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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 19099/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi non esecutiva la sentenza di condanna resa dallo stesso Tribunale, in data 23 settembre 2019 o, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della illustrata ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto la sentenza di condanna valido ed efficace il titolo esecutivo nonostante sia stata emessa in esito ad un procedimento affetto ad una pluralità di vizi: le udienze erano state celebrate senza la preventiva comunicazione della data di rinvio al difensore impedito; era stato nominato, in sostituzione di quello di fiducia, un difensore di ufficio non iscritto nel relativo elenco.

In ogni caso, il provvedimento impugnato è nullo perché mai notificato al condannato. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.

1. Il Tribunale, sia pure formalmente rigettandola, ha, nella sostanza, considerato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e, pertanto, ha correttamente emesso il provvedimento impugnato seguendo lo schema procedurale semplificato previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla loro fondatezza, non possono essere esaminate in sede di incidente di esecuzione.

È pacifico, infatti, che il giudice investito dell'incidente di esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione. (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02). [OSCURATO:PERSONA], invece, con l'istanza introduttiva aveva chiesto dichiararsi la non esecutività della sentenza in quanto affetta da nullità per derivazione o da vizi delle notifiche di atti processuali o da violazione delle norme a presidio dell'assistenza difensiva non più deducibili a seguito dell'irrevocabilità della sentenza.

Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate, inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura "de plano" (Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, Lasco, Rv. 239509 - 01).

RoLii bv Quanto, infine, all'omessa notifica del provvedimento impugnato, essa non determina l'eccepita nullità incidendo soltanto, alla luce dell'articolo 666, comma 6, cod. proc. pen., sul termine per proporre impugnazione contro il provvedimento che definisce l'incidente, da parte dei soggetti tra cui è annoverato il difensore dell'interessato ( Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353 - 01).

4. Al rigetto del ricorso fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi non esecutiva la sentenza di condanna resa dallo stesso Tribunale, in data 23 settembre 2019 o, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della illustrata ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto la sentenza di condanna valido ed efficace il titolo esecutivo nonostante sia stata emessa in esito ad un procedimento affetto ad una pluralità di vizi: le udienze erano state celebrate senza la preventiva comunicazione della data di rinvio al difensore impedito; era stato nominato, in sostituzione di quello di fiducia, un difensore di ufficio non iscritto nel relativo elenco. In ogni caso, il provvedimento impugnato è nullo perché mai notificato al condannato. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato. 1. Il Tribunale, sia pure formalmente rigettandola, ha, nella sostanza, considerato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e, pertanto, ha correttamente emesso il provvedimento impugnato seguendo lo schema procedurale semplificato previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla loro fondatezza, non possono essere esaminate in sede di incidente di esecuzione. È pacifico, infatti, che il giudice investito dell'incidente di esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02). [OSCURATO:PERSONA], invece, con l'istanza introduttiva aveva chiesto dichiararsi la non esecutività della sentenza in quanto affetta da nullità per derivazione o da vizi delle notifiche di atti processuali o da violazione delle norme a presidio dell'assistenza difensiva non più deducibili a seguito dell'irrevocabilità della sentenza. Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate, inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura "de plano" (Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, Lasco, Rv. 239509 - 01). RoLii bv Quanto, infine, all'omessa notifica del provvedimento impugnato, essa non determina l'eccepita nullità incidendo soltanto, alla luce dell'articolo 666, comma 6, cod. proc. pen., sul termine per proporre impugnazione contro il provvedimento che definisce l'incidente, da parte dei soggetti tra cui è annoverato il difensore dell'interessato ( Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353 - 01). 4. Al rigetto del ricorso fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 Il
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