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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08522/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delMolise, n. 132/02/2021, depositata in data 1° marzo 2021;sul ricorso iscritto al n. 5641/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026– controricorrente –Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delMolise, n. 510/01/2021, depositata in data 6 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodi entrambi i ricorsi della contribuente.Uditi per la società ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenziadelle entrate l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Isernia,emetteva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso diaccertamento n.

TR403T200491/2016, con cui rideterminava, perl’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, unvalore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, el’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00.

Nell’avvisoerano sollevati tre rilievi: a) costi relativi a spese sostenute inRomania, ritenuti non deducibili; b) passività iscritte in bilancio; c)interessi passivi.L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n.TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla societàEcoservizi s.r.l., nella sua veste di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. al 70%, e,quindi, recuperato a tassazione per l’anno 2012, il maggior reddito(pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degli utili extrabilancio della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che nelle more aveva incorporato la Ecoservizis.r.l.) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Isernia, che accoglieva in parte, senza riunirle, leimpugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) ec) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute inRomania, qualificando la succursale ivi operante quale societàcontrollata anziché come stabile organizzazione.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/20262.

La società M3E (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva dueData pubblicazione 06/04/2026distinti gravami innanzi alla Commissione tributaria regionale delMolise volti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievosub a); l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appelloincidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli.L’appello principale avverso la decisione della CTP avente ad oggettol’avviso di accertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]. veniva accoltocon sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso ladecisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021dalla CTR (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio).3.

Contro tale ultima sentenza propone ricorso per cassazionela contribuente, affidato a due motivi e rubricato al N.R.G.5632/2022.

Resiste l’Ufficio con controricorso, contenente ricorsoincidentale, affidato a cinque motivi.4.

La società ricorrente nelle more propose, altresì, domandadi revocazione - avverso la sentenza della CTR n. 132/2021 - ai sensidell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., eccependone il contrasto con lasent. n. 627/2019 emessa dalla CTR, stante l’identità delle parti edell’oggetto.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise respinse ladomanda, ritenendo insussistente l’identità soggettiva ed oggettiva,oggetto l’accertamento di maggiore imposte a titolo di Ires, Irap, Ivae sanzioni; mentre l’altro accertamento ha ad oggettol’accertamento di utili extracontabili ed è emesso a capo dellaEcoservice, socia al 70% della Melfi 3’.6.

Contro la sentenza di rigetto della domanda di revocazioneha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad ununico motivo e rubricato al N.R.G. 5641/2022.

Resiste l’Ufficio concontroricorso.7.

In ambedue i giudizi è stata, quindi, fissata l’adunanzacamerale per il 18 giugno 2025.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026All’esito, questa Corte, anche su sollecitazione del SostitutoData pubblicazione 06/04/2026Procuratore Generale, con due ordinanze interlocutorie (depositaterispettivamente il 30 giugno 2025 ed il 1° luglio 2025, nn. 17602 e17758) ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la novità e larilevanza della questione di diritto devoluta in ambedue i giudizi,ovvero, la individuazione degli effetti estensivi del giudicato in casodi fusione per incorporazione.8.

È stata, infine, fissata l’udienza pubblica del 5 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr.

AldoCeniccola, ha depositato due memorie (dal contenuto identico) conle quali ha chiesto accogliersi i ricorsi della contribuente.All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 il SostitutoProcuratore Generale nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoaccogliersi i ricorsi della contribuente; la difesa della società haconcluso nello stesso senso, l’Avvocato dello Stato ha chiesto ilrigetto dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei duericorsi in simultaneus processus, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., inquanto il n. 5641/2022 ha ad oggetto la sentenza pronunciata sulricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. della sentenzad’appello oggetto del ricorso n. 5632/2022.Inoltre, occorre pronunciarsi per prima sul ricorso contro lasentenza pronunciata sul ricorso per revocazione, atteso il rapportodi connessione per pregiudizialità logica esistente tra il giudizio perla cassazione della sentenza emessa sull’istanza di revocazione dellasentenza d’appello e il giudizio per cassazione della sentenzad’appello (Cass. 09/07/2025, n. 18706).2.

Con l’unico motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 5641/2022la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma prima, n.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/20263, cod. proc. civ., la «violazione dell’art.395 c.5, nonché dell’art.Data pubblicazione 06/04/20262909 c.c.» per avere la CTR erroneamente escluso l’identitàsoggettiva ed oggettiva tra le due controversie.

In particolare,sussisterebbe l’una poiché la M3E, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. eMelfi s.r.l., aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e,nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il soggetto risultante dallafusione assume i diritti e gli obblighi di tutte le società incorporate.Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere stateaffrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto.Il motivo è infondato.3.

La preliminare quaestio iuris sottoposta alla Corte attieneall’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato nel caso di fusioneper incorporazione di una (o più società) in un’altra; piùprecisamente occorre stabilire se il giudicato favorevole formatosinel giudizio promosso da una società (nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA].), giàincorporante una società, sua socia al 70% (la [OSCURATO:SOCIETA].), esuccessivamente incorporata in un’altra (la [OSCURATO:SOCIETA]., cheproseguiva il giudizio proponendo appello), avverso l’avviso diaccertamento spiccato nei confronti della società-socia sulla basedella presunzione di distribuzione di utili extracontabili della Melfis.r.l. (e proseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA].), abbia effetto nel giudiziopromosso dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diaccertamento emesso dall’Ufficio nei suoi confronti, con il qualeveniva determinato maggiore imponibile ai fini IRES, IVA ed IRAP.3.1.

La soluzione della questione non può non prendere lemosse da una breve disamina dell’istituto della fusione perincorporazione; all’uopo è utile richiamare l’approdo raggiunto dalsupremo consesso nomofilattico nel 2021 (sent. Sez.

U. n. 21790,richiamata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nelle memorie).Sebbene le Sezioni Unite siano state chiamate a dirimere uncontrasto insorto nelle sezioni semplici circa la legittimazioneprocessuale dell’ex amministratore della società incorporata, ladecisione è stata l’occasione per tracciare un quadro oltremodoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026completo (mediante i richiami alla normativa succedutasi nel tempo,Data pubblicazione 06/04/2026a partire dal codice del commercio del 1882) sia sulle ‘operazionisociali straordinarie’ e, in particolare, sulla fusione perincorporazione sia sugli effetti sostanziali e processuali della stessa.La decisione offre, pertanto, spunti significativi ai fini dellasoluzione della questione agitata nel ricorso de quo.3.2.

Limitando in questa sede, per ovvi motivi, l’analisi alladisciplina dell’istituto, come modificata nel 2003 dalla riforma deldiritto societario, applicabile ratione temporis alla fattispecie, l’art.2504bis c.c. dispone che la società che risulta dalla fusione (nel casodi fusione propria, ovvero mediante la costituzione di un nuovo ente)o quella incorporante (nel caso in cui una società già esistente neincorpori un’altra) assumono i diritti e gli obblighi delle societàpartecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, ancheprocessuali, anteriori alla fusione.La peculiarità dell’operazione sta nella prosecuzione dei socinell’attività d’impresa mediante una diversa struttura organizzativa,una volta, evidentemente, venuto meno l’interesse, l’utilità o lapossibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata.La (o le) società fusa(e) per incorporazione vengono cancellatedal registro delle imprese e, secondo le Sezioni Unite, si estinguonocon ‘effetto devolutivo-successorio’, sicché, sul formanteprocessuale, la domanda giudiziale può essere proposta, dopo lafusione, solo dalla società incorporante, così come l’impugnazione.Né osta a tale ricostruzione in termini di estinzione delle societàincorporate l’espressione ‘proseguendo in tutti i rapporti’ utilizzatadal legislatore, analoga a quella prevista nell’articolo 110 c.p.c.: ilprocesso è proseguito ad opera o nei confronti di chi ha assunto tuttii rapporti della parte venuta meno, che, nell’usuale linguaggiogiuridico, viene denominato ‘successore universale’.Al pari dell’art. 2504bis c.c. numerose altre disposizionidell’ordinamento positivo prevedono il subentro e la continuità deirapporti a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione (adNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026es. l’art. 1902 c.c. in tema di fusione tra imprese assicuratrici, l’art.Data pubblicazione 06/04/20262112 c.c. in tema di continuazione del rapporto di lavoro).Nella decisione, infine, non manca (sempre al fine di sostenerela tesi dell’effetto estintivo della fusione) un richiamo alla normativaspecifica dettata dal t.u.i.r. in materia: l’art. 172, comma 4, prevede,in particolare, che ‘dalla data in cui ha effetto la fusione la societàrisultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e neidiritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi’(e il comma 10 parla espressamente di ‘soggetti che si estinguonoper effetto delle operazioni medesime’).3.3.

In definitiva, deve ritenersi che la fusione tra le societàdetermina l’estinzione di quella (o di quelle) fusa(e) perincorporazione dalla data di cancellazione dal registro delle impreseed i rapporti giuridici facenti capo alla(e) stessa(e) continuano, senzasoluzione, in capo alla società incorporante; quest’ultima assume,quindi, obblighi e diritti già spettanti alle società partecipantiall’operazione.4.

Calando i principi nella fattispecie, deve anzitutto rilevarsicome dal punto di vista processuale, in perfetta simbiosi con quantosinora descritto, le società incorporanti hanno iniziato - e proseguito- i giudizi rispettivamente riguardanti l’incorporata e iniziati daquesta: precisamente, dapprima, la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante laEcoservizi s.r.l.) propose il ricorso (anche) avverso l’avviso diaccertamento indirizzato alla [OSCURATO:SOCIETA].; successivamente, laM3E s.r.l. (incorporante a sua volta la [OSCURATO:SOCIETA].) propose appelloavverso le due sentenze pronunciate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]5.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche non può revocarsiin dubbio che la sentenza dalla CTR del Molise, emessa nel giudiziorelativo all’avviso di accertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti della M3E (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta inprecedenza incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), possa essere, almenodal punto di vista soggettivo, invocata dalla stessa M3E nel diversoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento principale,Data pubblicazione 06/04/2026relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]Invero, la M3E, per effetto dell’incorporazione, è subentratanei rapporti giuridici, indi nei diritti ed obblighi, facenti capo allaincorporata [OSCURATO:SOCIETA].; tra i diritti spettanti a quest’ultima, vi èsicuramente quello scaturente dall’annullamento dell’avviso diaccertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]. (annullamento definitivoottenuto proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio, iniziato dalla Ecoservizis.r.l. e proseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale società incorporante dellaprima).Dal punto di vista strettamente soggettivo, quindi, non puòrevocarsi in dubbio che il giudicato formatosi nel giudizio propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. possa essereinvocato dalla odierna ricorrente, quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]La contraria affermazione della CTR sul punto deve, quindi,ritenersi erronea.La novità della questione trattata rende opportunal’enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di efficaciasoggettiva del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., la sentenza resanei confronti della società incorporante (Alfa) all’esito di un giudizioiniziato dalla società incorporata (Beta), che prima di proporre ladomanda aveva a sua volta incorporato altra società (Gamma), fastato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta) eproseguito dalla incorporante (Alfa)».6.

Il piano di indagine deve, a questo punto, spostarsi sulversante oggettivo; in particolare, occorre verificare se anche dalpunto di vista oggettivo il giudicato (formatosi sull’avviso diaccertamento personale del socio) possa essere esteso al giudiziorelativo all’avviso societario.La verifica non può che avere esito negativo: nonostante i dueavvisi abbiano ad oggetto accertamenti relativi alla medesimaannualità, persistono, da un lato, l'indipendenza dei procedimentirelativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa ed alNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026singolo socio (cfr. da ultimo Cass. 12/11/2025, n. 29900) inNumero di raccolta generale 8522/2026considerazione della diversità (nella specie solo) oggeDtattiav paub bldicaeziio ne 06/04/2026relativi rapporti tributari, e, dall’altro, la differenza di petitum e causapetendi.

Precisamente, il giudizio conclusosi con la sentenza di cuioggi si invoca l’efficacia di giudicato aveva ad oggetto lacontestazione, nei confronti della socia, di un maggior reddito dapartecipazione in società di capitali, l’odierno giudizio, invece,l’accertamento di un maggior reddito di impresa nei confronti dellasocietà.8.

In definitiva, il ricorso rubricato al n.r.g. 5641/2022 varigettato; la sentenza impugnata (CTR Molise, n. 510/2021) vaconfermata, sebbene con la modificazione della motivazione alla lucedelle argomentazioni supra svolte con riferimento ai limiti soggettividel giudicato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo che segue.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.9.

Può, quindi, passarsi all’esame del giudizio rubricato al n.5632/2022, avente ad oggetto la sentenza n. 132/2021 della CTRmolisana.10.

Con il primo motivo di ricorso principale la societàcontribuente deduce la violazione dell’articolo 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per essere la sentenza diappello in insanabile contrasto con altra decisione (emessa tra lestesse parti), ovvero la n. 627/2019.10.1.

Il motivo è inammissibile.10.2.

Circa i rapporti tra ricorso per cassazione e revocazioneex art. 395, n. 5, c.p.c., questa Corte costantemente afferma che intema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si siaNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenzaData pubblicazione 06/04/2026non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata,la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da talegiudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non conquello per cassazione (Cass. Sez.

U. 20/10/2010, n. 21493 e, nellagiurisprudenza più recente, Cass. 29/02/2024, n. 5370, secondo cuil'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la primavolta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudiziodi merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove).Nella specie, la sentenza di cui si invoca il giudicato è divenutadefinitiva in pendenza del giudizio di appello ma il giudicato non èstato eccepito in appello dalla società ricorrente; pertanto, avversola sentenza della CTR del Molise n. 132/2021 poteva essere propostosolo il ricorso per revocazione (oggetto del giudizio riunito), non giàil ricorso per cassazione.11.

Con il secondo motivo la società lamenta, ancora inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art.14 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenutoinsussistente una gestione separata, ‘diversamente pacifica in atti’(pag. 11 del ricorso).

Sostiene che compito dell’Agenzia era quellodi verificare effettività, inerenza e detraibilità dei costi annotati incontabilità sotto la voce “succursale in Romania”.11.1.

Il motivo è inammissibile, mirando in realtà, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una diversavalutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modoinammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito disecondo grado circa l’inidoneità della documentazione contabile aifini di cui all’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 (su cui v., exmultis, Cass. 23/05/2022, n. 7544).Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (Cass. 23/04/2024, n. 10927), che “deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur oveNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda laData pubblicazione 06/04/2026propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza si eraaffermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”(Cass. Sez.

U, 27/12/2019, n. 34476).In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.12.

Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficio lamenta,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 88 d.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR,in relazione alle sopravvenienze attive, erroneamente affermatol’impossibilità di inferire da mancate richieste di pagamento lasopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio, edevidenziato che i creditori, sino al compimento del termineprescrizionale, possono chiedere il pagamento di quanto lorospettante.

Sostiene, di contro, l’irrilevanza ai fini de quibus deldecorso del termine di prescrizione e la mancanza didocumentazione comprovante l’attualità dei crediti; di qui lalegittima presunzione di una loro rinuncia.12.1.

Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con laratio decidendi della sentenza: invero, la CTR non ha escluso lanascita di una sopravvenienza attiva perché i crediti non sonoprescritti, avendo piuttosto affermato che non sussistono elementiunivoci e concludenti nel senso della rinuncia dei crediti (nonessendo, all’uopo, sufficiente la mera assenza di richieste dipagamento), tale da ingenerare una sopravvenienza attiva.13.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 109 t.u.i.r., per avere la CTR erroneamente ritenutoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026l’inerenza degli interessi passivi, in virtù del legame tra la societàData pubblicazione 06/04/2026controllante (richiedente il finanziamento) e la controllata(destinataria della provvista), in difetto di un comportamentoantieconomico.

Opina che gli interessi passivi possono essere dedotticome costi solo in presenza di un collegamento ‘tra redditoimprenditoriale e componente negativo deducibile il quale non puòrivolgersi a un reddito “ontologicamente” diverso perché estraneoalla stessa attività di impresa’ (pag. 15 del controricorso).

In difettodi un vantaggio economico/finanziario direttamente riferibile allacontribuente l’Ufficio aveva, quindi, escluso la deducibilità degliinteressi passivi.13.1.

Il motivo è infondato.13.2.

L’inerenza degli interessi passivi va, infatti, intesa come‘generica’ correlazione (nella specie sussistente) all’attività diimpresa, secondo una corretta interpretazione dell’art. 109, comma5, t.u.i.r., a patto che l'operazione che ha ingenerato talecomponente negativo non sia qualificabile come elusiva, ovverocontrastante con il generale divieto dell'abuso del diritto (cfr. Cass.29/10/2020, n. 23872).

Nella specie l’A.F. non ha nemmenoallegato, prima che provato, che l’operazione posta in essere dallacontribuente fosse elusiva.14.

Con il terzo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’articolo360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o delprocedimento ex artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n.546/1992, per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sul motivodi appello avente ad oggetto il capo della sentenza della CTP con cuierano state ridotte le sanzioni applicate per la tardiva fatturazione dioperazioni pagate dai clienti.14.1.

Il motivo è fondato.14.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente eNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzeData pubblicazione 06/04/2026siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie la ricorrente incidentale ha riprodotto nel corpodel ricorso la parte dell’appello in cui aveva proposto il motivorelativo alla riduzione delle sanzioni per tardiva fatturazione.

La CTRnon ha dato atto, nella motivazione, della proposizione del motivode quo e ha omesso qualsiasi decisione sullo stesso.L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazionedell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicitorigetto della doglianza.15.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimentodel quarto e del quinto, con i quali rispettivamente l’Ufficio, semprecon riferimento alla riduzione delle sanzioni, deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 471/1997 per avere la CTRimplicitamente confermato la sentenza di primo grado in relazionealla detta riduzione e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 113,comma 2, c.p.c., per avere la CTR avallato la decisione della CTP inpunto di riduzione delle sanzioni in via equitativa.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/202616.

In definitiva, il ricorso incidentale va accolto limitatamenteData pubblicazione 06/04/2026al terzo motivo, rigettati i primi due ed assorbiti gli altri; la sentenzava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Molise perché, in diversa composizione, proceda a nuovoesame in relazione alla censura accolta e provveda alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dispone la riunione del giudizio n.r.g. 5641/2022 al giudizion.r.g. 5632/2022;decidendo sul ricorso n.r.g. 5641/2022, lo rigetta e condanna la M3Es.r.l. al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto;decidendo sui ricorsi rubricati al n.r.g. 5632/2022 dichiarainammissibile quello principale e accoglie il terzo motivo di ricorsoincidentale, rigettati i primi due ed assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise perché, in diversa composizione, procedaa nuovo esame in relazione alla censura accolta e provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità;dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisData pubblicazione 06/04/2026del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delMolise, n. 132/02/2021, depositata in data 1° marzo 2021;sul ricorso iscritto al n. 5641/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026– controricorrente –Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delMolise, n. 510/01/2021, depositata in data 6 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodi entrambi i ricorsi della contribuente.Uditi per la società ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenziadelle entrate l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Isernia,emetteva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso diaccertamento n. TR403T200491/2016, con cui rideterminava, perl’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, unvalore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, el’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00. Nell’avvisoerano sollevati tre rilievi: a) costi relativi a spese sostenute inRomania, ritenuti non deducibili; b) passività iscritte in bilancio; c)interessi passivi.L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n.TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla societàEcoservizi s.r.l., nella sua veste di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. al 70%, e,quindi, recuperato a tassazione per l’anno 2012, il maggior reddito(pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degli utili extrabilancio della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che nelle more aveva incorporato la Ecoservizis.r.l.) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Isernia, che accoglieva in parte, senza riunirle, leimpugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) ec) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute inRomania, qualificando la succursale ivi operante quale societàcontrollata anziché come stabile organizzazione.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/20262. La società M3E (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva dueData pubblicazione 06/04/2026distinti gravami innanzi alla Commissione tributaria regionale delMolise volti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievosub a); l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appelloincidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli.L’appello principale avverso la decisione della CTP avente ad oggettol’avviso di accertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]. veniva accoltocon sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso ladecisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021dalla CTR (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio).3. Contro tale ultima sentenza propone ricorso per cassazionela contribuente, affidato a due motivi e rubricato al N.R.G.5632/2022. Resiste l’Ufficio con controricorso, contenente ricorsoincidentale, affidato a cinque motivi.4. La società ricorrente nelle more propose, altresì, domandadi revocazione - avverso la sentenza della CTR n. 132/2021 - ai sensidell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., eccependone il contrasto con lasent. n. 627/2019 emessa dalla CTR, stante l’identità delle parti edell’oggetto.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise respinse ladomanda, ritenendo insussistente l’identità soggettiva ed oggettiva,oggetto l’accertamento di maggiore imposte a titolo di Ires, Irap, Ivae sanzioni; mentre l’altro accertamento ha ad oggettol’accertamento di utili extracontabili ed è emesso a capo dellaEcoservice, socia al 70% della Melfi 3’.6. Contro la sentenza di rigetto della domanda di revocazioneha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad ununico motivo e rubricato al N.R.G. 5641/2022. Resiste l’Ufficio concontroricorso.7. In ambedue i giudizi è stata, quindi, fissata l’adunanzacamerale per il 18 giugno 2025.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026All’esito, questa Corte, anche su sollecitazione del SostitutoData pubblicazione 06/04/2026Procuratore Generale, con due ordinanze interlocutorie (depositaterispettivamente il 30 giugno 2025 ed il 1° luglio 2025, nn. 17602 e17758) ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la novità e larilevanza della questione di diritto devoluta in ambedue i giudizi,ovvero, la individuazione degli effetti estensivi del giudicato in casodi fusione per incorporazione.8. È stata, infine, fissata l’udienza pubblica del 5 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. AldoCeniccola, ha depositato due memorie (dal contenuto identico) conle quali ha chiesto accogliersi i ricorsi della contribuente.All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 il SostitutoProcuratore Generale nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoaccogliersi i ricorsi della contribuente; la difesa della società haconcluso nello stesso senso, l’Avvocato dello Stato ha chiesto ilrigetto dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei duericorsi in simultaneus processus, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., inquanto il n. 5641/2022 ha ad oggetto la sentenza pronunciata sulricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. della sentenzad’appello oggetto del ricorso n. 5632/2022.Inoltre, occorre pronunciarsi per prima sul ricorso contro lasentenza pronunciata sul ricorso per revocazione, atteso il rapportodi connessione per pregiudizialità logica esistente tra il giudizio perla cassazione della sentenza emessa sull’istanza di revocazione dellasentenza d’appello e il giudizio per cassazione della sentenzad’appello (Cass. 09/07/2025, n. 18706).2. Con l’unico motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 5641/2022la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma prima, n.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/20263, cod. proc. civ., la «violazione dell’art.395 c.5, nonché dell’art.Data pubblicazione 06/04/20262909 c.c.» per avere la CTR erroneamente escluso l’identitàsoggettiva ed oggettiva tra le due controversie. In particolare,sussisterebbe l’una poiché la M3E, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. eMelfi s.r.l., aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e,nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il soggetto risultante dallafusione assume i diritti e gli obblighi di tutte le società incorporate.Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere stateaffrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto.Il motivo è infondato.3. La preliminare quaestio iuris sottoposta alla Corte attieneall’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato nel caso di fusioneper incorporazione di una (o più società) in un’altra; piùprecisamente occorre stabilire se il giudicato favorevole formatosinel giudizio promosso da una società (nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA].), giàincorporante una società, sua socia al 70% (la [OSCURATO:SOCIETA].), esuccessivamente incorporata in un’altra (la [OSCURATO:SOCIETA]., cheproseguiva il giudizio proponendo appello), avverso l’avviso diaccertamento spiccato nei confronti della società-socia sulla basedella presunzione di distribuzione di utili extracontabili della Melfis.r.l. (e proseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA].), abbia effetto nel giudiziopromosso dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diaccertamento emesso dall’Ufficio nei suoi confronti, con il qualeveniva determinato maggiore imponibile ai fini IRES, IVA ed IRAP.3.1. La soluzione della questione non può non prendere lemosse da una breve disamina dell’istituto della fusione perincorporazione; all’uopo è utile richiamare l’approdo raggiunto dalsupremo consesso nomofilattico nel 2021 (sent. Sez. U. n. 21790,richiamata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nelle memorie).Sebbene le Sezioni Unite siano state chiamate a dirimere uncontrasto insorto nelle sezioni semplici circa la legittimazioneprocessuale dell’ex amministratore della società incorporata, ladecisione è stata l’occasione per tracciare un quadro oltremodoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026completo (mediante i richiami alla normativa succedutasi nel tempo,Data pubblicazione 06/04/2026a partire dal codice del commercio del 1882) sia sulle ‘operazionisociali straordinarie’ e, in particolare, sulla fusione perincorporazione sia sugli effetti sostanziali e processuali della stessa.La decisione offre, pertanto, spunti significativi ai fini dellasoluzione della questione agitata nel ricorso de quo.3.2. Limitando in questa sede, per ovvi motivi, l’analisi alladisciplina dell’istituto, come modificata nel 2003 dalla riforma deldiritto societario, applicabile ratione temporis alla fattispecie, l’art.2504bis c.c. dispone che la società che risulta dalla fusione (nel casodi fusione propria, ovvero mediante la costituzione di un nuovo ente)o quella incorporante (nel caso in cui una società già esistente neincorpori un’altra) assumono i diritti e gli obblighi delle societàpartecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, ancheprocessuali, anteriori alla fusione.La peculiarità dell’operazione sta nella prosecuzione dei socinell’attività d’impresa mediante una diversa struttura organizzativa,una volta, evidentemente, venuto meno l’interesse, l’utilità o lapossibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata.La (o le) società fusa(e) per incorporazione vengono cancellatedal registro delle imprese e, secondo le Sezioni Unite, si estinguonocon ‘effetto devolutivo-successorio’, sicché, sul formanteprocessuale, la domanda giudiziale può essere proposta, dopo lafusione, solo dalla società incorporante, così come l’impugnazione.Né osta a tale ricostruzione in termini di estinzione delle societàincorporate l’espressione ‘proseguendo in tutti i rapporti’ utilizzatadal legislatore, analoga a quella prevista nell’articolo 110 c.p.c.: ilprocesso è proseguito ad opera o nei confronti di chi ha assunto tuttii rapporti della parte venuta meno, che, nell’usuale linguaggiogiuridico, viene denominato ‘successore universale’.Al pari dell’art. 2504bis c.c. numerose altre disposizionidell’ordinamento positivo prevedono il subentro e la continuità deirapporti a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione (adNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026es. l’art. 1902 c.c. in tema di fusione tra imprese assicuratrici, l’art.Data pubblicazione 06/04/20262112 c.c. in tema di continuazione del rapporto di lavoro).Nella decisione, infine, non manca (sempre al fine di sostenerela tesi dell’effetto estintivo della fusione) un richiamo alla normativaspecifica dettata dal t.u.i.r. in materia: l’art. 172, comma 4, prevede,in particolare, che ‘dalla data in cui ha effetto la fusione la societàrisultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e neidiritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi’(e il comma 10 parla espressamente di ‘soggetti che si estinguonoper effetto delle operazioni medesime’).3.3. In definitiva, deve ritenersi che la fusione tra le societàdetermina l’estinzione di quella (o di quelle) fusa(e) perincorporazione dalla data di cancellazione dal registro delle impreseed i rapporti giuridici facenti capo alla(e) stessa(e) continuano, senzasoluzione, in capo alla società incorporante; quest’ultima assume,quindi, obblighi e diritti già spettanti alle società partecipantiall’operazione.4. Calando i principi nella fattispecie, deve anzitutto rilevarsicome dal punto di vista processuale, in perfetta simbiosi con quantosinora descritto, le società incorporanti hanno iniziato - e proseguito- i giudizi rispettivamente riguardanti l’incorporata e iniziati daquesta: precisamente, dapprima, la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante laEcoservizi s.r.l.) propose il ricorso (anche) avverso l’avviso diaccertamento indirizzato alla [OSCURATO:SOCIETA].; successivamente, laM3E s.r.l. (incorporante a sua volta la [OSCURATO:SOCIETA].) propose appelloavverso le due sentenze pronunciate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]5. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche non può revocarsiin dubbio che la sentenza dalla CTR del Molise, emessa nel giudiziorelativo all’avviso di accertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti della M3E (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta inprecedenza incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), possa essere, almenodal punto di vista soggettivo, invocata dalla stessa M3E nel diversoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento principale,Data pubblicazione 06/04/2026relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]Invero, la M3E, per effetto dell’incorporazione, è subentratanei rapporti giuridici, indi nei diritti ed obblighi, facenti capo allaincorporata [OSCURATO:SOCIETA].; tra i diritti spettanti a quest’ultima, vi èsicuramente quello scaturente dall’annullamento dell’avviso diaccertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]. (annullamento definitivoottenuto proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio, iniziato dalla Ecoservizis.r.l. e proseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale società incorporante dellaprima).Dal punto di vista strettamente soggettivo, quindi, non puòrevocarsi in dubbio che il giudicato formatosi nel giudizio propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. possa essereinvocato dalla odierna ricorrente, quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]La contraria affermazione della CTR sul punto deve, quindi,ritenersi erronea.La novità della questione trattata rende opportunal’enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di efficaciasoggettiva del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., la sentenza resanei confronti della società incorporante (Alfa) all’esito di un giudizioiniziato dalla società incorporata (Beta), che prima di proporre ladomanda aveva a sua volta incorporato altra società (Gamma), fastato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta) eproseguito dalla incorporante (Alfa)».6. Il piano di indagine deve, a questo punto, spostarsi sulversante oggettivo; in particolare, occorre verificare se anche dalpunto di vista oggettivo il giudicato (formatosi sull’avviso diaccertamento personale del socio) possa essere esteso al giudiziorelativo all’avviso societario.La verifica non può che avere esito negativo: nonostante i dueavvisi abbiano ad oggetto accertamenti relativi alla medesimaannualità, persistono, da un lato, l'indipendenza dei procedimentirelativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa ed alNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026singolo socio (cfr. da ultimo Cass. 12/11/2025, n. 29900) inNumero di raccolta generale 8522/2026considerazione della diversità (nella specie solo) oggeDtattiav paub bldicaeziio ne 06/04/2026relativi rapporti tributari, e, dall’altro, la differenza di petitum e causapetendi. Precisamente, il giudizio conclusosi con la sentenza di cuioggi si invoca l’efficacia di giudicato aveva ad oggetto lacontestazione, nei confronti della socia, di un maggior reddito dapartecipazione in società di capitali, l’odierno giudizio, invece,l’accertamento di un maggior reddito di impresa nei confronti dellasocietà.8. In definitiva, il ricorso rubricato al n.r.g. 5641/2022 varigettato; la sentenza impugnata (CTR Molise, n. 510/2021) vaconfermata, sebbene con la modificazione della motivazione alla lucedelle argomentazioni supra svolte con riferimento ai limiti soggettividel giudicato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo che segue.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.9. Può, quindi, passarsi all’esame del giudizio rubricato al n.5632/2022, avente ad oggetto la sentenza n. 132/2021 della CTRmolisana.10. Con il primo motivo di ricorso principale la societàcontribuente deduce la violazione dell’articolo 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per essere la sentenza diappello in insanabile contrasto con altra decisione (emessa tra lestesse parti), ovvero la n. 627/2019.10.1. Il motivo è inammissibile.10.2. Circa i rapporti tra ricorso per cassazione e revocazioneex art. 395, n. 5, c.p.c., questa Corte costantemente afferma che intema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si siaNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenzaData pubblicazione 06/04/2026non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata,la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da talegiudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non conquello per cassazione (Cass. Sez. U. 20/10/2010, n. 21493 e, nellagiurisprudenza più recente, Cass. 29/02/2024, n. 5370, secondo cuil'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la primavolta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudiziodi merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove).Nella specie, la sentenza di cui si invoca il giudicato è divenutadefinitiva in pendenza del giudizio di appello ma il giudicato non èstato eccepito in appello dalla società ricorrente; pertanto, avversola sentenza della CTR del Molise n. 132/2021 poteva essere propostosolo il ricorso per revocazione (oggetto del giudizio riunito), non giàil ricorso per cassazione.11. Con il secondo motivo la società lamenta, ancora inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art.14 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenutoinsussistente una gestione separata, ‘diversamente pacifica in atti’(pag. 11 del ricorso). Sostiene che compito dell’Agenzia era quellodi verificare effettività, inerenza e detraibilità dei costi annotati incontabilità sotto la voce “succursale in Romania”.11.1. Il motivo è inammissibile, mirando in realtà, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una diversavalutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modoinammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito disecondo grado circa l’inidoneità della documentazione contabile aifini di cui all’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 (su cui v., exmultis, Cass. 23/05/2022, n. 7544).Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (Cass. 23/04/2024, n. 10927), che “deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur oveNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda laData pubblicazione 06/04/2026propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza si eraaffermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”(Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.12. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficio lamenta,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 88 d.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR,in relazione alle sopravvenienze attive, erroneamente affermatol’impossibilità di inferire da mancate richieste di pagamento lasopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio, edevidenziato che i creditori, sino al compimento del termineprescrizionale, possono chiedere il pagamento di quanto lorospettante. Sostiene, di contro, l’irrilevanza ai fini de quibus deldecorso del termine di prescrizione e la mancanza didocumentazione comprovante l’attualità dei crediti; di qui lalegittima presunzione di una loro rinuncia.12.1. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con laratio decidendi della sentenza: invero, la CTR non ha escluso lanascita di una sopravvenienza attiva perché i crediti non sonoprescritti, avendo piuttosto affermato che non sussistono elementiunivoci e concludenti nel senso della rinuncia dei crediti (nonessendo, all’uopo, sufficiente la mera assenza di richieste dipagamento), tale da ingenerare una sopravvenienza attiva.13. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 109 t.u.i.r., per avere la CTR erroneamente ritenutoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026l’inerenza degli interessi passivi, in virtù del legame tra la societàData pubblicazione 06/04/2026controllante (richiedente il finanziamento) e la controllata(destinataria della provvista), in difetto di un comportamentoantieconomico. Opina che gli interessi passivi possono essere dedotticome costi solo in presenza di un collegamento ‘tra redditoimprenditoriale e componente negativo deducibile il quale non puòrivolgersi a un reddito “ontologicamente” diverso perché estraneoalla stessa attività di impresa’ (pag. 15 del controricorso). In difettodi un vantaggio economico/finanziario direttamente riferibile allacontribuente l’Ufficio aveva, quindi, escluso la deducibilità degliinteressi passivi.13.1. Il motivo è infondato.13.2. L’inerenza degli interessi passivi va, infatti, intesa come‘generica’ correlazione (nella specie sussistente) all’attività diimpresa, secondo una corretta interpretazione dell’art. 109, comma5, t.u.i.r., a patto che l'operazione che ha ingenerato talecomponente negativo non sia qualificabile come elusiva, ovverocontrastante con il generale divieto dell'abuso del diritto (cfr. Cass.29/10/2020, n. 23872). Nella specie l’A.F. non ha nemmenoallegato, prima che provato, che l’operazione posta in essere dallacontribuente fosse elusiva.14. Con il terzo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’articolo360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o delprocedimento ex artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n.546/1992, per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sul motivodi appello avente ad oggetto il capo della sentenza della CTP con cuierano state ridotte le sanzioni applicate per la tardiva fatturazione dioperazioni pagate dai clienti.14.1. Il motivo è fondato.14.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente eNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzeData pubblicazione 06/04/2026siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie la ricorrente incidentale ha riprodotto nel corpodel ricorso la parte dell’appello in cui aveva proposto il motivorelativo alla riduzione delle sanzioni per tardiva fatturazione. La CTRnon ha dato atto, nella motivazione, della proposizione del motivode quo e ha omesso qualsiasi decisione sullo stesso.L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazionedell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicitorigetto della doglianza.15. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimentodel quarto e del quinto, con i quali rispettivamente l’Ufficio, semprecon riferimento alla riduzione delle sanzioni, deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 471/1997 per avere la CTRimplicitamente confermato la sentenza di primo grado in relazionealla detta riduzione e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 113,comma 2, c.p.c., per avere la CTR avallato la decisione della CTP inpunto di riduzione delle sanzioni in via equitativa.Numero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/202616. In definitiva, il ricorso incidentale va accolto limitatamenteData pubblicazione 06/04/2026al terzo motivo, rigettati i primi due ed assorbiti gli altri; la sentenzava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Molise perché, in diversa composizione, proceda a nuovoesame in relazione alla censura accolta e provveda alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del giudizio n.r.g. 5641/2022 al giudizion.r.g. 5632/2022;decidendo sul ricorso n.r.g. 5641/2022, lo rigetta e condanna la M3Es.r.l. al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto;decidendo sui ricorsi rubricati al n.r.g. 5632/2022 dichiarainammissibile quello principale e accoglie il terzo motivo di ricorsoincidentale, rigettati i primi due ed assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise perché, in diversa composizione, procedaa nuovo esame in relazione alla censura accolta e provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità;dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 5632/2022Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 8522/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisData pubblicazione 06/04/2026del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris