trovato origine in una decisione del clandei Casalesi, secondo quanto riferito, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e da GiuseppeQuadrano.

Secondariamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte sono convergenti nel riferire che [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA], lacui responsabilità è già stata definitivamente accertata, e [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

E tutte le fonti dichiarative concordano nel riferire che l’omicidio fosse stato commesso da entrambi i soggetti a ciò incaricati, presenti sul luogo dell’agguato.

Inoltre, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo l’esecuzione del duplice delitto, avesse ammesso la propria responsabilità attraverso una vera e propria confessione stragiudiziale, in occasione di separate conversazioni con Ferrara e Della Corte, è stato confermato da entrambi i collaboratori di giustizia, senza che, per le ragioni già indicate, possa porsi alcun problema di circolarità informativa, come invece dedotto dalla difesa.

Il fatto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio, dunque, è stato ritenuto, condivisibilmente, provato, anche alla luce del vaglio positivo della credibilità soggettiva dei collaboratori, non essendo emerso alcun elemento per ipotizzare che, tra essi, vi siano state intese precostituite o un reciproco allineamento dei rispettivi racconti, né che vi sia stata alcun a operazione di inquinamento probatorio, dal momento che ciascuno di essi ha riferito sulla vicenda con coerenza rispetto alle originarie propalazioni, rese in contesti assolutamente diversi e a distanza di tempo.

Tutto ciò, pertanto, ha consenti to alla Corte territoriale di operare una legittima valutazione frazionata dei contributi dichiarativi degli altri collaboratori, funzionali a riscontrare il contenuto del racconto reso dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA].

Va, peraltro, osservato che, secondo quanto riportato in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere saputo che [OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva sparato e che [OSCURATO:PERSONA] era l’autista, senza che il collaboratore abbia, però,indicato la fonte delle sue conoscenze, atteso che [OSCURATO:PERSONA], sempre stando a ciò che la sentenza riferisce, gli aveva confermato unicamente di aver ucciso [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma senza diffondersi in particolari, che del resto, come ammesso dal dichiarante, nemmeno gli interessavano.

Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nuovamente sentito in sede di rinnovazione istruttoria, ha riferito di avere pensato che [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato in quantoera il soggetto più esperto, tanto è vero che era stato scelto in quanto assai abile e intelligente.

Dunque, dalla stessa sentenza emerge chiaramente che, nell’indicare i ruoli rispettivamente ricoperti dai due esecutori, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato una propria deduzione, senza, dunque, condividere un’informazione acquisita in maniera precisada [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, va sottolineato come la Corte territoriale abbia, altresì, sottolineato che lo svolgimento dei fatti, ricostrui to in base a una prova generic a da lla quale emergeva l ’ impiego di due armi e, dunque, di almeno due componenti del commando omicida,era pienamente compatibile con il duplice ruolo , di autista e di sparatore,da parte di [OSCURATO:PERSONA].Con ciò dovendosi escludere che la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata smentita dal complesso delle altre acquisizioni istruttorie.

In definitiva, la sentenza impugnata ha, dunque, operato un vaglio puntuale della piattaforma istruttoria, evidenziando gli elementi di non grave distonia rilevabili tra le dichiarazioni rese dai collaboratori e cogliendone la complessiva coerenza sul piano narrativo e, in definitiva, soffermandosi su ciascuno degli argomenti che avevano condotto il primo Giudice alla pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in questo modo fornendo alla decisione di secondo grado un apparato giustificativo che dà compiutamente conto dei relativi passaggi logici in modo di conferire ad essa una forza persuasiva superiore rispetto alla prima sentenza (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 -01).

Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Infondato è anche il secondo motivo.

3.1. Sotto un primo profilo, le censure riguardano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

In proposito, va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fareemergere lo scrutinio compiuto in ordine al l ’ adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v.,tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 2 8/10/2010, Straface, Rv. 248737- 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591 - 01 ; più recentemente v.

Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01).

In questa prospettiva, il giudice, se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenut i di preponderante rilievoai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall’art.133cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte territoriale, che con motivazione congrua e logica ha richiama to, in primis , l ’ estrema gravità delle modalità della condotta, posto che la vittima venne uccisa in maniera proditoria, con l’uso di micidiali armi da fuoco, con un’azione meditata, organizzata e portata a segno con assoluta spietatezza, che coinvolgeva nell’omicidio anche una vittima del tutto estranea; ma anche l’intensità del dolo con cui l’imputato concorse nel delittoe la pessima biogra fia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] , emerge nte dal certificato del casellarioe indicativa della sua elevata pericolosità sociale indipendentemente dal momento della realizzazione dei fatti oggetto delle precedenti condanne penali (posto che l’art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. ne prevede la valorizzazione nel contesto della cd. vita anteatta dell’imputato, ma che il successivo n. 3 dello stesso comma consente di tenere conto anche della condotta susseguente al reato).

3.2. Sotto un secondo aspetto, il motivo censura il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione.

In argomento,va ricordato che, secondo la giurisprudenza ( v . per tutte Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 -01), l’aggravante in parola ricorre quando sussistano un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica);e la sua esistenza, come avviene per ogni altra aggravante, può essere accertata anche con il ricorso alla prova logica, alla stregua degli elementi indiziari costituiti dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente, attraverso i quali, nell’ambito di una valutazione globale e unitaria, sia possibile affermare, in termini di certezza processuale, la configurabilità dei requisiti di natura cronologica e ideologica, non essendo, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accordo è stato raggiunto (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 — 01) .

Inoltre, l ’ aggravante in parola è applicabile anche al concorrente che non abbia premeditato la commissione del delitto, a condizione che egli abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all’evento criminoso, l’effettiva conoscenza della altrui premeditazione (cfr. Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 –02).

Ebbene, la sentenza impugnata ha spiega to , in maniera puntual e e logica , perché l’aggravante debba essere ritenuta sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando, in primis,come dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siaemerso che l ’ omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato decis o molto tempo prima della sua effettivarealizzazione,essendo stata la vittima destinataria di un primo agguato, del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato parte attiva.

Inoltre, la sentenza ha posto in luce come l’incarico di eseguire il delitto fosse stato conferito a [OSCURATO:PERSONA] e a Cantonecon anticipo, onde consentire loro di reperire le armi e di organizzare l’agguato osservando leabitudini e gli spostamenti della vittima,come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel raccontare di come costoro l’avessero pedinata per diverso tempo.

E ha logicamente ritenuto che non fosse dubitabile,nel caso di specie, sia che la premeditazione sussistesse in capo a [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del tempo impiegato dai due sicari nell’osservare i movimenti della vittima, nel minuirsi delle armi e dei mezzi per organizzare l’agguato, essendosi tale arco temporale protratto per un tempo sufficiente a desistere dal proposito delittuoso; sia che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che il delitto era stato premeditato da chi gli aveva dato il mandato, ossia lo stesso [OSCURATO:PERSONA], considerato che, all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] era già operativo nell’organizzazione camorristica e che, dunque, egli obbediva in maniera pienamente consapevole al mandato delittuoso conferitogli, che sapeva essere «espressione di una antica e mai venuta meno volontà dei vertici del clane dello stesso [OSCURATO:PERSONA]» (così la sentenza impugnata a pag. 30) .

Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle considerazioni difensive sul punto.

3.3. Quanto, infine, all’aggravante sui motivi abietti, legata all’affermazione della volontà di affermare la supremazia del clan, va in premessa evidenziato che le censure non attengono alla configurabilità in termini oggettivi della circostanza de qua, quanto alla consapevolezza della sua esistenza in capo agli altri partecipi da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata ha posto in luce sia gli elementi che consentivano affermarne la configurabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA], sia quelli che conducevano a ritenere la sua consapevolezza delcarattere abietto dei motivi di chi gli aveva commissionato il delitto.

Quanto al primo profilo, la sentenza ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che la sua partecipazione all’omicidio gli aveva consentito di rivendicare l ’ affiliazione formale al sodalizio , secondo quanto riferito al collaboratore dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e come confermato dal fatto che, dopo l’omicidio, l’affiliazione aveva effettivamente avuto luogo, secondo quanto indirettamente confermato da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che, all’epoca dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva prestato il giuramento, avvenuto successivamente.In ogni caso, come già osservato con riferimento al tema della premeditazione, la sentenza ha ritenuto pacifico e non controverso che l’ordine proveniva dai vertici del clan, di tal che egli era certamente consapevole del fatto che l’omicidio si inseriva nel contesto delle logiche criminali del gruppo camorristico che i capi del sodalizio avevano inteso perseguire per ragioni di supremazia criminale (e, in definitiva, del carattere abietto del motivo a delinquere, secondo la ricostruzione dell’aggravante cui la giurisprudenza comunemente accede: cfr. Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo,Rv. 230243 –01; più di recente Sez. 1, n. 16101 del 20/01/2021, Liguori, Rv. 281192 - 01) .

Ciò che,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di RAFFAELECANTONE, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2010, la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] aveva assol to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per non aver commesso il fatto, dall’imputazione di concorso nel duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 1990. Il primo Giudice aveva, invece, dichiarato responsabile dei medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA], già autore di un precedente tentato omicidio in danno diDi [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 12 anni di reclusione, con applicazione - i n prevalen za sulle aggravanti contestate - delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 8,decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Nel dettaglio, la Corte di assise aveva riten uto non raggiunta la prova della partecipazione agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] , qual e di esecutore materiale , e di [OSCURATO:PERSONA],quale mandante, avendo reputato inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ricezione dell’incarico omicidiario d a parte di [OSCURATO:PERSONA] e avendo considerato non riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi, tenuto conto diquanto riferito al riguardo da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] . I nfatti , mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato che, nel corso dell’agguato alle due vittime, [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato l’autovettura utilizzata dai killer e [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso i colpi di arma da fuoco, Ferrara aveva, invece,affermato che l’autista era stato [OSCURATO:PERSONA] e che sia quest’ultimo, sia [OSCURATO:PERSONA] avevano sparato, evidenziando solo quest ’ ultimo dichiarante che , all ’ epoca, [OSCURATO:PERSONA] diffidava di [OSCURATO:PERSONA]. I noltre, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva individua to la causale dell’omicidionella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto cedere al sodalizio una parte del denaro conseguito a titolo di indennizzo per l’espropriazione di alcuni suoi terreni, gli altri dichiaranti non avevano confermato tale causale. Non rilevante, ai fini del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta la circostanza che, sulla base delle dichiar azioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato, in altro giudizio,per il duplice omicidio. 2. Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto appellosia il Pubblico ministero, che aveva censurato l ’ assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; sia la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva critica to i l mancat o riconoscimento delle attenuantigeneriche nella massima estensione e l’entità della pena inflittagli . Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte di assise di appello di Napoli,dopo avere proced uto alla rinnovazione dell ’ istruttoria dibattimentale mediante audizione di [OSCURATO:PERSONA], FrancescoDella Corte e [OSCURATO:PERSONA], aveva confermatola sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];e aveva, invece, riformatola sentenza appellata sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la penain 11anni di reclusione, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo , escluse le aggravanti contestate in relazione all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] eapplicata la disciplina della continuazione,alla pena dell’ergastolo. Secondo la Corte di appello , le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte circa le dinamiche dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA],riferitegli in più occasioni da llo stessoCantone, erano idonee a riscontrare il racconto di [OSCURATO:PERSONA], che essendo risultato attendibile quanto allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione delittuosa, doveva ritenersi tale anche in relazione al la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. L e dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dovevano, inoltre, ritenersi riscontrate da quanto riferito aDomenico [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due affiliati deceduti, sia da [OSCURATO:PERSONA] e da llo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale doveva, poi, farsi applicazione dell’aggravante della premeditazione - sulla base della preparazione e organizzazione dell ’ agguato nonché della predisposizione di armi e veicoli –e d i quella de i motivi abietti , essendo l ’ omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fin alizzato ad affermare la supremazia del clan dei Casalesi sul territorio.Su tali basi, doveva essere inflitta la pena dell ’ ergastolo, tenuto conto della gravità del reato e della negativa personalità dell’imputato, emergente dal certificato del casellario giudiziale,in cui erano riportate condanne per gravi delitti. 3. Con sentenza n. 48567in data 30 giugno 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la sentenza di appello, rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto nuovamente disporre l’audizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tenuto conto chela sentenza di appello avev a condannato [OSCURATO:PERSONA], in riforma del la sentenza di proscioglimento di primo grado,sulla base di una prova dichiarativa di contenuto decisivo,la quale era stata oggetto di rilettura alla luce del complessivo compendio probatorio. In particolare, laCorte di appello aveva superato il contrasto, ritenuto dal Giudice di primo grado, tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e il racconto di [OSCURATO:PERSONA] circa i ruoli assunti,nell’azione omicidiaria,da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e circa il contesto di ipotetica diffidenza nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stessoCantone;e, a tal fine, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano rappresentato una prova decisiva, tenuto conto che entrambi i G iudici di merito a veva no riconosciuto ad esse unrilievo centrale. 4. Con sentenza in data 11 aprile 2025, emessa in sede di rinvio, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena dell’ergastolo. Secondo la Corte, infatti: 1) tutti i dichiaranti hanno ricondotto il duplice omicidio alla volontà del clan de i Casalesi, secondo quanto riferito, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; 2) le dichiarazioni accusatorie, provenienti da fonti diverse e particolarmente qualificate, sono convergenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo esse riportato, a proposito dell’omicidio, ciò che proprio l ’ imputato aveva confidato a i due collaboratori; 3) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Della Corte s i riscontrano reciprocamente, avendo entrambi riferito che l ’ esecuzione dell ’ omicidio venne affidata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], i quali agirono in esecuzione deicomandi ricevut i da [OSCURATO:PERSONA]; 4) le dichiarazioni dei collaboratori hanno , inoltre, una valenza individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , dato che provengono da [OSCURATO:PERSONA], che organizzò il delitto affidando l’incarico a [OSCURATO:PERSONA] e allo stessoCantone, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Della Corte , c ui [OSCURATO:PERSONA] confessò di aver partecipato al delitto ; 5) n essun elemento p uò far sospettare che,tra i collaboratori, vi siano state intese precostituite o un reciproco allineamento dei rispettivi racconti , né che vi sia stato alcun inquinamento probatorio, dal momento che ciascuno di essi ha riferito sulla vicenda con coerenza rispetto alle originarie propalazioni, rese in contesti assolutamente diversi e a distanza di tempo;6) i dati informativi non provengono da una stessa fonte, dato che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato il racconto che gli fece [OSCURATO:PERSONA] su come fu commesso l’agguato, mentre [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato ciò che, in contesti diversi, disse loro RaffaeleCantone; 7) anche [OSCURATO:PERSONA] mostrato di conoscere i responsabili del duplice omicidio ed è stato preciso quando ne ha riferito la dinamica, fornendo informazioni specifiche sul tipo di armi usate dai killer (un fucile e una pistola) e riscontrat e dalle risultanze balistiche;8) il contrasto tra il racconto di [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara e a Della Corte , che pone [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell’auto, e quello di [OSCURATO:PERSONA] , che su de relato di Biondinoha, invece, riferito che [OSCURATO:PERSONA] guida va la vettura, valorizzato dal prim o Giudice per l a decisione assolutori a , non inficia il giudizio di responsabilità formulato a carico dell’imputato, posto chetutte le dichiarazioni dei collaboratori lo hanno indicato concordemente come uno degli esecutori materiali del duplice omicidio. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza emessa in sede rescissoria per il tramite del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 5.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192, commi3 e 4, c od. p roc. p en. in relazione al delitto contestato al capo A ) , con conseguente manifesta illogicità della motivazione in relazione alla piena attendibilità diDe [OSCURATO:PERSONA] circa i l momento esecutivo del l ’ agguato nonché alla valutazione deiracconti di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, d i [OSCURATO:PERSONA] e d i RaffaeleFerrara come idonei a costituire pieno riscontro de lla presenza e de l ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , in caso di ribaltamento , all’esito del giudizio diappello, della decisione liberatoria di primo grado , i giudici hanno l’obbligo di adottare una « motivazione rafforzata » , dovendo dimostrare specificamente l’insostenibilità,sul piano logico e giuridico , degli argomenti più rilevanti posti a fondamento della pronuncia assolutoria. Nel caso di specie, i contributi diFrancesco Della Corte, d i [OSCURATO:PERSONA] e la « rimeditazione » di quello fornito da Ferrara non s arebbero dotati di una maggiore persuasività rispetto agli elementi valutati nelprimo giudizio con riferimento alla presenza e al ruolo diCantone nel duplice omicidio. La rinnovata audizione della principale fonte informativa, costituita da [OSCURATO:PERSONA], a vrebbe rivelato ulteriori profili di divergenza rispetto alle versioni precedenti del medesimo loquens , oltre che rispetto al narrato d e i propalanti “ utilizzati ” a riscontro , mina ndo l ’ intrinseca attendibilità del suo racconto. Al fine di superare il contrasto tra le dichiarazioni di Ferrara e quelle di [OSCURATO:PERSONA],inoltre, la Corte p artenope a finirebbe per affermare l ’ inattendibilità d el primo,il cui narrato fini rebbe per risultare distonico rispetto al la versione de gl i altri c ollaboratori , sicché esso non potrebbe costituire idoneo riscontro individualizzante alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] DeSimone.Dunque, la sentenza di appello procede rebbe a un frazionamento della versione offerta d a Ferrara (affidabile solo per quanto riferito de relatoda [OSCURATO:PERSONA]), con modalità che però non sarebbero consentite, tenuto conto dell’esistenza di un nesso di interferenza logica tra il contesto che avrebbe portato alla individuazione di Cantonecome esecutore dell’omicidio e il ruolo che egli avrebbe svoltonell’esecuzione del delitto. La soluzione del Collegiodi merito, inoltre, prescinderebbe da un confronto ragionato con il percorso argomentativo della Corte di a ssise sammaritana , secondo cui la ricostruzione d i Ferrara non s arebbe compat i bile con quella d e l chiamante in correità, essendo il riscontro limitato alle indicazioni nominative, senza estendersi al contesto che avrebbe portato alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come co-esecutore, oltre che al ruolo svoltoda costui. Infatti, mentre secondo [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] « non erano [ ... ] gente alle prime armi o inesperte » , tant’è che egli non aveva sentito il bisogno di chiedere contezza dei particolari della esecuzione, essendo comunque soddisfatto dell ’ esito positivo , secondo Ferrara, invece,[OSCURATO:PERSONA] diffidava