CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 21455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 30/11/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, d. Igs. 4 dicembre 2015, n. 204 e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda. 2. Rilevato che propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - l'imputato, chiedendo l'assoluzione dal reato. 3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione stessa sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108) 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 sigliere estensore Il