CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9113/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso -con cui si contesta la sussistenza della responsabilità dell'imputata per il reato in ordine al quale è intervenuta condanna- non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 8 e 9); Ritenuto inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la prescrizione non era affatto compiuta all'epoca della pronuncia della sentenza di appello e che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso