CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 40392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 27 giugno 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione contestato, in continuazione con altre condanne definitive; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa diminuzione, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della pena applicata, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., oltre che esser manifestamente infondato poiché le invocate circostanze sono state concesse e di esse si è tenuto conto nella determinazione della pena in aumento rispetto a quelle già inflitte, senza necessità di espressa indicazione della loro incidenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]