CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 06631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Trieste - decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento pronunciata il 28 aprile 2021 da questa Corte di cassazione - revocava l'originario decreto impugnato con riferimento ad alcuni beni, di cui veniva disposta la restituzione ad uno dei due indagati, e confermava nel resto il medesimo decreto del 28 ottobre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma in contanti di 115.905 euro, di sei orologi Rolex, di un bracciale con pietre nere e della motocicletta Ducati tg. EB28116, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini in relazione al delitto di usura aggravata dal metodo mafioso, di cui agli artt. 110, 644 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i due Peluso, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 240-bis cod. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare reale, disattendendo le indicazioni fissate dalla Cassazione nella citata sentenza di annullamento con rinvio: in particolare, per avere confermato l'esistenza di una connessione temporale tra il momento dell'acquisto dei beni sottoposti al vincolo giuridico e l'epoca di commissione del reato di usura per il quale si procede, benché tale delitto risulti commesso nel settembre-ottobre 2018 mentre gli acquisti erano stati effettuati in epoca di molto successiva; e per avere giustificato la legittimità del disposto sequestro, con riferimento alla somma di denaro rinvenuta in contanti, collegandone l'acquisizione al periodo di commissione di altri reati ipotizzati a carico dei ricorrenti, quelli di furto ovvero di appropriazione indebita, che non rientrano nel novero dei delitti per i quali è consentita l'applicazione della confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili. 2. Il motivo formulato con il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che con la sentenza di annullamento emessa nel presente procedimento il 28 aprile 2021, questa Corte di cassazione aveva chiesto al giudice di rinvio "una più puntuale esplicazione delle ragioni in base alle quali ha ritenuto confiscabili ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. i beni per i quali non ha disposto la revoca del sequestro... collocando temporalmente i singoli acquisti e l'inizio della condotta di usura; valutando altresì rispetto a tale accertamento l'applicazione della presunzione di illegittima acquisizione, relativa ad un periodo di tempo che non deve essere eccessivamente antecedente alla commissione dell'usura". Il Tribunale del riesame di Trieste ha deciso, in sede di rinvio, uniformandosi puntualmente alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, dunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: chiarendo che il delitto di usura addebitato ai due indagati era stato commesso a partire dal settembre-ottobre del 2018, con effetti protrattisi fino al 30 settembre 2020, data dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e che gli acquisti dei beni sopra elencati, di cui era stata confermata la legittimità del sequestro, era avvenuta per iniziativa del prevenuto tra il giugno del 2018 e l'agosto del 2020, dunque in un periodo cronologicamente coevo alla commissione del citato delitto. In tale ottica risultano prive di pregio le due doglianze formulate dai ricorrenti. Da un lato, è irrilevante l'affermazione che il prestito venne accordato dai Peluso alla vittima nel settembre-ottobre 2018, perché è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (così, tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313). Da altro lato, è ininfluente che il Tribunale di Trieste, nel giustificare la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre del 2019, al momento del suo arresto, abbia fatto cenno anche ad una "complementare" consumazione di altro reato, un furto commesso in qul periodo ai danni di due esercizi commerciali: in quanto il giudice di rinvio nonvÚtto riferimento a tale delitto quale illecito presupposto della eventuale futura applicazione della misura della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. - avendo, anzi, rimarcato come quella somma di denaro fosse stata acquisita dal Peluso nel periodo tra il 2019 e il 2020, in epoca concomitante alla commissione del delitto di usura aggravata per il quale si procede - ma solamente per sottolineare come l'indagato non fosse stato in grado di giustificare la provenienza lecita di un cospicuo importo di denaro di cui aveva la disponibilità in misura sproporzionata rispetto alla sua capacità reddituale e alla sua attività economica (aspetto, questo della sproporzione, comunque escluso dall'ambito del devolutum al giudizio rescissorio).3. Segue la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore I