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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08641/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGROSI' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ire-a7g—eTt1te le conclusi° Letti ricorsi proposti dai sopra indicati imputati [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i ricorsi - con il quale si eccepisce l'illegittimità e il vizio di motivazione della sentenza di appello, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. - risultano, oltre che del tutto generici, proposti per motivi non consentiti dalla legge e vanno dunque dichiarati inammissibili con procedura de plano; Rilevato infatti che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Chiafele, Guarino, Mastrovito e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e comunque in ordine alla propria responsabilità penale per i fatti a loro ascritti; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Loperfido si dolgono della mancata attivazione da parte dei Giudici del gravame della procedura di cui all'art.545 bis cod. proc. pen. finalizzata all'applicazione delle pene sostitutive della reclusione irrogata; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Presta e Quero eccepiscono l'erronea qualificazione giuridica dei fatti a loro ascritti; che, infine, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Palumbo, Ricatti e Sebastio deducono l'eccessività della pena inflitta; Rilevato che risulta che i predetti imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (in punto di affermazione della penale responsabilità e dosimetria della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); che, in tema di concordato in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 - 04/02/2020, Furino, Rv. 278114 - 01); che la possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. in sede di concordato in appello presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta nella relativa udienza (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01), il che nella specie neppure viene dedotto dai citati ricorrenti;Ritenuto dunque che tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua in relazione alle cause di inammissibilità - di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGROSI' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ire-a7g—eTt1te le conclusi° Letti ricorsi proposti dai sopra indicati imputati [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i ricorsi - con il quale si eccepisce l'illegittimità e il vizio di motivazione della sentenza di appello, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. - risultano, oltre che del tutto generici, proposti per motivi non consentiti dalla legge e vanno dunque dichiarati inammissibili con procedura de plano; Rilevato infatti che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Chiafele, Guarino, Mastrovito e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e comunque in ordine alla propria responsabilità penale per i fatti a loro ascritti; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Loperfido si dolgono della mancata attivazione da parte dei Giudici del gravame della procedura di cui all'art.545 bis cod. proc. pen. finalizzata all'applicazione delle pene sostitutive della reclusione irrogata; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Presta e Quero eccepiscono l'erronea qualificazione giuridica dei fatti a loro ascritti; che, infine, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Palumbo, Ricatti e Sebastio deducono l'eccessività della pena inflitta; Rilevato che risulta che i predetti imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (in punto di affermazione della penale responsabilità e dosimetria della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); che, in tema di concordato in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 - 04/02/2020, Furino, Rv. 278114 - 01); che la possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. in sede di concordato in appello presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta nella relativa udienza (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01), il che nella specie neppure viene dedotto dai citati ricorrenti;Ritenuto dunque che tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua in relazione alle cause di inammissibilità - di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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