di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai commesso omicidi in prima persona,sicché quella sarebbe stata per lui l’occasione di essere ammesso al giuramento,fino a quel momento preclusogli perché un parente suo lavorava nellapolizia. Discordanze, quelle rilevate, che a veva no indotto la Corte sammaritana a ipotizzare che i due propalanti si riferissero aomicidi diversi. E del resto ciò parrebbe avvalorato dal fatto mentre la Corte avrebbe ammesso che nel 1990, all’epoca dei fatti,[OSCURATO:PERSONA], come riferito da Ferrara, non era stato ancora stato ammesso al giuramento, [OSCURATO:PERSONA] aggiungerebbealle versioni precedenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato giuramento a partire dall’85-86; distonie sulle quali la sentenzanon motiverebbe affatto. Quanto al secondo elemento di contrasto , relativo a l ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione del delitto, come autistao come killer, l’affermazione del Collegio di merito secondo cui tale punto non sarebbe decisivo , per avere tutti i collaboratori di giustiziaindicato in [OSCURATO:PERSONA] uno degli assassini di [OSCURATO:PERSONA], non solo vanificherebbel’esigenza di una motivazione rafforzata, ma non coglierebbe la portata dei rilievi difensivi. Infatti, l ’ impossibilità di appurare la specifica condotta di partecipazione al delitto riflette rebbe l ’ assenza di convergenza sul punto delle fontidichiarative e, ancor prima, l ’inaffidabilità di ciascuna di esse , soprattutto conriguardo a Ferrara e Della Corte , i quali , pur riferendo quanto appreso de relato dalla medesima fonte (il che sollev erebbe , tra l ’ altro, un problema di autonomia reciproca) , compirebbero una ricostruzione non sovrapponibile (posto che, secondoFerrara, [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe riferito di aver sparato,mentre secondo Della Corte,[OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe svelato di aver guidato). Il ricordo di Della Corte, oltretutto, sarebbeoltremodo vago e insicuro, collocando egli nella vettura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e forse anche Marano ; con una ricostruzione che la Corte rileggerebbe , illogicamente, affermando che quando Della Corteparlò di « macchina della morte » intendeva riferi rsi non alla vettura usata dai killerbensì all’azione organizzata. Quanto a [OSCURATO:PERSONA],chiamante in reità de relato, non sarebbe dato comprendere quale sia la fonte direttadella sua conoscenza, avendo la sentenza ipotizzato che egli abbia partecipato alle riunioni nel corso delle quali Della Corte avrebbe raccolto le confidenze d i [OSCURATO:PERSONA] , fermo restando che essendo il collaboratoreincerto sul fatto che all’omicidio avesse partecipato [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], il suo contributo sarebbeprivo della precisione necessaria a sostanziare un valido riscontro individualizzante. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 577, primo comma,nn. 3 e 4, 62 - bis , 69 e 133 c od. p en. nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di estensione all’imputato delle aggravanti contestate, nonché per apparenza dellamotivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alriconoscimento delle circostanze aggravanti, motivat o con il fatto che Ferrara avrebbe riferito in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in esecuzione di unmandato delittuoso dei vertici del clan merita ndo l ’ affiliazione formale attraverso il giuramento, si ribadisce la divergenza tra le dichiarazioni di Ferrara e quelle di altri propalanti in relazione alcontesto che avrebbe portato alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come co-esecutore, tanto che la stessa Corte territoriale avrebbe riconosciuto l’inaffidabilità del collaboratore sul punto,con consegue nte contraddittorietà motivazionale. In questo modo , la sussistenza della premeditazione non sarebbe ancorata a comprovate emergenze probatorie, ma verrebbe formulata in termini di verosimiglianza, non potendo il cosiddetto «agguato» ritenersi sufficiente a dimostrare la premeditazione in a s s enza degli elementi cronologico eideologico. Del pari, quanto al l ’aggravante dei cd. motivi abietti, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui p ossa affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA] avesse la consapevolezza del movente, o, comunque, avesse aderitoal movente dei complici. Rispetto alle attenuanti generiche, sarebbe irragionevole il riferimento alla commissione di precedenti delittida parte dell’imputato, posto che , all ’ epoca dei fatti,[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incensurato ; così come il logico sarebbe il non aver preso in considerazionela notevole distanza nel tempo dei fatti, la giovane età del ricorrente alladata di consumazione dei delitti, nonché le gravi condizioni di salute incui [OSCURATO:PERSONA] , allo stato, verserebbe . 3. In data 10 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Muovendo dall’analisi del primo motivo, giova premettere un breve riepilogo dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle chiamate in reità e in correità e in materia di motivazione rafforzata. 2.1. L’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta la disciplina in materia di valutazione probatoria delle dichiarazioni del coimputato, che nella presente vicenda processuale costituiscono il precipuo tessuto probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale disposizione processuale, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni dei soggetti coimputati o imputati di reato connesso o collegato è condizionata all’esistenza di «... altri elementi di prova, che ne confermano l’attendibilità», costituenti adeguato riscontro al contenuto di quelle propalazioni. Queste ultime, peraltro, posseggono una valenza probatoria che può connotarsi in maniera differente a seconda che si sia al cospetto di «chiamate in correità», allorché il dichiarante riferisca il proprio diretto coinvolgimento nel fatto oggetto dell’imputazione e, a seguire, il ruolo di compartecipi assunto da altri soggetti, o che si tratti, invece, di «chiamate in reità » , che ricorr ono quando il dichiarante indichi come autori del fatto terzi soggetti, senza che il primo si attribuisca il ruolo di « partecipe» dello stesso. In fatti , se le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell’art. 192 devono essere, sempre e comunque, sottoposte a un duplice penetrante controllo, volto ad accertare tanto l’attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l’affidabilità ab extrinsecodelle accuse formulate, è nel caso della chiamata in reità che questo procedimento di verifica deve essere condotto con particolare rigore. Infatti, mentre la «chiamata in correità»contiene, in sé, un primo e fondamentale indice di attendibilità intrinseca, consistente nel disvelamento della propria responsabilità (cd. parte confessoria) sullo specifico fatto contestato, e di regola consente, prospettando in via diretta le modalità di realizzazione del fatto, una più ampia e approfondita ricerca dei necessari riscontri, la «chiamata in reità», invece, avendo a oggetto fatti relativi esclusivamente a terze persone (come tali non suscettibili di riverberarsi in pregiudizio del chiamante) ed essendo tendenzialmente de relato, reca in sé tutti i “rischi” insiti nella trasmissione di una conoscenza da un soggetto a un altro, connessi alla possibilità della imprecisione del racconto, alla differenza percettiva tra il vissuto e il narrato, con le inevitabili conseguenze in tema di capacità di rievocazione mnemonica. In ogni caso, come anticipato, ai fini del riconoscimento del carattere di prova alla chiamata in correità o in reità ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza dei seguentirequisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; 2) l’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del chiamante in correità, attraverso elementi di prova estrinseci, al cui esame, peraltro, deve procedersi soltanto ove positivamente scrutinata la credibilità del dichiarante e l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, fermo restando che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 -01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 -01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 -01). Tali riscontri, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. circolarità probatoria e che non devono necessariamente avere la consistenza di una prova autosufficiente, possono consistere in elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura (dagli elementi di prova rappresentativa, agli elementi di prova logica e indiziari), ivi compresa un’altra chiamata in correità (o in reità); a condizione, in quest’ultimo caso, che siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 -01, nella giurisprudenza successiva in termini Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01; Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948 - 01 ). Inoltre, va anche ricordato che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la “chiamata” ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503- 01 ). Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte dell'imputato in relazione al medesimo reato sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggettodella prova, non è ravvisabile alcuna “circolarità”, i dichiaranti sono fontidirette e autonome della circostanza riferita: l'imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi (nelle circostanze che devono essere specificate), ha rivendicato la paternità del reato(così Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA],in motivazione). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infine, l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente, per il principio della cosiddetta «frazionabilità» della valutazione, tutte le altre, a condizione che: non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita -per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara -in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 3/04/2017, Polimeni, Rv. 270153- 01 ; v . altresì Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309- 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 , dep. 2023, Paola,Rv. 284836 - 01 ). 2.2.Sotto altro profilo va anche ricordato, sempre in premessa , che nel caso in cui, come quello di specie, la sentenza di appelloabbia operato una radicale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, essa deve presentare una motivazione cd. rafforzata. In argomento , la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo chepuò ritenersi ormai consolidato, che tale motivazione consista nel delineare le lineeportanti dell’alternativo ragionamento probatorio e nel confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01), in modo da conferire alla decisione di condanna una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01), senza limitarsi a imporre una diversa valutazione del compendio probatorio solo perchépreferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 -01). 2.3. Tanto osservato, rileva il Collegio che la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio si è complessivamente uniformataai principi sopra riassunti. Invero, la Corte di appello ha compiuto un vaglio puntuale delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], mandante dell’omicidio, compiendo preliminarmente un approfondito apprezzamento dell ’ attendibilità soggettiva del collaboratore e dell’intrinseca coerenza del suo contributo narrativo (v. pagg. 17 e seguenti della sentenza impugnata); e ne ha, indi, verificato l’attendibilità estrinseca, individuando degli specifici elementi di riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori(come [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA]) , i quali, pur facendo parte del medesimo sodalizio, non avevano concorso nella realizzazione del grave episodio delittuoso e che, dunque, sono stati considerati quali chiamanti in reità che riscontrano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, pur prendendo atto della presenza di alcune discrasie nel racconto dei vari dichiaranti, e in particolare tra il narrato di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Ferrara, nonché tra le dichiarazioni di quest’ultimo e quelle di Della Corte(v. infra ) , la motivazione della sentenza impugnata ha , comunque , evidenziato come esse , anchese in parte divergenti sul ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’azione omicida,non intacchino il nucleo essenziale dei rispettivi raccont i. Si è detto, infatti, che il racconto di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva sparato, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato il veicolo utilizzato dai killer, sia stato confermato, negli stessi termini,dal solo [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, il qual e , peraltro,riferiva quanto direttamente appreso dall’imputato. Una versione non collimante con quanto riferito da Ferrara, secondo cuiCantone gli aveva raccontato di averesparato. Tuttavia,i vari contributi dichiarativi non presentano alcuna discrasia in ordine ad alcunidati fondamental i dell ’ episodio criminoso oggetto del presente giudizio . In primis, vi èil fatto che il duplice omicidio avesse trovato origine in una decisione del clandei Casalesi, secondo quanto riferito, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e da GiuseppeQuadrano. Secondariamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte sono convergenti nel riferire che [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA], lacui responsabilità è già stata definitivamente accertata, e [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. E tutte le fonti dichiarative concordano nel riferire che l’omicidio fosse stato commesso da entrambi i soggetti a ciò incaricati, presenti sul luogo dell’agguato. Inoltre, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo l’esecuzione del duplice delitto, avesse ammesso la propria responsabilità attraverso una vera e propria confessione stragiudiziale, in occasione di separate conversazioni con Ferrara e Della Corte, è stato confermato da entrambi i collaboratori di giustizia, senza che, per le ragioni già indicate, possa porsi alcun problema di circolarità informativa, come invece dedotto dalla difesa. Il fatto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio, dunque, è stato ritenuto, condivisibilmente, provato, anche alla luce del vaglio positivo della credibilità soggettiva dei collaboratori, non essendo emerso alcun elemento per ipotizzare che, tra essi, vi siano state intese precostituite o un reciproco allineamento dei rispettivi racconti, né che vi sia stata alcun a operazione di inquinamento probatorio, dal momento che ciascuno di essi ha riferito sulla vicenda con coerenza rispetto alle originarie propalazioni, rese in contesti assolutamente diversi e a distanza di tempo. Tutto ciò, pertanto, ha consenti to alla Corte territoriale di operare una legittima valutazione frazionata dei contributi dichiarativi degli altri collaboratori, funzionali a riscontrare il contenuto del racconto reso dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA]. Va, peraltro, osservato che, secondo quanto riportato in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere saputo che [OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva sparato e che [OSCURATO:PERSONA] era l’autista, senza che il collaboratore abbia, però,indicato la fonte delle sue conoscenze, atteso che [OSCURATO:PERSONA], sempre stando a ciò che la sentenza riferisce, gli aveva confermato unicamente di aver ucciso [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma senza diffondersi in particolari, che del resto, come ammesso dal dichiarante, nemmeno gli interessavano. Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nuovamente sentito in sede di rinnovazione istruttoria, ha riferito di avere pensato che [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato in quantoera il soggetto più esperto, tanto è vero che era stato scelto in quanto assai abile e intelligente. Dunque, dalla stessa sentenza emerge chiaramente che, nell’indicare i ruoli rispettivamente ricoperti dai due esecutori, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato una propria deduzione, senza, dunque, condividere un’informazione acquisita in maniera precisada [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, va sottolineato come la Corte territoriale abbia, altresì, sottolineato che lo svolgimento dei fatti, ricostrui to in base a una prova generic a da lla quale emergeva l ’ impiego di due armi e, dunque, di almeno due componenti del commando omicida,era pienamente compatibile con il duplice ruolo , di autista e di sparatore,da parte di [OSCURATO:PERSONA].Con ciò dovendosi escludere che la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata smentita dal complesso delle altre acquisizioni istruttorie. In definitiva, la sentenza impugnata ha, dunque, operato un vaglio puntuale della piattaforma istruttoria, evidenziando gli elementi di non grave distonia rilevabili tra le dichiarazioni rese dai collaboratori e cogliendone la complessiva coerenza sul piano narrativo e, in definitiva, soffermandosi su ciascuno degli argomenti che avevano condotto il primo Giudice alla pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in questo modo fornendo alla decisione di secondo grado un apparato giustificativo che dà compiutamente conto dei relativi passaggi logici in modo di conferire ad essa una forza persuasiva superiore rispetto alla prima sentenza (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 -01). Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Infondato è anche il secondo motivo. 3.1. Sotto un primo profilo, le censure riguardano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito, va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fareemergere lo scrutinio compiuto in ordine al l ’ adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v.,tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 2 8/10/2010, Straface, Rv. 248737- 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591 - 01 ; più recentemente v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenut i di preponderante rilievoai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall’art.133cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte territoriale, che con motivazione congrua e logica ha richiama to, in primis , l ’ estrema gravità delle modalità della condotta, posto che la vittima venne uccisa in maniera proditoria, con l’uso di micidiali armi da fuoco, con un’azione meditata, organizzata e portata a segno con assoluta spietatezza, che coinvolgeva nell’omicidio anche una vittima del tutto estranea; ma anche l’intensità del dolo con cui l’imputato concorse nel delittoe la pessima biogra fia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] , emerge nte dal certificato del casellarioe indicativa della sua elevata pericolosità sociale indipendentemente dal momento della realizzazione dei fatti oggetto delle precedenti condanne penali (posto che l’art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. ne prevede la valorizzazione nel contesto della cd. vita anteatta dell’imputato, ma che il successivo n. 3 dello stesso comma consente di tenere conto anche della condotta susseguente al reato). 3.2. Sotto un secondo aspetto, il motivo censura il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione. In argomento,va ricordato che, secondo la giurisprudenza ( v . per tutte Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 -01), l’aggravante in parola ricorre quando sussistano un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica);e la sua esistenza, come avviene per ogni altra aggravante, può essere accertata anche con il ricorso alla prova logica, alla stregua degli elementi indiziari costituiti dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente, attraverso i quali, nell’ambito di una valutazione globale e unitaria, sia possibile affermare, in termini di certezza processuale, la configurabilità dei requisiti di natura cronologica e ideologica, non essendo, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accordo è stato raggiunto (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 — 01) . Inoltre, l ’ aggravante in parola è applicabile anche al concorrente che non abbia premeditato la commissione del delitto, a condizione che egli abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all’evento criminoso, l’effettiva conoscenza della altrui premeditazione (cfr. Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 –02). Ebbene, la sentenza impugnata ha spiega to , in maniera puntual e e logica , perché l’aggravante debba essere ritenuta sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando, in primis,come dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siaemerso che l ’ omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato decis o molto tempo prima della sua effettivarealizzazione,essendo stata la vittima destinataria di un primo agguato, del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato parte attiva. Inoltre, la sentenza ha posto in luce come l’incarico di eseguire il delitto fosse stato conferito a [OSCURATO:PERSONA] e a Cantonecon anticipo, onde consentire loro di reperire le armi e di organizzare l’agguato osservando leabitudini e gli spostamenti della vittima,come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel raccontare di come costoro l’avessero pedinata per diverso tempo. E ha logicamente ritenuto che non fosse dubitabile,nel caso di specie, sia che la premeditazione sussistesse in capo a [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del tempo impiegato dai due sicari nell’osservare i movimenti della vittima, nel minuirsi delle armi e dei mezzi per organizzare l’agguato, essendosi tale arco temporale protratto per un tempo sufficiente a desistere dal proposito delittuoso; sia che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che il delitto era stato premeditato da chi gli aveva dato il mandato, ossia lo stesso [OSCURATO:PERSONA], considerato che, all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] era già operativo nell’organizzazione camorristica e che, dunque, egli obbediva in maniera pienamente consapevole al mandato delittuoso conferitogli, che sapeva essere «espressione di una antica e mai venuta meno volontà dei vertici del clane dello stesso [OSCURATO:PERSONA]» (così la sentenza impugnata a pag. 30) . Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle considerazioni difensive sul punto. 3.3. Quanto, infine, all’aggravante sui motivi abietti, legata all’affermazione della volontà di affermare la supremazia del clan, va in premessa evidenziato che le censure non attengono alla configurabilità in termini oggettivi della circostanza de qua, quanto alla consapevolezza della sua esistenza in capo agli altri partecipi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata ha posto in luce sia gli elementi che consentivano affermarne la configurabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA], sia quelli che conducevano a ritenere la sua consapevolezza delcarattere abietto dei motivi di chi gli aveva commissionato il delitto. Quanto al primo profilo, la sentenza ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che la sua partecipazione all’omicidio gli aveva consentito di rivendicare l ’ affiliazione formale al sodalizio , secondo quanto riferito al collaboratore dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e come confermato dal fatto che, dopo l’omicidio, l’affiliazione aveva effettivamente avuto luogo, secondo quanto indirettamente confermato da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che, all’epoca dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva prestato il giuramento, avvenuto successivamente.In ogni caso, come già osservato con riferimento al tema della premeditazione, la sentenza ha ritenuto pacifico e non controverso che l’ordine proveniva dai vertici del clan, di tal che egli era certamente consapevole del fatto che l’omicidio si inseriva nel contesto delle logiche criminali del gruppo camorristico che i capi del sodalizio avevano inteso perseguire per ragioni di supremazia criminale (e, in definitiva, del carattere abietto del motivo a delinquere, secondo la ricostruzione dell’aggravante cui la giurisprudenza comunemente accede: cfr. Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo,Rv. 230243 –01; più di recente Sez. 1, n. 16101 del 20/01/2021, Liguori, Rv. 281192 - 01) . Ciò che,
Decreto Cassazione n. 02258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris